Agevolazioni prima casa quando la precedente sta per essere venduta
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015
La legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto una novità in materia di imposta di registro e precisamente la possibilità di usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia titolare del diritto di proprietà , usufrutto uso ed abitazione di altra casa di abitazione, ma che sia in procinto di alienarla entro un anno.
Il nuovo comma 4 bis che è stato aggiunto all’art.1 della tabella allegata al d.p.r. n.131/1986, consente ora di acquistare un’abitazione con l’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro, anche se si è titolari, anche per quote ed anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”; a patto però che l’altra casa di abitazione precedentemente acquistata sia alienata entro un anno dall’acquisto agevolato.
Mentre precedentemente all’entrata in vigore di questa norma ( 1° gennaio 2016 ) non era possibile godere delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa qualora si fosse proprietari o titolari di un diritto reale su un’abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, ora ciò è divenuto possibile.
Pertanto l’agevolazione in questione in seguito alla modifica apportata al Testo Unico sull’imposta di registro può essere ottenuta con l’applicazione dell’imposta agevolata del 2% oltre che nei casi già regolati dalla normativa in materia di imposta di registro ( lettere a, b, c della nota II bis) anche in una ulteriore ipotesi che si configura qualora ricorrano le seguenti condizioni :
1 – l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
2 – non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abita zione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;:
3 – non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le dette agevolazioni o qualora questa ultima condizione non sia esistente al momento dell’atto di acquisto essa si verifichi entro un anno dal detto nuovo acquisto .
Tale nuova disciplina deve ritenersi estensibile anche alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa assoggettate non ad imposta di registro ma ad imposta sul valore aggiunto in virtù del richiamo contenuto nel d.p.r. n. 633/1972.
Questa novità introdotta dalla legge di stabilità produce i suoi effetti anche in materia di imposta sostitutiva a cui vengono assoggettati i mutui fondiari stipulati per l’acquisto di in immobile a destinazione abitativa.
L’aliquota dello 0,25% è infatti riservata ai solo mutui contratti per l’acquisto di un abitazione per il quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis dell’art.1 della tariffa parte I allegato A al d. p.r. n.131/1986.
In virtù del richiamo alla norma del testo unico dell’imposta di registro come modificata dalla legge di stabilità si può affermare che tale aliquota dello 0,25% sarà applicabile anche alla nuova ipotesi prevista dal comma 4 bis.
Per comodità si riporta qui in calce il nuovo testo dell’art.1 della tabella allegata al T.U. n.131/1986
Articolo 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%
( omissis )
Note:
I)
II)
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale
4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.