AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO UNDER 36
Il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 ( il cosiddetto decreto sostegni bis) introduce una serie di agevolazioni nuove limitate all’anno in corso ed all’anno 2022 fino al 30 giugno per coloro che nel corso dell’anno 2021 compiranno un’età inferiore ai 36 anni..
Gli under 36 saranno ammessi alle agevolazioni a condizione che l’Isee sia non superiore a 40.000 euro annui.
ESENZIONE IMPOSTE
L’art.64 comma sei del decreto legge dispone che:
” Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis dell’art.1 della tariffa parte prima del Testo unico in materia di imposta di registro, , e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M 5/12/2013 n.150 non superiore a 40.000 euro annui.”
Viene disposta quindi l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale , ma non dell’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria.
Inoltre il comma successivo prevede un credito di imposta per gli stessi soggetti che effettuino un acquisto soggetto all’imposta sul valore aggiunto e non all’imposta di registro
CREDITO DI IMPOSTA
Infatti il comma 7 dispone che
“ Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n.24171997. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
ESENZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I MUTUI
Infine il comma 8 stabilisce l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui stipulati dagli under 36 alle condizioni sopra indicate:
” I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’art.18 del d.p.r .n.601/1973
Per riassumere abbiamo esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito di imposta in caso di assoggettamento all’Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui
Ma il tutto a condizione che si rientri nei limiti di cui sopra dell’Isee.
COSA E’ L’ISEE
Vengono pertanto richiamate le norme in materia di Isee che sono contenute nel DPCM 5 dicembre 2013 n-159.
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed è jl rapporto tra l’ISE, determinato secondo il detto DPCM e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale
L’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell’ISEE,
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
L’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l’INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.
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