{"id":218,"date":"2011-07-19T21:12:16","date_gmt":"2011-07-19T20:12:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=218"},"modified":"2015-11-16T11:01:24","modified_gmt":"2015-11-16T11:01:24","slug":"assoggettabilita-ad-iva-della-locazione-di-posti-barca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2011\/07\/19\/assoggettabilita-ad-iva-della-locazione-di-posti-barca\/","title":{"rendered":"assoggettabilit\u00e0 ad iva della locazione di posti barca"},"content":{"rendered":"<p>RISOLUZIONE N. 1\/E Roma, 19 gennaio 2010 <!--more-->OGGETTO: Interpello ai sensi dell\u2019articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. \u2013 IVA &#8211; Art. 10, n. 8) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 &#8211; Locazione posti barca &#8211; Con istanza d\u2019interpello, concernente l\u2019esatta applicazione dell\u2019art. 10, n. 8) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 \u00e8 stato esposto il seguente Quesito Nel contesto della gestione di due pontili galleggianti presso il porto turistico di \u2026 la societ\u00e0 \u201cALFA SAS di TIZIO &amp; C.\u201d (di seguito \u201cla Societ\u00e0\u201d) provvede ad effettuare la locazione dei posti barca ivi disponibili. Nell\u2019istanza viene chiesto quale debba essere il trattamento IVA delle suddette operazioni di locazione dei posti barca. Soluzione prospettata La Societ\u00e0 evidenzia preliminarmente che secondo la Corte di Giustizia, sentenza del 25 ottobre 2007, procedimento C-174\/2006, la concessione da parte di un ente pubblico ad un soggetto privato di un bene del demanio marittimo, dietro versamento di un corrispettivo, costituisce in base ai principali generali dell\u2019IVA operazione effettuata nell&#8217;ambito dell&#8217;attivit\u00e0 commerciale. A detta operazione, se effettuata per una durata limitata, pu\u00f2 trovare applicazione il trattamento di esenzione dall\u2019IVA delle locazioni di beni immobili previsto Direzione Centrale Normativa dall&#8217;art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva n. 1977\/388\/CE del 17 maggio 1977 (il cui contenuto \u00e8 stato trasfuso nella Direttiva 2006\/112\/CE del 28 novembre 2006). Tali conclusioni sono state fatte proprie dalla Corte di Cassazione la quale con la sentenza n. 6138 del 13 marzo 2009 ha chiarito che un rapporto di concessione instaurato tra un ente pubblico ed un soggetto privato, avente ad oggetto beni del demanio marittimo, rappresenta operazione di locazione di terreni, in relazione alla quale il menzionato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede all\u2019art. 10, comma 1, n. 8) il trattamento di esenzione dall\u2019IVA interna. La Societ\u00e0 chiede se, mutuando le conclusioni cui \u00e8 giunta la giurisprudenza menzionata, possa affermarsi che la locazione dei posti barca possa essere considerata quale locazione di beni immobili, applicandosi in tal modo il trattamento di esenzione dall\u2019IVA previsto dall\u2019articolo 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972. Parere dell\u2019Agenzia delle Entrate Si rileva preliminarmente che pu\u00f2 ritenersi sussistente un rapporto di locazione nell\u2019ipotesi in cui la Societ\u00e0 metta a disposizione dell\u2019utenza uno spazio marittimo delimitato per un determinato periodo e dietro corresponsione di corrispettivo. Ci\u00f2 risulta coerente con l\u2019orientamento espresso dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza del 25 ottobre 2007, procedimento 174\/2006, ove si \u00e8 affermato che un rapporto giuridico \u201cnell\u2019ambito del quale ad un soggetto \u00e8 concesso il diritto di occupare e di usare, in modo anche esclusivo, un bene pubblico, specificamente zone del demanio marittimo, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di locazione di beni immobili\u201d. Anche dalla sentenza 13 marzo 2009, n. 6138 della Corte di Cassazione, si evince che la concessione di beni demaniali posta in essere da un ente pubblico economico deve assimilarsi, in base alla normativa comunitaria, ad una locazione di beni immobili, anche se il relativo diritto di occupazione dovesse discendere da un titolo giuridico che la legislazione nazionale definisce di \u201cconcessione\u201d. Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, tuttavia, non possono estendersi integralmente al caso oggetto dell\u2019istanza di interpello in esame. In particolare non risultano mutuabili le indicazioni relative al regime IVA applicabile all\u2019operazione di concessione, atteso che la citata sentenza n. 6138, pur riferendosi ad ambiti portuali, non riguarda le locazioni di posti barca. In tema di posti barca occorre richiamare, invece, la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005 (causa 428\/02), con la quale la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione al trattamento IVA di operazioni di locazione in un porto per imbarcazioni da diporto \u2013 sia di posti barca in acqua sia di posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni \u2013, ha affermato che dette operazioni vanno ricondotte alla nozione comunitaria di \u201clocazione di beni immobili\u201d ma, pi\u00f9 in particolare, sono ricomprese nelle \u201clocazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli\u201d. Tale qualificazione comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di applicare al caso di specie il regime di esenzione previsto, in linea generale, per le locazioni di beni immobili, atteso che l\u2019art. 13, par. B, lettera b) della direttiva n. 388 del 17 maggio 1977 [ora trasfuso nell\u2019art. 135, par. 2, lettera b), della direttiva n. 112 del 28 novembre 2006] esclude da detto trattamento di esenzione dall\u2019IVA le \u201clocazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli\u201d. Si rammenta che, in coerenza con la norma comunitaria, l\u2019art. 10, n. 8),del DPR n. 633 del 1972, esclude dal regime di esenzione le locazioni di aree destinate a parcheggio di veicoli. In conclusione si ritiene che alle operazioni rappresentate nell\u2019istanza,soggette al regime di imponibilit\u00e0 dell\u2019IVA, debba applicarsi l\u2019imposta nella misura ordinaria del 20%. Le Direzioni Regionali vigileranno affinch\u00e9 le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformit\u00e0.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-218\" data-postid=\"218\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-218 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RISOLUZIONE N. 1\/E Roma, 19 gennaio 2010<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4425,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/218"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=218"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/218\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4427,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/218\/revisions\/4427"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}