“Rinunzia” alle agevolazioni per la prima casa
Con la risoluzione n.112/E del 27 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha affermato un principio di notevole importanza nell’ambito delle agevolazioni in materia di imposta di registro dovuta per l’acquisto della prima casa.
La normativa di cui al d.p.r. n.131/1986 dispone un divieto di rivendita per un periodo di cinque anni per tutti coloro che hanno acquistato la propria abitazione con le agevolazioni cosiddette per ” la prima casa”, pena la perdita delle stesse e quindi il pagamento della differenza tra l’aliquota di registro agevolata (3%) e quella intera (7%) più le imposte intere catastali ed ipotecarie (2% ed 1%) a cui si va ad aggingere una sanzione di un terzo e gli interessi legali.
Il testo unico in materia di imposta di registro dispone poi che colui il quale riacquista un’abitazione da destinare a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita della “prima casa” evita la decadenza dall’agevolazione.
Pertanto qualora l’immobile acquistato con i benefici venga trasferito entro il quinquennio e non vi sia il riacquisto agevolato dentro l’anno, secondo la legge, vi sarà la decadenza delle agevolazioni con la conseguente richiesta da parte dell’agenzia delle entrate da effettuarsi entro il triennio successivo.
Ora la nuova risoluzione concede a colui che ha effettuato la vendita nei cinque anni di effettuiare una richiesta di ravvedimento ai sensi dellart.13 del d.lgs n.472/1997 all’agenzia delle entrate la quale provvederà a riliquidare l’imposta dovuta nella misura intera ed i conseguenti interessi ma senza l’apllicazione della sanzione del 30%, il tutto purchè non sia trascroso il termine annuale che la legge concede per il riacquisto.