Rinunzia alle agevolazioni prima casa
Con la risoluzione n 105/E del 2011 in risposta ad un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che colui il quale ha richiesto le agevolazioni per l’acquisto della prima casa obbligandosi a trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato entro 18 mesi, può ove il termine non sia scaduto, revocare l’impegno a trasferire la residenza pagando solo la differenza di imposta dovuta.
Con tale risoluzione pertanto coloro i quali hanno acquistato un’abitazione richiedendo le agevolazioni in materia di imposta di registro od Iva realtive all’acquisto della “prima casa” ove non vogliano o possano trasferire la residenza nel comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi , ove tale termine non sia scaduto, possono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate richiedendo la liquidazione della somma dovuta . ( la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta senza agevolazioni maggiorata degli interessi legali).
Si evita così il pagamento della sanzione pari al 30% altrimenti dovuta in caso di decadenza o revoca dell’ agevolazione .