Legge di conversione n.40/02.04.2007
omissis 8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.