Imposta di donazione e donazioni indirette
Visto che la tracciabilità è stata imposta pena gravi sanzioni per i trasferimenti immobiliari il caso che ci occupa sempre più frequentemente è quello in cui i genitori provvedono a versare in tutto o in parte al venditore il corrispettivo di un acquisto effettuato dai figli.
In tali casi è opportuno indicare correttamente la provenienza del danaro impiegato per l’acquisto non solo per l’obbligo di indicare gli estremi dei titoli di pagamento ( la cosiddetta tracciabilità) ma anche per evitare che un figlio venga fatto oggetto di un accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate per aver effettuato un acquisto che non è giustificato dal suo livello di reddito.
Così indicando nell’atto che il danaro utilizzato per l’acquisto è stato fornito da uno od entrambi i genitori si evita che vi siano brutte sorprese in tema di imposte sui redditi delle persone fisiche , non ultimo per l’applicazione del cosiddetto spesometro.
Rimane ovviamente da dire che il pagamento del prezzo da parte del genitore per l’acquisto del bene da parte del figlio viene considerato dal nostro ordinamento una donazione indiretta.
Un atto di liberalità al quale non si applicano in toto le disposizioni in materia di donazione ;
tra le norme che non trovano applicazione nella nostra ipotesi vi è quella che consente agli eredi legittimari ( figli, coniuge, genitori) di promuovere l’azione di restituzione verso l’immobile oggetto di donazione nei confronti di qualsiasi successivo acquirente in seguito alla riduzione della donazione stessa .
Pertanto chi ha ricevuto la donazione indiretta della somma di danaro ( ovverosia il figlio che ha beneficiato del pagamento effettuato dal genitore dierttamente al venditore) dovrà al massimo restituire in tutto od in parte la somma ai figli e/o al coniuge ma non dovrà restituire l’immobile e la sua vendita sarà perciò fatta salva.
Ma quale è il trattamento fiscale di tale donazione indiretta ?
L’aver menzionato l’intervento del o dei genitori per poter fornire il danaro in tutto od in parte necessario alla’acquisto dell’immobile in capo al figlio non sarà soggetto ad alcuna tassazione ulteriore rispetto a quella relativa all’atto di compravendita .
Ciò in quanto il D.L. 3-10-2006 n. 262 convertito nella legge L. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni e questo è il testo del decreto legge che riguarda tale imposta :
“È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs n.346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; (19) (65) b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; (20) (65) b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. (21) (65)
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.”
In forza di tale ultimo comma infatti si richiamano in vita le disposizioni del d.lgs n.346/1990 che prima di essere abrogato disciplinava l’imposta di successione e donazione.
Così come altre norme si richiama in vigore l’art.1 comma 4 bis che recita:
” Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto