AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE

INTERPELLO N.39/2021

La questione oggetto  dell’interpello cui ha dato risposta il parere reso in data 12 gennaio 2021 riguarda il seguente caso:

Se il termine per il completamento delle opere di costruzione per un fabbricato che era in corso di edificazione al momento della donazione e per la quale donazione sia stata richiesta l’agevolazione per l’acquisto della prima casa , possa essere oggetto della sospensione per l’emergenza Covid .

La risposta dell’Agenzia delle entrate è la seguente:

l’art.24 del D.L.23/2020, dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, riguarda le seguenti fattispecie relative alle agevolazioni prima casa:

  1. il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel comune ove si trova l’immobile acquistato , se diverso da quello della residenza al momento dell’atto:
  2. il termine di un anno per il riacquisto di immobile destinato ad abitazione nell’ipotesi di cessione di precedente immobile acquistato con agevolazioni prima casa avvenuta entro il  termine di cinque anni dal suo acquisto
  3. termine di un anno per cedere un immobile destinato ad abitazione acquistato con le dette agevolazioni qualora venga effettuato un nuovo acquisto di unità abitativa con richiesta di agevolazioni prima casa

La risposta è negativa in quanto secondo l’Agenzia delle Entrate la norma che dispone la sospensione ha carattere eccezionale e pertanto non è possibile una sua interpretazione  analogica che possa estenderla ad ipotesi non previste

Interessante poi notare che la risposta in oggetto ribadisce il precedente orientamento espresso nella circolare n.2/E del 2014 la quale indicava il termine entro il quale la costruzione debba essere terminata per poter mantenere l’agevolazione prima casa richiesta in sede di atto.

Il termine secondo l’Agenzia delle Entrate è di tre anni che coincide con quello dell’ufficio per effettuare l’accertamento .

Estendendo tale concetto per analogia al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato in materia di agevolazioni prima casa si può ipotizzare che anche la detta residenza debba essere mantenuta per il periodo di tre anni a partire però dallo scadere dei 18 mesi concessi.

Questo in quanto in questo ultimo caso,il termine per l’accertamento dell’Agenzia delle entrate decorre dalla scadenza dei 18 mesi previsti dal testo unico in materia di imposta di registro per il mantenimento dell’agevolazione richiesta in atto.