Superbonus 110% – quali sono gli interventi
FONTI NORMATIVE
Le fonti normative sono:
- il decreto Rilancio ( D.L.n.34 del 19 maggio 2020) art 119 che estende la precedente detrazione fiscale denominata Ecobonus, introdotta inizialmente dalla legge 27-12-2006 n. 296 e poi modificata dall’articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 relativo all’efficientamento energetico che fino alla entrata in vigore di questo ultimo decreto, veniva applicata nella misura del 65 o 50 per cento.
- la legge 30 dicembre 2020 n.178 che ha esteso l’agevolazione fino all’anno 2022 ed ha incluso anche i proprietari di fabbricati che sono composti da un numero di più unità immobiliari fino ad un massimo di quattro; Molte sono le novità introdotte da tali norme per dare sviluppo al settore dell’edilizia in profonda crisi
Le novità principali sono le seguenti:
- la detrazione fiscale riconosciuta sale al 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e nei casi indicati appresso fino al 31 dicembre 2022;
- essa si applica innanzitutto ai cosiddetti ” interventi trainanti” secondo la terminologia della norma; essi sono quelli che devono ricorrere in maniera imprescindibile al fine di “trainare” quelli minori che così possono fruire ugualmente degli stessi vantaggi fiscali
INTERVENTI TRAINANTI
Gli interventi principali definiti “trainanti” vengono individuati dall’art. 119 in questione e consistono in :
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio e che viene con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (quello che viene comunemente denominato Cappotto termico).
La norma prevede però dei limiti massimi di spesa che variano in funzione della tipologia del fabbricato e del numero delle unità che lo compongono e pertanto la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese che
– nel caso degli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dotati di uno o più accessi autonomi dall’esterno, non può essere superiore ad euro 50.000.
– nel caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa è di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio stesso, che scendono ad euro 30.000 per ogni unità per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Anche per tale intervento viene previsto un limite di spesa che è pari ad euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari .
La detrazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno,
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Le spese effettuate sono da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
L’aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, ( nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico in materia di imposta dei redditi il cosiddetto sismabonus) a condizione che siano effettuati congiuntamente ad un intervento definito “trainante”.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. n.42/2004 o gli interventi relativi al’Ecobonus siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica agli interventi di cui alle norme in materia di efficientamento energetico previste dalla normativa previgente , anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando il miglioramento della classe energetica di cui appresso.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter della legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare,il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui sopra, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, co.1 lett d),del Testo Unico in materia di Edilizia