RISOLUZIONI E CIRCOLARI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La normativa fiscale riconosce un’aliquota ridotta in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto ( Iva) per l’acquisto della prima casa di abitazione

Inoltre riconosce un credito di imposta per chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni suddette e riacquista entro l’anno un’altra abitazione

In questa sezione vi sono alcune indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate sui casi più controversi:

1       Agevolazioni prima casa:  Risoluzione del 20/08/2010 n. 86 – abitazione non adeguata e prima casa –

2   TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

1.1 Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni prima casa

1.2 Pertinenza di immobile acquisito allo stato rustico per il quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa

2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

2.1 Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa

3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELLIMMOBILE AGEVOLATO E SUCCESSIVO ACQUISTO

DELLABITAZIONE PRINCIPALE

3.1 Requisiti dellimmobile oggetto del riacquisto

3.2 Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale

Tutto questo nella : Circolare del 07/06/2010 n. 31, Circolare del 12/08/2005 n. 38,

4  L’Agenzia ritiene che per non incorrere nella decadenza dal beneficio c.d. “prima casa”, non e’ di per se’ sufficiente l’acquisto entro un anno del terreno, vedi Risoluzione del 16/03/2004 n. 44,

5   In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, e con riguardo alla disciplina – applicabile nella fattispecie ratione temporis – dettata dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, (convertito nella L. n. 118 del 1985), il requisito della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e cio’ in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. * vedi  Sentenza del 28/01/2009 n. 2109