La cessione da soggetto iva di fabbricati non ultimati è sempre soggetta ad iva
L’agenzia delle entrate con due circolari chiarisce il trattamento tributario delle cessioni effettuate da soggetti iva di immobili su cui siano stati eseguite opere non ancora utlimate.
La risoluzione n.91/2007 recita:
è stato precisato che la relativa cessione, effettuata da un soggetto passivo d’imposta, deve ritenersi esclusa dall’ambito applicativo del comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 1972, ed essere in ogni caso assoggettata ad IVA, trattandosi di un bene che va considerato ancora come appartenente al circuito produttivo.e prosegue:
L’assoggettamento della fattispecie in esame al regime di imponibilità IVA è
subordinato, naturalmente, alla circostanza (da far constare anche in sede di
eventuale controllo) che l’immobile, oggetto del quesito, al momento della
cessione sia effettivamente in fase di ristrutturazione, nel senso che su di esso
siano stati concretamente eseguiti interventi significativi, il cui completamento si
rende necessario per rendere il fabbricato idoneo al suo materiale utilizzo.
Tale risoluzione fa seguito a quanto già contenuto nella circolare n.12/E/2007 che già affermava l’imponibilità iva per gli immbili non ultimati.
E’ inoltre opportuno far censire al catasto prima della cessione l’immobile come ” in corso di costruzione” e predisporre la documentazione idonea a dimostrare che i lavori erano in corso di esecuzione e non ultimati.