RISOLUZIONE DONAZIONE E PERDITA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Molto interessante la risposta ad interpello n.77 data dall’Agenzia delle Entrate il 2 febbraio 2021,
Il quesito riguardava un caso che si presenta molto spesso nella esperienza notarile.
Per ottenere nell’acquisto di un’abitazione le agevolazioni per la prima casa che comportano una imposizione fiscale piuttosto leggera , due per cento contro nove per cento, è necessario che l’acquirente non sia titolare del diritto di proprietà , nuda proprietà, usufrutto, uso od abitazione su altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
Qualora invece il medesimo sia titolare di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni il TU in materia di imposta di registro consente che si possano richiedere ugualmente le agevolazioni qualora l’immobile già posseduto venga trasferito entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
E’ possibile che il trasferimento entro l’anno successivo avvenga anche per donazione.
Ma capita spesso che la donazione, comportando poi seri problemi nell’alienazione successiva dello stesso immobile o nella concessione in garanzia dello stesso per l’ottenimento di un mutuo, si ricorra alla risoluzione della stessa donazione.
Essa risoluzione o mutuo dissenso viene considerato dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte come atto che può avere efficacia retroattiva , facendo venir meno la donazione fin dall’origine, come se non fosse mai avvenuta.
Questa eliminazione dell’alienazione donativa potrebbe far supporre che venga meno con la donazione anche il presupposto per mantenere le agevolazioni prima casa .
La risposta in oggetto , invece, fuga ogni dubbio affermando che l’agevolazione non venga meno in quanto la risoluzione” non rientra tra le cause che la legge prevede come cause di decadenza della stessa .”
Soluzione un po’ affrettata ma che comunque assicurerà in futuro la tranquillità di molti soggetti che si ritrovano in una situazione come quella descritta.