AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO UNDER 36

Il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 ( il cosiddetto decreto sostegni bis) introduce una serie di agevolazioni nuove limitate all’anno in corso  ed all’anno 2022 fino al 30 giugno per coloro che nel corso dell’anno 2021 compiranno un’età inferiore ai 36 anni..

Gli under 36 saranno ammessi alle agevolazioni a condizione che l’Isee sia non superiore a 40.000 euro annui.

ESENZIONE IMPOSTE

L’art.64  comma sei del decreto legge dispone che:

” Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis dell’art.1 della tariffa parte prima del Testo unico in materia di imposta di registro, , e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M  5/12/2013 n.150 non superiore a 40.000 euro annui.”

Viene disposta quindi l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale , ma non dell’imposta di bollo e  dalla tassa ipotecaria.

Inoltre il comma successivo prevede un credito di imposta per gli stessi soggetti che effettuino un acquisto soggetto all’imposta sul valore aggiunto e non all’imposta di registro

CREDITO DI IMPOSTA

Infatti il comma 7 dispone che

  Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n.24171997. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

ESENZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I MUTUI

Infine il comma 8  stabilisce l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui stipulati dagli under 36 alle condizioni sopra indicate:

”  I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’art.18 del d.p.r  .n.601/1973

Per riassumere abbiamo esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito di imposta in caso di assoggettamento all’Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui

Ma il tutto a condizione che si rientri nei limiti di cui sopra dell’Isee.

COSA E’ L’ISEE

Vengono pertanto richiamate le norme in materia di Isee che sono contenute nel DPCM 5 dicembre 2013 n-159.

 L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed è jl rapporto tra l’ISE,  determinato secondo il detto DPCM e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale

L’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU,  e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell’ISEE,

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

 Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

L’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie  riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

 Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a)  reddito complessivo ai fini IRPEF;
b)  redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c)  ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d)  i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato
e)  assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f)  trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g)  redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU,  se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi
h)  il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i)  il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.
 L’indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
L’attestazione dei requisiti ISEE viene effettuata tramite il DSU
Cos’è ?
Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all’articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.

La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

a)  un modello base relativo al nucleo familiare;
b)  fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c)  moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell’ISEE le componenti aggiuntive, di cui all’allegato 2;
d)  moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE corrente, di cui all’articolo 9;
e)  moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all’articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

 La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale  o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l’INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

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