RISOLUZIONI E CIRCOLARI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
La normativa fiscale riconosce un’aliquota ridotta in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto ( Iva) per l’acquisto della prima casa di abitazione
Inoltre riconosce un credito di imposta per chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni suddette e riacquista entro l’anno un’altra abitazione
In questa sezione vi sono alcune indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate sui casi più controversi:
1 Agevolazioni prima casa: Risoluzione del 20/08/2010 n. 86 – abitazione non adeguata e prima casa –
2 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
1.1 Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni prima casa
1.2 Pertinenza di immobile acquisito allo stato rustico per il quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
2.1 Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELLIMMOBILE AGEVOLATO E SUCCESSIVO ACQUISTO
DELLABITAZIONE PRINCIPALE
3.1 Requisiti dellimmobile oggetto del riacquisto
3.2 Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
Tutto questo nella : Circolare del 07/06/2010 n. 31, Circolare del 12/08/2005 n. 38,
4 L’Agenzia ritiene che per non incorrere nella decadenza dal beneficio c.d. “prima casa”, non e’ di per se’ sufficiente l’acquisto entro un anno del terreno, vedi Risoluzione del 16/03/2004 n. 44,
5 In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, e con riguardo alla disciplina – applicabile nella fattispecie ratione temporis – dettata dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, (convertito nella L. n. 118 del 1985), il requisito della residenza nel Comune in cui e’ ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva e’ che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e cio’ in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. * vedi Sentenza del 28/01/2009 n. 2109
- Acquisto e vendita di box di pertinenza ACQUISTATO NEL QUINQUENNIO CON AGEVOLAZIONI : quali sono le conseguenze in merito alla decadenza delle agevolazioni ed al credito di imposta: vedi Risoluzione del 05/10/2010 n. 94, Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio2008
- Ampliamento di abitazione acquistata con agevolazioni con altra abitazione : Possibilità delle agevolazioni anche per il nuovo acquisto affrontata dalla Risoluzione del 25 febbraio 2005 25/E LEGGI LA RISOLUZIONE–
- Agevolazioni prima casa: Risoluzione del 03/04/2008 n. 125 – riacquisto di prima casa a titolo gratuito –
- Agevolazioni prima casa: Risoluzione del 17/03/2009 n. 67 – Cooperative edilizie – Assegnazione di alloggi ai soci –
- Agevolazioni prima casa: Risoluzione del 16 febbraio 2006 n.31/E – decadenza per frazionamento –
- Agevolazioni prima casa nelle aste immobiliari : leggi la Risoluzione del 03/10/2008 n. 370 – –