Nuovo intervento in materia di cancellazioni ipotecarie

Con il d.lgs. n.141/2010 il legislatore ha creduto opportuno intervenire in materia di cancellazione delle ipoteche a garanzia di mutui.
Tale intervento correttivo, che è entrato in vigore il 2 gennaio 2011, sostanzialmente ricalca la disciplina già  contenuta nella legge di conversione n.40/2007 ( conversione del d.l.n.7/2007 detto decreto Bersani), il quale aveva disposto che per le cancellazioni delle ipoteche non fosse più indispensabile la funzione del Notaio , ma inserisce la normativa nel Testo Unico in materia bancaria ( n.385/1993) e precisamente nel capo sesto sezione prima che purtroppo nel titolo recita “Credito fondiario e alle opere pubbliche “ .
L’inclusione in tale sezione è stata ritenuta dai primi commentatori della modifica come limitativa della cancellazione “semplificata” (da intendersi  senza autentica notarile) ai soli mutui fondiari.
Ovverosia ai mutui a medio e lungo termine ( leggi più di 18 mesi ) con garanzia ipotecaria di primo grado concessa secondo le direttive impartite dalla Banca d’Italia in ordine al rapporto tra valore dell’immobile e credito concesso ( 80% che può arrivare a certe condizioni al 100%)-
Restano esclusi i mutui che non hanno i requisiti richiesti dal testo unico n.385/ 1993, in primis quelli concessi da enti o società che non esercitano il credito fondiario.
La cancellazione semplificata si applica invece agli enti che esercitino la previdenza obbligatoria  e che concedano tali mutui ipotecari ai loro iscritti.
Alla luce della nuova normativa sembra infine che la procedura senza autentica notarile si possa finalmente estendere ai mutui concessi a soggetti diversi dalle persone fisiche ( società , associazioni, od enti in genere)