Lo spesometro e la compravendita
Le più recenti norme in materia di accertamento fiscale hanno introdotto nel nostro ordinamento un nuovo strumento : ” lo spesometro”, l’ultimo ritrovato nella lotta all’evasione che misura il tenore di vita dei contibuenti e lo compara con le spese, gli investimenti e gli acquisti fatti nell’anno fiscale.
Questo strumento di lotta all’evasione purtroppo può avere un impatto negativo in materia di accertamento fiscale, quando viene acquistato un immobile ad un familiare ( che può essere figlio, nipote o comunque soggetto legato da vincoli di parentela) o quando si decide di trasferire un immobile ad un figlio, nipote o parente.
Nel primo caso nel quale ad esempio un genitore acquista un immobile ad un figlio pagando in tutto od in parte il relativo prezzo, bisogna preliminarmente valutare la capacità reddituale dell’acquirente.
Qualora , come spesso capita, si tratti di un soggetto con scarse o nulle capacità reddituali. occorre precisare nell’atto chi è che ha fornito il danaro , preferibilmente facendolo intervenire in atto per confermare tale circostanza.
Bisogna cioè comparare il reddito che ha dichiarato nell’anno fiscale con la somma da indicare nel contratto come prezzo della compravendita e con tutte le altre spese di una certa rilevanza che vengono indicate nella dichiarazione dei redditi o che comunque sono in possesso dell’agenzia dellle entrate in base ad altri metodi di acquisizione.
Qualora reddito e spese siano superiori o comunque equivalenti al prezzo dichiarato, con tutta probabilità l’agenzia delle entrate manderà una richiesta di informazioni al contribuente circa la provenienza delle somme impiegate;
in difetto di adeguati titoli giustificativi il contribuente potrà essere sottoposto ad accertamento del reddito;
ecco perchè è utile allo scopo di prevenire indagini patrimoniali precisare nell’atto di compravendita stesso la provenienza del denaro.
Non è da trascurare nè la circostanza che così facendo si sposta il soggetto delle indagini da parte dell’agenzia delle entrate dall’acquirente a colui che dichiara di avere pagato il prezzo in tutto od in parte nè che bisogna comunque con chiarezza affermare nel contratto che si tratta di liberalità con tutte le relative conseguenze in materia erditaria.
Ove non fosse una liberalità l’ufficio fiscale potrebbe ritenere esistente un finanziamento con la conseguente tassazione al 3 per cento della somma corrisposta in aggiunta lla tassazione del trasferimento.
lo stesso discorso vale nel trasferimento di un immobile ad un figlio o parente quando si scelga lo strumento della compravendita.
Qui vale lo stesso discorso del reddito dell’acquirente spesso complicato dal fatto che la compravendita nasconde in realtà una donazione e nessuna somma viene corrisposta al soggetto venditore.
In tal caso spesso il genitore o parente si trova nella quasi impossibilità di effettuare il trasferimento se non per donazione e cioè nell’impossibilità di mascherare il trasferimento a titolo gratuito sotto le fattezze della compravendita.