Si puo’ utilizzare il credito di imposta anche se non vi e’ alcuna menzione nell’atto di compravendita

Con la Risoluzione n.70/E del 2004 l’Amministrazione finanziaria chiarisce la delicata questione se il credito di imposta derivante da acquisto e successiva rivendita di un’abitazione acquistata con agevolazioni per la prima casa contenute nel T.U. in materia di imposta di registro ( d.p.r. n.131/1986) possa essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi con detrazione dall’Irpef anche qualora nell’atto di riacquisto dell’abitazione non venga espressa alcuna dichiarazione di volontà nè venga fornita alcuna indicazione circa i presupposti per la ricorrenza di tale credito o le somme relative.

Il caso è quello di colui il quale acquista un immobile con agevolazioni per l’acquisto della prima casa versi una somma a titolo di Iva od imposta di registro in misura ridotta ( le aliquote sono variate nel tempo da 2% a 3% a 4%).

Successivamente vende tale immobile e provvede a riacquistarne un altro a destinazione abitativa entro il successivo anno.

In tal caso le somme versate  a titolo di Iva od imposta di registro in misura ridotta al momento del primo acquisto possono essere portate in detrazione in sede di registrazione del nuovo atto di riacquisto, oppure per la registrazione di atti successivi o nella successiva dichiarazione dei redditi ( Irpef).

La risoluzione di cui sopra afferma che è possibile portare in  detrazione tale credito in sede di dichiarazione dei redditi anche in assenza di qualsiasi menzione nell’atto di riacquisto.

Per l’esame della normativa potete consultare la precedente circolare n.19/E del 2001 che si trova in altra parte di questo sito con l’avvertenza che in quella circolare l’Amministrazione assumeva sull’argomento una posizione poi mutata con l’ultima risoluzione che qui si commenta.

 

 

Leggi il testo della risoluzione

 

Con istanza  di  interpello,  concernente l'obbligo di dichiarazioni da
 rendere nell'atto  di  acquisto  di  casa di abitazione per fruire del credito
 d'imposta di  cui  all'articolo  7,  commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998,
 il signor X ha posto il seguente
 
                                    QUESITO
        Con riferimento   al   beneficio   del   credito   d'imposta   di   cui
 all'articolo 7,  commi  1  e 2 della legge  23 dicembre 1998, n. 448, connesso
 all'agevolazione per  l'acquisto  di  casa  di  abitazione  non  di  lusso, in
 presenza di   determinati   requisiti   di  natura  soggettiva  ed  oggettiva,
 l'istante, premesso  di  aver  corrisposto  per  il  secondo  acquisto  di  un
 appartamento non  di  lusso l'imposta di registro in misura ridotta al 3% e di
 non aver  manifestato  nell'atto  di  acquisto  la  volonta'  di utilizzare il
 credito stesso,  chiede  quale sia la corretta interpretazione della circolare
 n. 19/E del 1  marzo 2001.
        In proposito,   l'interpellante   evidenzia  di  non  condividere  tale
 circolare nella  parte  in  cui  afferma  che  ..."per  usufruire  del credito
 d'imposta di  cui  al  piu'  volte citato articolo 7, comma 1 e 2, della legge
 n. 448  del  1998  e'  necessario  che  il  contribuente  manifesti la propria
 volonta', specificando  se  intende  o meno utilizzare lo stesso in detrazione
 dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
        (...)
 qualora in atti di trasferimenti gia' formati non sia stata espressa alcuna
 volonta' al riguardo, sara' ritenuta valida la scelta gia' effettuata dal
 contribuente".
        Ritiene, infatti,  che  la  circolare sarebbe "praeter legem" (oltre la
 legge) se  interpretata  nel senso che l'omessa manifestazione di volonta' del
 contribuente nell'atto   di   riacquisto  di  un  immobile,  comporterebbe  la
 perdita del  diritto  di  utilizzare  il  credito  in  diminuzione  dell'IRPEF
 dovuta in  base  a  dichiarazione  successiva  alla  data  del nuovo acquisto,
 poiche' richiederebbe  un  obbligo  a  carico  dell'interessato  non  previsto
 dalla legge.
        Precisa che   dubbi   sul  significato  da  attribuire  alla  circolare
 derivano dal  tempo  intercorso dalla data di entrata in vigore della legge n.
 448 del  1998  e  l'emanazione  della  circolare  in  commento. Infatti non e'
 chiaro se  la  parte  relativa  alla  validita' della scelta del contribuente,
 quando non  sia  stata manifestata alcuna volonta' nell'atto di trasferimento,
 riguardi gli    acquisti    effettuati    medio    tempore    (nell'intervallo
 dall'1-1-1999 al 1-3-2001), oppure anche quelli successivi a tale data.
 
             SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
        L'istante ritiene  che  gli  spetti, comunque, il diritto di utilizzare
 il credito  in  compensazione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei
 redditi successiva  all'atto  di  riacquisto  di  casa di abitazione che lo ha
 determinato.
 
 
        RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
        Si condivide  la  soluzione  prospettata  dal contribuente per i motivi
 di seguito esposti.
        Ai sensi  dell'articolo  7,  comma  1, della legge n. 448 del 1998, "Ai
 contribuenti che  provvedono  ad  acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno
 dall'alienazione dell'immobile   per  il  quale  si  e'  fruito  dell'aliquota
 agevolata prevista  ai  fini  dell'imposta  di  registro  e  dell'imposta  sul
 valore aggiunto  per  la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso,
 in presenza  delle  condizioni  di  cui  alla nota II-bis all'articolo 1 della
 tariffa, parte   prima,   del   Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti
 l'imposta di  registro,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
 26 aprile  1986,  n.131, e' attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza
 dell'imposta di  registro  o  dell'imposta  sul valore aggiunto corrisposta in
 relazione al precedente acquisto agevolato".
        Il successivo  comma  2,  nello  stabilire le modalita' di utilizzo del
 credito, precisa  che  lo  stesso  "...  puo'  essere  portato  in diminuzione
 dall'imposta di  registro  dovuta  sull'atto  di  acquisto  agevolato  che  lo
 determina, ovvero,   per   l'intero   importo,   dalle  imposte  di  registro,
 ipotecaria, catastale,  sulle  successioni  e  donazioni  dovute  sugli atti e
 sulle denunce  presentati  dopo  la  data di acquisizione del credito, ovvero,
 puo' essere   utilizzato  in  diminuzione  delle  imposte  sui  redditi  delle
 persone fisiche    dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
 successivamente alla data del nuovo acquisto...".
        La norma  da'  possibilita'  al contribuente di optare per la modalita'
 di utilizzazione  del  credito  ritenuta piu' opportuna; la circolare 19/E del
 2001 non e' in contrasto con tale affermazione.
        A migliore   specificazione   di   quanto   sostenuto   nella  predetta
 circolare, si  evidenzia  che la dichiarazione in atto di voler "utilizzare il
 credito in  detrazione  dall'imposta  di  registro  dovuta  per  lo stipulando
 atto", risponde  all'obiettivo  di  definire gli obblighi e le responsabilita'
 dell' ufficiale  rogante  in  ordine  alla  misura dell'imposta di registro da
 versare e  si  rende  necessaria solo se il contribuente intende utilizzare il
 credito in compensazione con l'imposta di registro.
        Non e'  necessaria,  invece,  alcuna  dichiarazione  in atto per fruire
 della detrazione  dall'IRPEF  dovuta  in  base  a  dichiarazione successiva al
 nuovo acquisto.
        Ne' puo'   sostenersi   che   il  credito  d'imposta  sia  diversamente
 disciplinato a  seconda  che  l'atto di riacquisto e' intervenuto prima o dopo
 l'emanazione della  circolare,  senza realizzare disparita' di trattamento tra
 contribuenti che,  in  presenza  di  condizioni sostanzialmente omogenee ed in
 vigenza della stessa normativa, sarebbero discriminanti ed inammissibili.
        La risposta  di  cui  alla  presente  nota,  sollecitata con istanza di
 interpello presentata   alla   Direzione   Regionale  ...,  viene  resa  dalla
 scrivente ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  ultimo periodo, del D.M. 26
 aprile 2001, n. 209.
 
 
 

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