Quale forma di società scegliere ? cosa sono le società a responsabilità limitata semplificate?

Spesso la domanda che viene rivolta dal profano è quale tipo di società è conveniente costituire ?

Per rispondere a questa domanda è necessario dividere le società in almeno due categorie:

LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA’ DI CAPITALI ( a cui si possono aggiungere le società cooperative)

–    LE SOCIETA’ DI PERSONE

Nelle società di persone la caratteristica essenziale è la responsabilità illimitata e solidale con la società di almeno un socio .

Le società di persone previste dal nostro codice  civile sono:

le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Nei primi due tipi tutti i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale con la società per le obbligazioni sociali.

Vale a dire che in questa ipotesi tutti i soci possono essere chiamati a rispondere in maniera illimitata  ( perciò anche con tutto il loro patrimonio) insieme alla società per i debiti e le obbligazioni di questa .

Nella società in accomandita semplice invece deve esistere almeno un socio accomandatario che ugualmente  risponde in quanto tale in solido ed illimitatamente delle obbligazioni della società .Inoltre la società risponderà   insieme all’accomandatario dei debiti e delle obbligazioni della società.

Si può affermare in maniera atecnica pertanto che coloro che non sono accomandatari e cioè rivestono la qualifica di accomandanti rispondono dei debiti ed obbligazioni sociali solo nel limite della quota sottoscritta.

Una volta sottoscritta una quota di euro 1000 la responsabilità sarà limitata a tale cifra.

–   LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Vi sono poi le società di capitale : società per azioni , in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata nelle quali i soci rispondono ugualmente dei debiti e delle obbligazioni della società solo nel limite della quota sottoscritta.

Recentemente sono stati introdotti due nuovi tipi di società a responsabilità limitata:

le società semplificate e le società a capitale ridotto.

Poi con un successivo intervento normativo le norme relative alla società a capitale ridotto sono state abrogate e sono stati rimossi i limiti di età alla società a r.l. semplificata.

Le società semplificate :Esse possono essere costituite con un capitale che va da 1 euro a 9999 euro, i conferimenti possono essere effettuati solo in danaro, l’organo amministrativo deve essere composto esclusivamente da persone fisiche e l’atto costitutivo deve essere conforme ad un facsimile pubblicato con decreto ministeriale .

La stipula dell’atto è completamente gratuita, non vi è alcun onorario per il Notaio, ma sono dovute solo le imposte e le tasse che ammontano ad euro 320

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche .

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori (4) (5).

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili (6).

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

le tasse annuali per la cciaa. ( Resta però esclusa l’apertura della partita Iva e la vidimazione dei libri)

Nelle società jn accomandita per azioni abbiamo di nuovo una presenza di soci accomandatari e soci accomandanti con lo stesso regime di responsabilità dell’accomandita semplice .

Infine anche nelle società cooperative vi è un regime di limitazione della responsabilità dei soci all’ammontare della quota sottoscritta