La mediazione nelle compravendite immobiliari

Con il d.l n.223/2006 è stato introdotto l’obbligo di inserire nelle compravendite immobiliari una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’esistenza di una mediazione .

Tale provvedimento ha infatti introdotto per entrambe le parti, venditore ed acquirente, l’obbligo di indicare se la compravendita è stata  conclusa grazie ad una intermediazione immobiliare ed in caso affermativo si  richiede la dichiarazione  circa il nome dell’agenzia ed i suoi dati identificativi oltre che i pagamenti effettuati con i relativi assegni o bonifici.

Infatti ai sensi del l’art. 35 del D.L. 4-7-2006 n. 223  convertito nella legge n.248/2006 :

“ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Inoltre l’omissione . la incompletezza o la falsità della dichiarazione comporta una sanzione che va da 500 a 10.000 euro e l’assoggettamento della compravendita alla rettifica del valore imponibile che verrà considerato non più il valore della rendita catastale moltiplicato per il coefficente prescritto dalla legge ( il prezzo valore) ma il valore commerciale dello stesso .

Così recita infatti il suddetto art.35 :

“In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.p.r. n.131/1986, e successive modificazioni

Infine la provvigione versata per la mediazione relativa all’ acquisto della propria abitazione principale è deducibile nella misura di euro 1000 per ogni annualità