Ecobonus 110 per cento: chi può ottenerlo
Quali sono i soggetti che possono fruire dell’ecobonus 110 per cento ?
Quante unità immobiliari possono fruire della detrazione ?
L’art.119 del d.l. n.34 /2020 nel testo emendato dalla legge di conversione e di bilancio indica i seguenti beneficiari:
- i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo il limite di due unità immobiliari;
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, e dalle associazioni di promozione sociale (A.P.S.) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore ancora in fase di attivazione, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Le persone fisiche di cui al numeri 1 e 2 , possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Le detrazioni in oggetto non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Vengono escluse pertanto le unità immobiliari che in base alla categoria catastale vengono classificate “di lusso” o come castelli , ville o palazzi di particolare pregio