MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 19 marzo 2012 n.9/E   chiarisce l’ istituto della mediazione tributaria.

Tale mediazione non è quella prevista per le controversie civili ma è unicamente quella prevista dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti …”.

Viene stabilito che per gli avvisi notificati a partire dal 1° aprile 2012 il cui valore sia superiore ai ventimila euro l’istanza di mediazione costituisce condizione per l’esperimento del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste“.

Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.

Pertanto sono oggetto di mediazione le controversie relative a:

• avviso di accertamento;

• avviso di liquidazione;

• provvedimento che irroga le sanzioni;

• ruolo;

• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

• diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

• ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

La notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia.

Durante il decorso di tale termine – individuato in novanta giorni dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 17-bis – si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire, all’Agenzia delle entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.

Tale istanza costituisce anche il momento introduttivo della controversia e pertanto nel ricorso vanno riproposte le stesse argomentazioni indicate nell’istanza di mediazione

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