Per evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa non basta riacquistare la nuda proprieta’

Con sentenza del marzo 2013 la Commissione provinciale di Varese afferma che non evita la decadenza dalle agevolazioni, il riacquisto del diritto di nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo entro un anno dall’alienazione di un’abitazione acquistata con i benefici disposti in materia Iva per l’acquisto della prima casa.

La normativa in materia di Iva richiama infatti quella prevista dal T.U. n.131/1986 tariffa parte prima allegato A.

Tali norme infatti dispongono un divieto di alienazione quinquennale per l’abitazione  acquistata usufruendo delle agevolazioni per la prima casa .

La sanzione prevista per tale divieto è la decadenza dalle agevolazioni con obbligo del versamento della differenza di imposta tra quella ridotta e quella piena, una sanzione pari al trenta per cento e gli interessi legali.

Ciò può essere evitato qualora chi ha alienato l’abitazione provveda a riacquistarne un altra destinandola a propria abitazione principale.

Ed è proprio tale destinazione che verrebbe a mancare nell’acquisto del diritto di nuda proprietà il quale non da diritto ad abitare l’immobile

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