PREZZO MASSIMO DI CESSIONE – DELIBERA COMUNE DI ROMA DICEMBRE 2020

L’Assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato il 20 dicembre 2021 una importante delibera in materia di edilizia residenziale pubblica e nello specifico, dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione degli immobili realizzati su aree concesse in diritto di proprietà o di superficie.

Questa delibera interviene in una materia che ha subito negli ultimi due decenni una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali molto radicali, come esplicitamente dichiarato dalla medesima, allo scopo di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale del 5 novembre 2021 n.210.

Il comune di Roma ha così affermato che relativamente agli immobili realizzati su aree concesse in diritto di proprietà o successivamente trasformati in diritto di proprietà perché in origine in proprietà superficiaria il vincolo circa il prezzo massimo di cessione od il canone massimo di locazione non ha durata illimitata .

Questo principio deriva dal carattere convenzionale dei vincoli e limiti imposti che, come tali, non possono avere durata eterna .

Ma la durata stabilita nella convenzione per tutti i vincoli e limitazioni è comunque di un massimo di venti anni.

Trascorso questo termine non sarà più necessario alcun atto di affrancazione , in quanto tali Immobili saranno trasferibili ad un prezzo libero.

Vediamo ora nel dettaglio le affermazioni molto importanti su questo tema specifico contenute dalla sentenza della corte costituzionale alla quale il Comune di Roma ha inteso adeguarsi.

Pertanto il Comune di Roma ha focalizzato la sua attenzione su questo fondamentale passo :

“Occorre, poi, considerare che il termine per l’affrancazione – peraltro presente nell’art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, sin dalla sua introduzione ad opera dell’art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 – si mostra coerente con l’opzione di fondo per la non perpetuità dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, già nell’originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l’eliminazione del vincolo di inalienabilità degli alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma diciassettesimo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinate dall’art. 31, commi 45 e 46, della legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione.”

Pertanto si può riassumere la presa di posizione dell’Assemblea Capitolina in una presa d’atto del pensiero della Corte Costituzionale che ha affermato molto chiaramente la non perpetuità dei vincoli contenuti nelle convenzioni che concedano originariamente od a seguito di trasformazione del diritto di superficie , gli alloggi in piena proprietà.

Non perpetuità che riguarda anche il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, che pertanto avrà una durata massima ventennale

QUI DI SEGUITO VIENE RIPORTATO IL TESTO DELLA DELIBERA

Protocollo RC n. 42837/2021 Anno 2021
Ordine del giorno n. 54
162a Proposta (D.G.C. n. 133 del 21 dicembre 2021)
Presa d’atto dei contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23.09.2021.
Cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione
riguardo unità immobiliari realizzate ex art. 35 della Legge 865/1971 in diritto di proprietà o
trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà.
l.
14 DIC. 2021
Prot. n. 01
Deliberaz one e si sottopone all’approvazione
dell’Assemblea Capitolina
Oggetto: Presa d’atto dei contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 O del
23.09.2021. Cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canon
di locazione riguardo unità immobiliari realizzate ex art. 35 delle Legge 865/1971 in diritto di
proprietà o trasformate da diritto di superficie in diritto di proprietà.
Parere Ufficio proponente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267
si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto.
Premesso che:
con la Sentenza n. 18135 del 16.09.2015 della Suprema Corte di CasfaiieRO:~~m~~~è__J
stato affermato il principio secondo cui il vincolo del prezzo massim
realizzati in regime convenzionale ex art. 35 della Legge n. 865/1971 ssiiu””ia3reèi~:”:’E’:fii;:=8t~edbJ
bene, con efficacia indefinita, a meno che non intervenga una Convenzione Integrativa a
rimuoverlo;
l’Amministrazione Capitolina, al fine di conformarsi alla Sentenza di cui al punto precedente, nel
tempo, ha adottato le seguenti deliberazioni per regolamentare l’istituto
dell’affrancazione/rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del
canone massimo di locazione, relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unità abitative e
loro pertinenze che di seguito si riportano:
• Deliberazioni del C.S. n. 33/2015 e n. 40/2016;
• Deliberazioni della G.C. n. 13/2016, n. 108/2016 e n. 95/2017;
• Deliberazioni dell’A.C. n. 37/2018 e n. 116/2018;
in particolare con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 31.08.2017, Roma Capitale
ha inteso l’orientamento giurisprudenziale nel senso di affermare che, in difetto della Convenzione
Integrativa di rimozione dei vincoli prevista dall’art. 5, comma 3bis della summenzionata L.
106/2011 (che ha introdotto i commi 49bis e 49ter all’art. 31 della L. 448/1998 e dall’art. 29 comma
16 undecies della L. 14/2012), il vincolo massimo di prezzo è applicabile a tutti gli atti di
alienazione, a titolo oneroso, intendendosi lo stesso come obbligazione propter rem che, quindi,
segue il bene, prescindendo dalla titolarità dello stesso;
pertanto, in virtù del medesimo prowedimento sono stati parzialmente modificati gli Schemi di
Convenzione di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 54/2003 del 31.03.2003, di C.C. n. 173/2005 del
25.07.2005, di C.C. n. 31/2007 del22.02.2007 e di A.C. n. 60/2014 del18.09.2014, contemplanti le
regole generali per la realizzazione e la fruizione degli interventi edilizi in regime di diritto di
superficie/proprietà, ai fini dell’adeguamento della disciplina convenzionale contenuta negli stessi
in coerenza con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n.
18135 del 16.09.2015, stabilendo sostanzialmente che i limiti convenzionali- in materia di vincoli
sul prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione – sono rimossi esclusivamente
avvalendosi della procedura di cui all’art.5, comma 3bis, della L. 106/2011 (che ha introdotto i
commi 49bis e 49ter all’art. 31 della L.448/1998) e come via via ulteriormente modificati;
conseguentemente, i vincoli rispetto alla determinazione obbligatoria del prezzo massimo di
cessione per le alienazioni a titolo oneroso, successive alla prima, possono essere affrancati,
decorsi i cinque anni, mediante adesione alla procedura capitolina in materia di affrancazionerimozione
del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione vigente nel
Comune; completata tale procedura, dette porzioni immobiliari potranno essere liberamente
commercializzate;
sempre in tale sede è stato altresì specificato che, nel caso di assegnazione convenzionale in
diritto di piena proprietà ovvero di successiva trasformazione del diritto di superficie cosi
precedentemente convenzionato in diritto di piena proprietà (in virtù di Convenzione integrativa da
sottoscriversi ai sensi dell’art. 31 della L. 448/1998), dopo venti anni si sarebbero estinti tutti gli altri
vincoli derivanti dalle convenzioni a partire dalla stipula della prima Convenzione con la quale il
Comune ha concesso il diritto di superficie ma ciò fatta eccezione per il diverso vincolo del prezzo
massimo di cessione e del canone massimo di locazione, in tal modo affermandosi la perpetuità
solamente di tale vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo unità
immobiliari realizzate ovvero trasformate in regime di piena proprietà e da ciò derivando la
obbligatorietà della sottoscrizione di un separato e distinto atto di Convenzione integrativa di
affrancazione per la rimozione/liberazione da tali vincoli;
inoltre, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.116 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di
Legge, Roma Capitale ha deliberato – tra l’altro – di coordinare, sistematizzare e modificare i
provvedimenti emanati in materia di trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei
, Piani di Zona del l e del Il P.E.E.P., anche adeguando la formula di calcolo del corrispettivo di
trasformazione e del canone di affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del
canone massimo di locazione e in tale provvedimento, nell’introdurre una soglia minima da
versarsi a titolo di corrispettivo di affrancazione ha ribadito la autonomia e perpetuità del vincolo
del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i casi di convenzione diretta in
diritto di piena proprietà ovvero di trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà
e ciò anche quando siano già trascorsi 20 (venti) anni dalla stipula della Convenzione di riferimento
e conseguentemente risultino decaduti tutti gli altri vincoli convenzionali;
la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 103 del 5.06.2020 ha individuato e posto a regime, un
quadro complesso ed articolato di semplificazione delle modalità per la presentazione delle istanze
di affrancazione degli immobili ricadenti in aree ex L. n.167 /1962, relativamente al calcolo per la
determinazione del relativo corrispettivo, secondo i criteri di cui alla Deliberazione A.C. n.116/2018
ed aveva anche espressamente stabilito che, al momento dell’emanazione ed entrata in vigore del
prescritto- a tale momento ancora non emanato- Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze,
ovvero di altra normativa, sia di rango legislativo sia di altra fonte, anche amministrativa, la
disciplina riguardante il tema della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione fosse
automaticamente integrata ed allineata mediante provvedimenti ed atti di natura dirigenziale,
trattandosi di adeguamenti alla normativa sopravvenuta non comportanti alcuna discrezionalità da
parte di Organi deliberanti;
in data 28.09.2020 è stato emanato il Decreto del M.E.F. n. 151 del 28.09.2020 (G.U Serie
Generale 10.11.2020 n. 280), prescritto dalla normativa di riferimento (comma 49bis dell’art 31
della Legge 31.12.1998 n. 448) e lo stesso Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze all’art. 3
comma 2 stabilisce espressamente anche che “Al fine di accelerare e semplificare le procedure
volte alla stipu/azione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di
Convenzione-tipo di rimozione dei vinco/l’;
in data 31.07.2021 è entrata in vigore la Legge 29.07.2021, n. 108 (GU n.181 del 30.07.2021 –
Suppl. Ordinario n. 26 la quale all’art. 22bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le
procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia
residenziale pubblica) apporta una serie di imponenti modificazioni al precedente regime in
materia di cui all’articolo 31 della Legge 23.12.1998, n. 448, sostituendo integralmente i commi 47,
48 e 49bis;
alla luce di quanto sopra, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, con
Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 31.08.2021 ha, tra l’altro, stabilito di adeguare gli schemi
convenzionali in materia attualmente in uso e secondo i moduli generali ivi contenuti, anche
prevedendo modalità transitorie riguardo i calcoli, versamenti e rimborsi per i casi di corrispettivo di
trasformazione e l’indennità/corrispettivo di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione
e sul canone di locazione (affrancazione) avvenuti antecedentemente in assenza di riferimento
anche ad uno solo dei seguenti parametri e precisamente a) Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.116 del 23.1 0.2018; b) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 151 del
28.09.2020; c) ovvero individuazione e applicazione concreta e definitiva dei criteri e valori di
calcolo di cui alla disciplina normativa dell’articolo 31 comma 49bis della Legge 23.12.1998, n. 448
ad oggi vigente quale modificata dall’art. 22 bis della Legge 29.07.2021 n. 108;
anche in detti moduli convenzionali da ultimo posti in essere, tuttora sussistono le specifiche
clausole in virtù delle quali, in caso di beni realizzati convenzionalmente in diritto di piena proprietà
ovvero di successiva trasformazione del diritto di superficie (cosi precedentemente convenzionato)
in diritto di piena proprietà (in virtù di convenzione integrativa da sottoscriversi ai sensi dell’art. 31
della L. 448/1998), e anche dopo trascorsi venti (20) anni, risultano estinti tutti i vincoli derivanti
dalle Convenzioni a partire dalla stipula della prima convenzione con la quale il Comune ha
concesso il diritto di superficie ma ciò fatta eccezione per il diverso vincolo del prezzo massimo di
cessione e del canone massimo di locazione;
in tal modo si è affermata la perpetuità di tale vincolo riguardo unità immobiliari anche se realizzate
sin dall’origine ovvero trasformate in retfgidmi eie na proprietà, e da ciò derivando la obbligatorietà
della sottoscrizione di un separato e distinto atto di Convenzione integrativa di affrancazione per la
rimozione/liberazione da tali vincoli.
Considerato, inoltre, che:
il tema della sussistenza-permanenza di tale vincolo anche dopo la decadenza di tutti gli altri
vincoli convenzionali, in caso di immobili realizzati o trasformati in regime di piena proprietà, è
sempre stato molto controverso ed è stato uno dei motivi di Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica ove in particolare lo stesso ricorso ha posto in discussione tanto riguardo la
Deliberazione n. 46 del2017, quanto la Deliberazione n.116 del2018 poiché entrambi prevedono
la rimozione del vincolo di prezzo massimo di cessione riguardo tali immobili ma esclusivamente
mediante la procedura di affrancazione, decorsi cinque (5) anni dal primo atto di trasferimento;
sempre in tale ricorso si afferma che in ciò violerebbero la legge in quanto avrebbero dovuto
regolare l’istituto dell’affrancazione dal vincolo di prezzo massimo di cessione e locazione sia
garantendo il ricorso alla procedura di cui all’art. 31, comma 49bis, della Legge n. 448/1998 sia
assicurando – nel caso di già awenuta trasformazione dal diritto di superficie in diritto di proprietà
oppure nel caso di Convenzioni in diritto di proprietà stipulate successivamente all’entrata in vigore
della legge n. 662/1996 (che ha modificato il comma 13 dell’art. 35 della Legge n. 865/1971) – la
caducazione dei suddetti vincoli a seguito del semplice decorso del termine ventennale di cui all’art
31, comma 46, della Legge n.448/1998;
inoltre sempre secondo il suddetto ricorso, in ordine alla Sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 18135/2015 – richiamata dalla Delibera n. 46/2017 – il Comune di Roma ne
avrebbe dato un’interpretazione fuorviante rispetto al significato proprio, ricostruito dai ricorrenti, da
riferirsi all’alienazione del diritto di superficie ceduto ab origine in virtù della Convenzione P.E.E.P.
ex art. 35 della Legge n. 856/1971 e mai modificata; con il passaggio dalla Convenzione P.E.E.P.
alla “Convenzione ex Legge Bucalossl’, diventando il trasformante proprietario del bene, la
permanenza in perpetuo sullo stesso bene, ceduto in proprietà a seguito della trasformazione, del
vincolo di prezzo massimo di cessione rappresenterebbe una compromissione ingiustificata del
diritto di proprietà e un ostacolo alla libera commercializzazione dello stesso, finalità questa
perseguita del Decreto Legge n. 106/2011 con l’introduzione dell’art. 31, comma 49bis, della Legge
n. 448/1998;
anche sotto questo profilo, la Delibera n. 116/2018 non muterebbe in alcun modo l’illegittimo
assetto di interessi e l’ingiusta disciplina dettata dalla Deliberazione n. 46 del 2017; deriverebbe da
ciò l’illegittimità della Delibera-presupposto;
a riguardo il Consiglio di Stato – Sezione Prima nell’Adunanza di Sezione del 15.09.2021 (numero
01622/2021) ha dichiarato inammissibile il ricorso trattandosi di materia riservata alla giurisdizione
del giudice ordinario e facendo salvi, ai sensi dell’art. 11 C.P.A., gli effetti della eventuale translatio
iudicii in caso di riproposizione davanti a tale giudice;
da ultimo la Corte Costituzionale è stata investita del tema di legittimità costituzionale dell’art. 25
undecies del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge
17.12.2018, n.136, e art. 31, c. 49bis, 49ter e 49quater, della Legge 23.12.1998, n. 448, come
modificato dal citato art.25 undecies del D.L. n. 119 del2018;
il supremo Organo di Giurisdizione Costituzionale con la Sentenza n. 210 del 23.09.2021 ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme suddette sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117,
primo comma, della Costituzione quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4.11.1950,
ratificata e resa esecutiva con Legge 4.08.1955, n. 848, nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale
alla CEDU, firmato a Parigi il 20.03.1952, ma in particolare, al punto 9 di detta Sentenza, la Corte
Costituzionale ha testualmente affermato che: “Occorre, poi, considerare che il termine per
l’affrancazione- peraltro presente nell’art. 31, comma 49bis, della Legge n. 448 del1998, sin dalla
sua introduzione ad opera dell’art. 5, comma 3bis, del D.L. n. 70 del 2011 -si mostra coerente con
l’opzione di fondo per la non perpetuità dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di
edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, già
nell’originario impianto della Legge n. 865 del1971, di un termine ventennale per l’eliminazione del
vincolo di inalienabilità degli alloggi concessi in piena proprietà (art. 35, comma diciassettesimo),
ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le Convenzioni per la
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per la sostituzione dei vincoli originari
con quelli della convenzione ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 380 del2001, disciplinate dall’art. 31,
commi 45 e 46, della Legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della
durata del vincolo del prezzo massimo di cessione”;
tale statuizione appare definitivamente dirimente circa il controverso tema della perpetuitàsussistenza
o meno del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo
i beni già convenzionalmente in origine in diritto di piena proprietà owero oggetto di successiva
trasformazione del diritto di superficie (cosi precedentemente convenzionato) in diritto di piena
proprietà (in virtù di convenzione integrativa da sottoscriversi ai sensi dell’art. 31 della L.
448/1998), e anche dopo trascorsi venti anni, occorre quindi adeguare in tali parti gli schemi
convenzionali tuttora in uso prendendo atto di tale principio di diritto e conseguentemente
stabilendo che nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura
privata autenticata sono necessari nel caso sia già trascorsa la scadenza specificata nella
convenzione per la cessione in proprietà owero in quella relativa alla trasformazione da diritto di
superficie in diritto di piena proprietà; in tal caso tutti i vincoli si intendono già cessati e, quindi, gli
immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi
o oggettivi.
Preso atto che:
in data … ~.~\~~\11. .. , il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore F.to: C. Esposito
in data .. il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha
attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, come
da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto onerale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse
che essa comporta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto, in considerazione di quanto
riportato nel dispositivo in merito alla compatibilità del presente provvedimento con le previsioni di entrata dello
schema di Slancio 2022-2024 (Decisione di Giunta n. 131 del14.12.2021) relativa ai canoni di affrancazione
dai prezzi massimi di cessione nei Piani di Zona. A
Sulla proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridicoamministrativa
di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
per tutto quanto sopra premesso:
di prendere atto dei principi di diritto contenuti nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 O del
23.09.2012 e conseguentemente riconoscere che il vincolo del prezzo massimo di cessione e del
canone di locazione riguardo i beni già convenzionalmente in origine in diritto di piena proprietà,
ovvero oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (così precedentemente
convenzionato) in diritto di piena proprietà (in virtù di Convenzione integrativa ai sensi dell’art. 31
della L. 448/1998), è da intendersi decaduto per effetto dello scadere della durata della
convenzione, alla pari degli altri vincoli convenzionali di natura oggettiva e soggettiva;
di stabilire che, per gli effetti di cui al punto precedente, ai fini dell’individuazione concreta della
durata di ciascuna convenzione, si farà riferimento ai seguenti criteri:
a) riguardo le convenzioni già dall’origine sottoscritte in diritto di piena proprietà si farà
riferimento alla durata stabilita nella convenzione medesima;
b) nei casi di convenzione in diritto di proprietà ma quale trasformata poiché originariamente
stipulata in diritto di superficie, la durata della convenzione trasformata è stabilita in anni
venti quali derivanti dall’applicazione del comma 46 lettera a) dell’art. 31 delle Legge
23.12.1998, n. 448 (e successive modificazioni ed integrazioni), norma che a riguardo
stabilisce la suddetta durata di 20 anni; detta durata è da computarsi diminuendo del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione per la concessione del diritto di
superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione di trasformazione;
di stabilire che, in tali casi, nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarilenegoziale
in qualunque forma sono necessari ave sia già trascorsa la scadenza specificata nella
convenzione; in tali casi tutti i vincoli si intendono già cessati per effetto del decorso del tempo e,
quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli
soggettivi o oggettivi ave derivanti da Convenzione;
di adeguare in tali parti gli schemi convenzionali tuttora in uso in tale senso ed in particolare
inserendo una clausola, a sostituzione di quelle precedentemente in essere, del seguente tenore e
precisamente attestante che allo scadere della convenzione tutti vincoli convenzionali si intendono
cessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o
altri vincoli soggettivi o oggettivi derivanti dalla Convenzione stessa;
di conferire espresso mandato agli uffici del Dipartimento Programmazione ed Attuazione
Urbanistica affinché possano modificare ed adeguare di volta in volta gli schemi convenzionali in
uso in caso di sopravvenute modificazioni normative che non comportino la spendita di
discrezionalità amministrativa di competenza degli Organi deliberanti;
di stabilire che, poiché il presente provvedimento modifica/integra schemi di convenzione a
carattere generale e quindi costituisce atto di indirizzo di natura regolamentare, è pienamente
compatibile con le previsioni di entrata del Bilancio 2022 ai canoni di affrancazione dai
prezzi massimi di cessione nei Piani di Zona.