D.P.R. 22-12-1986 n. 917

D.P.R. 22-12-1986 n. 917- Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Articolo 36
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze (213). Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata (214).
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50 mila (215) (216).
(213)  Comma prima modificato dall’art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall’art. 6, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(214)  L’art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al comma 3 e il comma 3-bis.
(215)  L’art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al comma 3 e il comma 3-bis.
(216)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell’imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l’indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

Articolo 40.
Fabbricati di nuova costruzione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore (225).