DELIBERA COMUNE ROMA 2016 SUL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE

Si segnala qualche  novità al Comune di Roma nella problematica dell’affrancazione dal prezzo massimo di cessione che riguarda i proprietari degli immobili situati nei 108 piani di zona interessati

A) Prima del termine del suo mandato il Commissario Tronca ha provveduto ad emanare la

delibera n.40 del 6 maggio 2016

In questa delibera due sono i punti che si segnalano:

1 – vengono definiti i valori venali delle aree dei singoli piani di zona divisi per residenziale e non

Tali valori sono il punto di partenza per il calcolo della cifra dovuta.

A questo va aggiunto che

2  – vengono fissati i criteri per la determinazione dell’importo da versare al Comune per l’affrancazione del prezzo massimo di cessione

Dopo aver ribadito che “ i proprietari di alloggi realizzati su aree ricomprese nei Piani di Zona ex lege 167/1962, sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà,” possono procedere all’affrancazione “trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento”, indica quale è

la percentuale da adottare nella formula per calcolare la somma da versare al Comune.

La percentuale che deve essere applicata è rappresentata dalla x.

 

Convenzioni in diritto di superficie

“la percentuale si ricava dalla seguente espressione:

“ x = Tresiduo/99 [%], dove Tresiduo rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere dei 99 anni fissati da tutte le convenzioni stipulate dall’Amministrazione Capitolina nel caso di concessione del diritto di superficie ex art. 35 L. n. 865/1971, termine che decorre dalla data di stipula della convenzione stessa.

In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30%;

 

Convenzioni in diritto di proprietà:

la percentuale si ricava dalla seguente espressione:

x = Tresiduo/20 [%], dove Tresiduo rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere di 20 anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. In questo caso il termine ventennale viene assunto convenzionalmente per omogeneità e uniformità di trattamento, in considerazione del fatto che la normativa succedutasi nel tempo ha attribuito varie conseguenze allo scadere di tale termine e che, inoltre, esso è stato assunto come durata delle convenzioni de quo sia dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 febbraio 2007 che dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 60 del 18 settembre 2014. Infine, venti anni è la durata delle convenzioni integrative previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31 marzo 2003 in caso di trasformazione del diritto di superficie. In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30% anche laddove siano già trascorsi più di venti anni dalla stipula della convenzione e anche nel caso la convenzione sia scaduta;

A questo punto sono stati fissati tutti icriteri per procedere al calcolo del corrispettivo dovuto per ogni singola unità immobiliare.

Primo passaggio

 

Si parte dal valore venale dell’area come determinato per ogni piano di zona espresso per euro per metro cubo

Questo valore viene abbattuto in base alla percentuale adottata dal Comune.

Dal risultato va detratto quanto già versato per la concessione del diritto di superficie.per metro cubo

( il calcolo è piuttosto complicato perché bisogna partire dalla cubatura complessiva dell’intervento e dal corrispettivo versato per il diritto di superficie rivalutato Istat)

 Secondo passaggio

Si ottiene così il prezzo per metro cubo che  va poi moltiplicato per la cubatura totale dell’intervento .

A sua volta tale cifra va ridotta per la percentuale di cui sopra ( X ) e tradotta in millesimi nell’unità che si vuole affrancare.

In seguito all’insediamento della nuova amministrazione del Comune è intervenuta la

DELIBERA DELLA GIUNTA DEL 5 AGOSTO 2016

Nella quale vengono fissati alcuni criteri per il procedimento amministrativo di affrancazione del detto prezzo massimo

In primo luogo viene determinato che i tempi procedimentali sono pari a 180 giorni, fatti salvi eventuali interventi interruttivi e/o sospensivi dovuti a fattori esogeni;

Poi viene stabilito che la trattazione delle pratiche seguirà l’ordine di protocollazione salvo le cause di urgenza che sono stabilite in

Prossima compravendita ( va allegata copia del preliminare registrato e trascritto in data anteriore alla delibera n.33/2015)

Divisione ereditaria ( bisogna allegare idonea documentazione)

Il Notaio verrà scelto dal richiedente l’affrancazione

Tutte le spese ed imposte saranno a carico di questi.

Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico e riportato nella convenzione stipulata con il Comune

Infine non sarà possibile procedere all’affrancazione qualora vi siano posizioni debitorie in ordine al pagamento del prezzo di esproprio nella misura determinata dal Comune.

Si segnalano poi i link al sito della regione Lazio e del comune di Roma che pubblicano i prezzi massimi per alcuni piani di zona

http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=evidenzaDettaglio&id=2

http://www.urbanistica.comune.roma.it/pmc.html