Agevolazioni prima casa e separazione coniugale la confusione regna alla corte di cassazione

La corte di Cassazione si è occupata nel 2014 più volte delle norme in materia di agevolazioni previste dal testo unico dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa .

E lo ha fatto prendendo delle decisioni a volte tra loro contrastanti.

In una prima occasione il 3 febbraio 2014 ha affermato che l’alienazione avvenuta in seguito all’omologa della separazione personale tra coniugi di un’abitazione acquistata usufruendo dell’aliquota ridotta per l’acquisto della prima casa ( prevista dalla tariffa parte prima allegato A al d.p.r. n.131/1986) provoca la decadenza delle agevolazioni se avviene nel quinquennio .

Questo è il testo della decisione:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con sentenza n. 16/13/09 depositata il 28/1/09, la CTR  della Liguria confermava la decisione con cui la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere trasferito alla moglie ed alla figlia l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne altro entro Panno successivo. I giudici d’appello ritenevano, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il sua titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un “provvedimento decisionale”.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto 1’Agenzia delle Entrate con un motivo. L’intimato non ha depositato difese.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

 1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al dPRn. 131 del 1986 e 711 cpc, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere illegittima la. revoca dell’agevolazione, la CTR non abbia considerato che: a) la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene;

b) il titolo di detto trasferimento è costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

2. Il ricorso è fondato. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di

“separazione consensuale“ (i1 fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta

la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. 4. Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l’essenzìale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato

mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 cpc costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.

 5. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, in conseguenza, cassata, e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, per essere incontroverso che l’intimato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi beneñci prima casa entro il termine di cinque anni dall’acquisto, senza acquistarne altra nell’anno successivo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 4 della nota II bis in esame, coi rigetto del ricorso introduttivo.

 6. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare interamente tra le partì le spese del giudizio.

 PQM

 La Corte accoglie il ricorso cassa e, decidendo nel merito,

rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

 Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.”

Successivamente con ordinanza 3753  del18 febbraio 2014 la medesima Suprema Corte ha affermato il principio esattamente opposto ovverosia che  se avvenuta in seguito ad accordo di separazione omologato l’alienazione nel quinquennio dall’acquisto con i benefici per la prima casa non determina la decadenza dalle agevolazioni.

Quetso il testo

1. La sig.ra S.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 103 /28/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l’appello della contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra S. dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.

2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio. E’ stata depositata la seguente relazione:

3. Il ricorso appare fondato.

L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).

Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare n. 27/E del 21 giugno 2012.

La controversia può essere decisa anche nel merito.

Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente; mente si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle spese del presente grado che liquida in euro 1500 complessivi, oltre accessori di legge.

Si riporta il testo della circolare n.27/E del 2012 richiamata nella decisione ora riportata

“2.2 Trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio, dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’ anteriormente al decorso del quinquennio

D: Si chiede di conoscere se si verifica la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’, fruita in sede di acquisto dell’immobile, nel caso di trasferimento della casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio, da parte di uno o di entrambi i coniugi.

In particolare, viene chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui, nell’ambito dell’accordo omologato dal tribunale, venga previsto che:

a) uno dei coniugi trasferisca all’altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici ‘prima casa’;

b) in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro all’incasso del ricavato della vendita.

R: La nota II –bis) all’articolo 1 Tariffa, parte prima, allegata al TUR dispone, al comma 4, la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ qualora si proceda al “… trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici … prima … del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.

Al verificarsi della decadenza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero della “differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata”, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento e degli interessi di mora.

In caso di vendita dell’immobile nel quinquennio, la decadenza dall’agevolazione può essere evitata, in base a quanto previsto dalla citata nota II- bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, qualora, entro un anno dall’alienazione, si proceda all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

In linea generale, pertanto, qualora si trasferisca l’immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.

Con riferimento al quesito proposto, appare utile rilevare, tuttavia, che l’atto di trasferimento della quota del 50 per cento della casa coniugale, da parte di uno dei due coniugi all’altro, è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio.

In relazione a tale trasferimento trova, quindi, applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio …”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7493 del 22 maggio 2002 che richiama la sentenza n. 2347 del 2001) è ferma nello statuire che le agevolazioni in questione “… operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge”.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003), il regime di esenzione disposto dall’articolo 19risponde all’esigenza “… di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile…” e “… di separazione, anche in considerazione dell’esigenza di agevolare e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge non affidatario della prole”.

Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione), al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

In considerazione di tale principio, si ritiene, pertanto, che tale regime di favore possa trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite in sede di acquisto, qualora in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi ceda la propria quota dell’immobile all’altro, prima del decorso del termine quinquennale.

Il trasferimento al coniuge concretizza, infatti, un atto relativo “al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…”.

Si precisa che la decadenza dall’agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo immobile.

Tale interpretazione trova conferma in diverse sentenze delle Commissioni Tributarie. Si ricorda, in particolare la sentenza del 2 febbraio 2011 n. 8, con la quale la Commissione Trib. Centrale di Vicenza – sez. V ha ritenuto non applicabile il regime di decadenza previsto dalla citata nota II bis, comma 4, nel caso di trasferimento dell’immobile all’altro coniuge “… al fine di dare esecuzione agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi”.

La Commissione chiarisce che tale cessione “costituisce atto emanato in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio ‘de quo’, che non ubbidisce a un ‘animus donandi’ ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l’egida del Tribunale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell’alveo della disposizione di cui al citato n. 4”.

A parere della scrivente, la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ può essere esclusa anche nel diverso caso in cui l’accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato della vendita; in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge – al quale viene assegnato l’intero corrispettivo derivante dalla vendita – riacquisti, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Infatti, ancorché in relazione all’atto di trasferimento dell’immobile a terzi non trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio), occorre comunque considerare che, nel caso in esame, il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all’altro coniuge non realizza, di fatto, alcun arricchimento dalla vendita dell’immobile. Il ricavato della vendita è, infatti, percepito interamente dall’altro coniuge in capo al quale resta fermo, conseguentemente, l’onere di procedere all’acquisto di un altro immobile, da adibire ad abitazione principale.

Si rileva, inoltre, che il coniuge cedente, sia nel caso in cui trasferisca la propria quota dell’immobile all’altro coniuge sia nel caso in esame in cui ceda a terzi l’immobile e riversi il ricavato della vendita all’altro coniuge, si priva del bene posseduto a favore dell’altro e, pertanto, non appare coerente un diverso trattamento fiscale delle due operazioni. Tale soggetto non è, quindi, tenuto ad acquistare un nuovo immobile per evitare la decadenza.

Come chiarito, sull’altro coniuge che percepisce l’intero corrispettivo della vendita incombe l’obbligo di riacquistare, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie. Solo in tale ipotesi, non si verifica la decadenza dal regime agevolativo ‘prima casa’ fruito in relazione all’acquisto della casa coniugale.”

In un altra occasione con sentenza del 19 febbario 2014  n.3931 la Suprema Corte ha stabilito che la comproprietà di un’abitazione con il coniuge seprato legalmente non è ostativa all’acquisto di un’altra abitazione usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche se tra i requisiti da dichiarare nell’atto di compravendita vi è quello di non essere proprietari esclusivi o in comunione con il coniuge nel Comune ove si trova l’immobile di altra abitazione.

Tale sentenza è stata pronunziata sotto l’implicito presupposto che l’immobile in comunione con il coniuge non fosse stato acquistato usufruendo già degli stessi benefici.