La donazione: quali problemi si presentano a coloro che ricevono un immobile per donazione
DONAZIONI
PROBLEMI DI COMMERCIABILITA’
L’atto di donazione per come è disciplinato dal nostro codice civile è un atto che può riservare molte sorprese a colui che ne è il beneficiario , in termini tecnici “il donatario”.
CAUSE DI REVOCA DELLA DONAZIONE
In primo luogo la donazione può:
1 – Essere revocata per ingratitudine verso il donante.
Gli eredi del donante nel primo e secondo caso o il donante negli altri possono chiedere la revoca qualora il donatario dopo la donazione abbia :
– volontariamente ucciso o commesso un fatto che renda applicabili le norme sull’omicidio
– oppure abbia falsificato, alterato, occultato il testamento del donante od abbia indotto con dolo o violenza il donante a fare o revocare un testamento
– o abbia tentato di uccidere lo stesso donante
– o verso di esso abbia effettuato una denunzia calunniosa per un reato che venga punito con la reclusione con un tempo non inferiore ai tre anni o si sia reso colpevole di grave ingiuria
– è decaduto dalla potestà genitoriale verso il donante
– o infine ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli ha negato indebitamente gli alimenti dovuti in base ad un rapporto di parentela.
Queste ipotesi ricorrono anche in mancanza di una condanna penale per i reati corrispondenti.
2 – Essere revocata per sopravvenienza di figli o discendenti o per il riconoscimento di un figlio naturale qualora il donante all’epoca della donazione non aveva o non sapeva di avere figli o discendenti legittimi.
In entrambe le ipotesi è necessaria una domanda giudiziale per ottenere la revoca della donazione ed i termini entro cui deve essere proposta la domanda sono più brevi nel primo caso ( un anno dalla conoscenza del fatto) più lunghi nel secondo ( cinque anni dalla nascita o dalla scoperta o riconoscimento)
Qualora la revoca venga accolta il donante deve restituire quanto ricevuto con i frutti maturati dal giorno della domanda.
Se il donatario ha ricevuto in donazione beni immobili , la vendita fatta da quest’ultimo è fatta salva qualora la trascrizione della vendita avvenga prima della trascrizione della domanda giudiziale di revoca.
Sicuramente queste non sono ipotesi frequenti soprattutto la prima delle due cause di revoca , tuttavia se aggiunte a quella che segue danno il quadro di un atto i cui effetti possono considerarsi quanto meno precari ed instabili
RIDUZIONE DELLA DONAZIONE
3 – Ben più temibile perché più frequente è la cosiddetta “riduzione” della donazione o come altrimenti viene chiamata , impugnazione della donazione per lesione della quota di legittima.
Qui il discorso si collega con la successione ereditaria del donante .
Il nostro codice civile sulla scia della tradizione che risale al diritto romano, si preoccupa di tutelare i vincoli familiari e la trasmissione del patrimonio nell’ambito della stessa famiglia considerata nel suo nucleo essenziale : coniuge, figli ed in mancanza di essi i genitori, i cosiddetti “legittimari”
La tutela consiste nel diritto riconosciuto a tali familiari di impugnare e rendere quindi inefficaci tanto le donazioni quanto le disposizioni testamentarie che vengano a ledere la quota che la legge garantisce agli stessi familiari. ( quota di legittima)
Quota che non esaurisce mai il patrimonio del donante ma che in presenza del caso più comune di coniuge e più figli arriva ai tre quarti del patrimonio ereditario.
La restante quota ereditaria di cui è possibile disporre senza limitazioni viene chiamata quota disponibile
Es:
Coniuge e più figli = coniuge ¼ figli ½ da dividersi in parti uguali per il numero dei figli
Più figli , assenza di coniuge = 2/3 da dividersi in parti uguali fra i figli
L’azione di impugnativa è diretta a rendere inefficaci tanto le disposizioni testamentarie quanto le donazioni , perché per patrimonio ereditario si intende la somma di quanto viene trasmesso per successione e di quanto è stato donato in vita dal defunto al valore che sarà stimato alla morte della persona della cui successione si tratta.
Questa riduzione della donazione può più frequentemente rivolgersi verso coloro che non sono legittimari ma può essere diretta da un legittimario verso un altro di essi ,in quanto la legge prescrive che ognuno abbia riservata una quota del patrimonio del defunto e qualora la quota di un legittimario ecceda il valore ad esso riservato e vada ad incidere su quanto riservato ad altro familiare la donazione ( come la disposizione testamentaria) potrà subire una riduzione per l’intero od in parte.
Pertanto nel momento in cui si effettua una donazione soprattutto in favore di chi non rientra in tale cerchia familiare è molto arduo se non quasi impossibile essere certi che non si vadano a ledere i diritti di tutti o anche solo uno dei cosiddetti legittimari ovverosia dei figli, del coniuge o dei genitori ( in assenza di figli).
Questo si riflette poi sulla commerciabilità del bene donato in quanto il codice civile :
– all’art.563 prevede che se il donatario nei cui confronti è chiesta la riduzione ( cioè l’impugnativa) della donazione – in quanto in tutto o in parte lesiva dei diritti che sono garantiti a quegli stretti familiari e nella misura che la legge indica anche per ciascuno di essi – ha alienato a terzi il bene, colui che agisce in riduzione può chiedere la restituzione del bene anche nei confronti dei successivi acquirenti qualunque sia il loro numero purchè non siano passati venti anni dalla donazione
– ed all’art.561 prevede che i pesi e le ipoteche costituite dal donatario decadono qualora non siano ancora trascorsi vent’anni dalla donazione.
– Da ciò deriva che colui che acquisti un bene che nel ventennio precedente ha avuto un passaggio per donazione dovrà rischiare un’eventuale azione di restituzione nei suoi confronti da parte dell’erede i cui diritti siano stati violati.
Stessa sorte per colui, banca o privato che iscriva ipoteca su un bene che abbia avuto un titolo di donazione nel ventennio in quanto rischia di perdere la garanzia in seguito all’azione di restituzione che travolge la garanzia .
ATTENZIONE AL NUOVO ART. 2929 BIS C.C.
Il recente decreto legge n.83/2015 convertito nella legge n.132/2015 ha inserito nel nostro codice civile il nuovo art.2929 bis in base al quale qualsiasi creditore munito di un titolo esecutivo per un credito anteriore , quando venga pregiudicato da un atto costitutivo di vincolo di indisponibilità ( fondo patrimoniale, trust, vincolo ex art.2645 ter ) o da un atto di alienazione a titolo gratuito di un bene immobile o mobile registrato, può agire esecutivamente su di esso purchè trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto a titolo gratuito di alienazione o l’atto di costituzione del vincolo.
La norma si applica anche al creditore anteriore che potrà intervenire nell’esecuzione promossa entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Pertanto secondo tale norma sarà possibile agire più speditamente contro gli immobili trasferiti a titolo gratuito , e quindi anche per donazione dal proprio debitore entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, senza dover preventivamente agire in revocatoria.
Spetterà al debitore opporre che l’atto non si rivela pregiudizievole o che non era a conoscenza del pregiudizio che poteva arrecare con tale atto.
Da ciò ne deriva un’ulteriore pericolosità dell’atto di donazione o comunque a titolo gratuito compiuto nell’anno precedente, in quanto l’immobile che ne è oggetto può essere direttamente pignorato per debiti del donante
CONCLUSIONI
Nel periodo attuale in cui è frequente la necessità di trasferire un immobile ai propri familiari allo scopo di rimodulare il carico fiscale dell’Imu , si possono quindi così riassumere gli argomenti che possono influenzare colui che intende effettuare una donazione
Contro:
La donazione è un atto che va utilizzato con estrema cautela perché impugnabile/revocabile e perciò rende l’immobile donato più difficilmente commerciabile
In ogni caso è preferibile in favore dei figli o del coniuge e figli.
Il problema causato dall’atto di donazione non può più essere eliminato in alcun modo se non come analizzato in altra pagina di questo sito, con la risoluzione dell’atto di donazione
Pro:
Ha un regime fiscale più vantaggioso se il beneficiario è parente in linea retta o coniuge:
3% ( 2%+1%) oppure in caso di prima casa
E. 200 imposta ipotecaria
E 200 imposta catastale
Ciò se il beneficiario o anche solo uno di essi richiede i benefici “prima casa”
Qualora il donante voglia imporre al beneficiario un divieto di vendita per il tempo della sua vita o comunque per venti anni
Il consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con varie associazioni di consumatori ha elaborato una guida ricca di consigli ed istruzioni per disporre dei propri beni mediante una donazione.
Una guida molto utile per orientarsi nei problemi che presenta la donazione.