ACQUISTO CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER RESIDENTE TRASFERITO ALL’ESTERO

Fino al 13 giugno 2023, l’agevolazione per l’acquisto della prima casa era riconosciuta in materia di imposta di registro anche per l’acquisto dell’abitazione che si trovi nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende il lavoratore, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro;

Ciò solo in base ad un rapporto di lavoro subordinato, anche da non imprenditore .

Poi in base ad una procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia il nostro paese ha dovuto conformarsi approvando il D.L. n. 69/2023 che all’art.2 recita:

Al TUIR n.131/1986,  tariffa allegata parte prima, all’articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento».

 Così l’agevolazione viene ora riconosciuta solo all’acquirente che si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro e a condizione che abbia risieduto e svolto la propria attività lavorativa in Italia per almeno 5 anni;

l’agevolazione può essere richiesta solo per gli immobili siti in un comune in cui il soggetto sia nato , abbia avuto l’ultima residenza o abbia esercitato la propria attività prima del trasferimento