COVID SOSPENSIONE TERMINI PER LA PRIMA CASA fino al 31 OTTOBRE 2023

E’ stato emanato il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che all’ art.24 proroga i termini relativi alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

La circolare dell’agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 chiarisce la portata della norma in questione .

Infatti il decorso del tempo per colui che acquista un’abitazione usufruendo delle agevolazioni suddette in materia di imposta di registro od Iva  può comportare la perdita delle agevolazioni stesse.

La norma in del decreto legge n.23/2020 vuole evitare che l’emergenza sanitaria in corso possa pregiudicare gli acquirenti che a causa di essa non possano rispettare i termini previsti con conseguente perdita delle agevolazioni e richiesta da parte dell’agenzia delle entrate delle imposte non versate, sanzioni ed interessi.

Così sospende i termini previsti dalla nota 2 bis della tabella parte prima allegata al d.p.r. n.131/1986

  1. La prima ipotesi è quella dell’acquisto dell’abitazione da parte di colui che si obbliga a trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile ;

Qui la legge concede un termine di 18 mesi dall’atto

2. La seconda è quella di colui che dopo aver alienato un’abitazione acquistata da meno di cinque anni con le agevolazioni di cui sopra , per mantenerle è costretto ad effettuare un nuovo acquisto di abitazione con agevolazioni prima casa destinandola a propria abitazione principale.

Qui la legge concede un anno

3. La terza riguarda il caso di chi acquisti un’abitazione con le agevolazioni in questione pur avendo già un’altra abitazione acquistata con gli stessi benefici.

Qui la legge obbliga esso acquirente ad alienare l’abitazione già posseduta entro un anno.

4 . Ultima ipotesi   è quella di chi ha alienato un’abitazione acquistata con agevolazioni,  che voglia usufruire del credito di imposta portando in detrazione l’imposta di registro o sul valore aggiunto versata per il precedente acquisto.

La legge per godere del credito di imposta  concede un anno per riacquistare un’abitazione con agevolazioni prima casa destinandola a propria abitazione principale.

Questi quattro termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto qualora i detti quattro termini sia iniziato in precedenza sarà sospeso fino al 31 dicembre e poi ricomincerà a decorrere mentre se il termine non aveva iniziato il suo decorso esso inizierà il 31 dicembre

Infine la circolare chiarisce che il termine di cinque anni entro il quale l’acquirente con agevolazioni prima casa non può alienare quanto acquistato non è tra i termini oggetto della sospensione

L’art.3, comma 10-quinquies del D.L. n.198/2023  inserito, in fase di conversione, dalla L. 24.2.2023, n. 14 ha ulteriormente disposto la sospensione dei termini compresi tra il 1.4.2022 e il 30.10.2023 e perciò con effetto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di quest’ultima norma.