CREDITO DI IMPOSTA A CATENA

Il 3 febbraio 2016 con la sentenza n.2072 la Corte di Cassazione ha affermato un principio che se confermato e recepito in futuro dall’Agenzia delle Entrate potrebbe portare ad un risparmio fiscale in tutte le ipotesi di vendite e riacquisti a catena.

Il contribuente sosteneva la legittimità dell’utilizzo ” delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l’acquisto di un secondo immobile, successivo all’acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all’erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. ”

Tale impostazione è stata accettata dalla Ctr competente  affermando la legittimità della ricostruzione del contribuente secondo la quale un’imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d’imposta.

Tant’è che la Suprema Corte ha affermato che ” Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente pretende di avvalersi di un credito di imposta di Euro 918,22, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto. L’interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora quest’ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari”

Vediamo di inquadrare la fattispecie decisa dalla sentenza.

La normativa del Testo unico in materia di imposta di registro laddove disciplina le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, impone di non alienare l’immobile oggetto di acquisto per un periodo di cinque anni pena la decadenza dalle stesse agevolazioni.

Il divieto di alienazione quinquennale viene poi superato e la decadenza può essere evitata qualora chi l’ha effettuata entro l’anno dalla vendita riacquisti un ‘altra abitazione destinandola a propria abitazione principale.

In questa ipotesi in capo all’acquirente ed al momento del riacquisto sorgerà un credito pari all’imposta pagata per effettuare il primo acquisto ;

credito che potrà essere utilizzato tanto in detrazione dell’imposta di registro relativa al riacquisto medesimo che in maniere diverse successivamente all’atto.

La misura del credito non potrà poi eccedere l’importo dell’imposta dovuta per il riacquisto.

Facciamo un esempio:

1 – Tizio acquista un’abitazione con agevolazioni prima casa e paga per imposta di registro euro 1500.

Rivende l’immobile dopo quattro anni e provvede a riacquistare un’altra abitazione entro l’anno successivo.

Per il riacquisto l’imposta dovuta è di euro 2000, pertanto sottraendo il credito di euro 1500 dovrà versare per la nuova compravendita solo euro 500 per imposta di registro.

IMPOSTA DOVUTA EURO 2000

SOTTRAZIONE DEL PRIMO CREDITO 2000-1500 =500

2 – Nell’ipotesi in cui lo stesso soggetto provveda poi a rivendere nel quinquennio  lo stesso immobile oggetto del riacquisto  (quinquennio che decorre dalla data riacquisto) eviterà nuovamente la decadenza delle agevolazioni riacquistando un’abitazione nuovamente entro l’anno successivo.

Per il secondo riacquisto dovrebbe versare euro 2500 per imposta di registro agevolata.

Ma anche qui ha maturato un nuovo credito di imposta.

A quanto ammonta il credito di imposta utilizzabile per il secondo riacquisto ?

Ammonta a quanto effettivamente versato per il primo riacquisto , vale a dire euro 500  ( 2500-2000) o quanto avrebbe dovuto versare non considerando il precedente credito già utilizzato vale a dire euro 2500 ?

Questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione che è stato deciso affermando che il credito per il secondo riacquisto è pari all’imposta da versare per il primo riacquisto ante la detrazione effettuata per il precedente credito.

Cioè viene detratto l’intero importo dell’imposta del precedente acquisto anche se il versamento effettuato era stato minore per l’operare del precedente credito che aveva ridotto l’ammontare dovuto.

IMPOSTA PER IL SECONDO RIACQUISTO EURO 2500

CREDITO EURO 2000

DA VERSARE EURO 500