MORTE DELL’ACQUIRENTE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO

Molti clienti mi chiedono cosa succede nell’ipotesi che colui il quale ha acquistato il diritto usufrutto con un contratto, per legge o per successione muoia.

Bisogna considerare che il diritto di usufrutto viene costituito dal pieno proprietario frazionando le sue facoltà  .

All’usufruttuario andranno sia le facoltà di godere del bene sia quella di impossessarsi dei frutti civili e naturali ( frutti naturali degli alberi o della terra e civili risultanti dalla locazione o da qualsiasi utilità che li produca) .

Al nudo proprietario andranno invece le residue facoltà,  in pratica solo quella di cedere il suo diritto oltre all’aspettativa di divenire pieno proprietario alla morte dell’usufruttuario. o comunque al termine stabilito per la sua durata

Questo per semplificare limitandoci all’ipotesi dell’unico titolare del diritto di usufrutto.

Come ogni altro diritto anche l’usufrutto può essere ceduto a terzi.

Ma detto diritto rimane comunque  limitato nel tempo:

a seconda di come configurato nel titolo di acquisto  ( legge , contratto o testamento) con una durata fissata o altrimenti con una durata vitalizia

E’ infatti nella natura del diritto di usufrutto la sua temporaneità : sarebbe infatti contrario alla ratio delle norme che lo disciplinano fin dal diritto romano  poterlo prorogare all’infinito violando nella sostanza l’aspettativa del nudo proprietario ad acquisire la piena proprietà ponendo fine alla compressione dei suoi diritti.

Quindi nell’ipotesi in cui avvenga la cessione di questo diritto e l’acquirente  venga a mancare cosa accade ?

A mio avviso e ad avviso di molta parte della dottrina il diritto di usufrutto vitalizio andrà in successione agli eredi del cessionario

Stesso discorso per l’usufrutto a tempo qualora la morte arrivi prima della scadenza .

Ovviamente una volta andato in successione esso cesserà nel momento in cui il primo usufruttuario verrà a mancare o verrà a spirare il termine della sua durata.

Ciò in quanto il diritto una volta creato ha una durata massima nella vita del primo usufruttuario o nel termine originariamente stabilito.

Qualora al di fuori dell’ipotesi di diritto a termine, si sostenesse il contrario e cioè che cessi con la morte del cessionario e non più del primo titolare  , commisurandone la durata all’ultimo titolare ciò potrebbe portare ad una compressione all’infinito del diritto del nudo proprietario, ove l’usufruttuario vitalizio trasferisca a persona giovane il suo diritto il quale a sua volta lo ritrasferisca ad altra persona di giovane età e così all’infinito.

Tale conseguenza è palesemente in contrasto con le norme che regolano il diritto di usufrutto e quindi credo che sia da respingere.