{"id":228,"date":"2011-07-22T16:28:00","date_gmt":"2011-07-22T15:28:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=228"},"modified":"2015-11-16T10:45:51","modified_gmt":"2015-11-16T10:45:51","slug":"i-prolemi-che-si-presentano-per-coloro-che-trasferiscono-un-immobile-pervenuto-per-donazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2011\/07\/22\/i-prolemi-che-si-presentano-per-coloro-che-trasferiscono-un-immobile-pervenuto-per-donazione\/","title":{"rendered":"La donazione: quali problemi si presentano a coloro che ricevono un immobile per donazione"},"content":{"rendered":"<p>DONAZIONI<!--more--><\/p>\n<p>PROBLEMI DI COMMERCIABILITA\u2019<\/p>\n<p>L\u2019atto di donazione per\u00a0 come \u00e8 disciplinato dal nostro codice civile \u00e8 un atto che pu\u00f2 riservare molte sorprese a colui che ne \u00e8 il\u00a0 beneficiario\u00a0 , in termini tecnici \u201cil donatario\u201d.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">CAUSE DI REVOCA DELLA DONAZIONE<\/span><\/p>\n<p>In primo luogo la donazione pu\u00f2:<\/p>\n<p>1 &#8211; Essere revocata per ingratitudine verso il donante.<\/p>\n<p>Gli eredi del donante nel primo e secondo caso o il donante negli altri possono chiedere la revoca qualora il donatario dopo la donazione abbia :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 volontariamente ucciso\u00a0 o commesso un fatto che renda applicabili le norme sull\u2019omicidio<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 oppure abbia\u00a0 falsificato, alterato, occultato il testamento del donante od abbia indotto con dolo o violenza il donante a fare o revocare un testamento<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o abbia tentato di uccidere\u00a0 lo stesso donante<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o verso di esso abbia effettuato una denunzia\u00a0 calunniosa per un reato che venga punito con la reclusione\u00a0 con un tempo non inferiore ai tre anni \u00a0o si sia reso colpevole di grave ingiuria<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 decaduto dalla potest\u00e0 genitoriale verso il donante<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 o infine\u00a0\u00a0 ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli ha negato indebitamente gli alimenti dovuti in base ad un rapporto di parentela.<\/p>\n<p>Queste\u00a0 ipotesi ricorrono anche in mancanza di una condanna penale per i reati corrispondenti.<\/p>\n<p>2\u00a0 &#8211; Essere revocata per sopravvenienza di figli o discendenti o per il riconoscimento di un figlio naturale qualora il donante all\u2019epoca della donazione non aveva o non sapeva di avere figli o discendenti legittimi.<\/p>\n<p>In entrambe le ipotesi \u00e8 necessaria una domanda giudiziale per ottenere la revoca della donazione ed\u00a0 i termini entro cui deve essere proposta la domanda sono pi\u00f9 brevi nel primo caso ( un anno dalla conoscenza del fatto) pi\u00f9 lunghi nel secondo ( cinque anni dalla nascita o dalla scoperta o riconoscimento)<\/p>\n<p>Qualora la revoca venga accolta il donante deve restituire quanto ricevuto con i frutti maturati dal giorno della domanda.<\/p>\n<p>Se il donatario ha ricevuto in \u00a0donazione beni immobili , la vendita fatta da quest\u2019ultimo \u00e8 fatta salva qualora la trascrizione della vendita avvenga prima della trascrizione della domanda giudiziale di revoca.<\/p>\n<p>Sicuramente queste non sono ipotesi frequenti soprattutto la prima delle due cause di revoca , tuttavia se aggiunte a quella che segue danno il quadro di un atto i cui effetti possono considerarsi\u00a0 quanto meno <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">precari ed instabili<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">RIDUZIONE DELLA DONAZIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>3 \u2013 Ben pi\u00f9 temibile perch\u00e9 pi\u00f9 frequente \u00e8 la cosiddetta \u201criduzione\u201d della donazione o come altrimenti viene chiamata , impugnazione della donazione\u00a0 per lesione della quota di legittima.<\/p>\n<p>Qui il discorso si collega con la successione ereditaria del donante .<\/p>\n<p>Il nostro codice civile sulla scia\u00a0della tradizione che risale al diritto romano, si preoccupa di tutelare i vincoli familiari e\u00a0 la trasmissione del patrimonio nell\u2019ambito della stessa famiglia considerata nel suo nucleo essenziale : coniuge, figli ed in mancanza di essi i genitori<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">, i cosiddetti \u201clegittimari\u201d<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La tutela consiste nel diritto riconosciuto a tali familiari di impugnare e rendere quindi inefficaci tanto le donazioni quanto le disposizioni testamentarie che vengano a ledere la quota che la legge <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">garantisce <\/span><\/strong> agli stessi\u00a0 familiari. ( quota di legittima)<\/p>\n<p>Quota che non esaurisce mai il patrimonio del donante ma che in presenza del caso pi\u00f9 comune di coniuge e pi\u00f9 figli arriva ai tre quarti del patrimonio ereditario.<\/p>\n<p>La restante quota ereditaria di cui \u00e8 possibile disporre senza limitazioni viene chiamata quota disponibile<\/p>\n<p>Es:<\/p>\n<p>Coniuge e pi\u00f9 figli = coniuge \u00bc figli \u00bd da dividersi in parti uguali per il numero dei figli<\/p>\n<p>Pi\u00f9 figli , assenza di coniuge = 2\/3 da dividersi in parti uguali fra i figli<\/p>\n<p>L&#8217;azione di impugnativa \u00e8 diretta a rendere inefficaci tanto le disposizioni testamentarie quanto le donazioni , perch\u00e9 per patrimonio\u00a0 ereditario si intende la somma di quanto viene trasmesso per successione e di quanto \u00e8 stato donato in vita dal defunto\u00a0 al valore che sar\u00e0 stimato alla morte della persona della cui successione si tratta.<\/p>\n<p>Questa riduzione della donazione pu\u00f2 pi\u00f9 frequentemente rivolgersi verso coloro che non sono legittimari ma pu\u00f2 essere diretta da un legittimario verso un altro di essi ,in quanto la legge prescrive che ognuno\u00a0 abbia riservata una quota del patrimonio del defunto e qualora la quota di un legittimario\u00a0 ecceda il valore ad esso riservato e vada ad incidere su quanto riservato ad altro familiare la donazione \u00a0( come la disposizione testamentaria) potr\u00e0 subire una riduzione per l\u2019intero od in parte.<\/p>\n<p>Pertanto nel momento in cui si effettua\u00a0 una donazione\u00a0 soprattutto in favore di chi non rientra in tale cerchia familiare \u00e8 molto arduo se non quasi impossibile essere certi che non si vadano a ledere i diritti di tutti o anche solo uno dei cosiddetti legittimari ovverosia dei figli, del coniuge o dei genitori ( in assenza di figli).<\/p>\n<p>Questo\u00a0 si riflette poi sulla commerciabilit\u00e0 del bene donato in quanto il codice civile :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 all\u2019art.563 prevede che se il donatario nei cui confronti \u00e8 chiesta la riduzione ( cio\u00e8 l\u2019impugnativa) della donazione &#8211; in quanto in tutto o in parte lesiva dei diritti che sono garantiti a quegli stretti familiari e nella misura che la legge indica anche per ciascuno di essi &#8211; ha alienato a terzi il bene, colui che agisce in riduzione pu\u00f2 chiedere la restituzione del bene anche nei confronti dei successivi acquirenti <span style=\"text-decoration: underline;\">qualunque sia il loro numero purch\u00e8 non siano passati venti anni dalla donazione<\/span><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ed all\u2019art.561 prevede che i pesi e le ipoteche costituite dal donatario decadono qualora\u00a0 non siano ancora trascorsi vent\u2019anni dalla donazione.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Da ci\u00f2 deriva che colui che acquisti un bene che nel ventennio precedente ha avuto un passaggio per donazione dovr\u00e0\u00a0 rischiare un\u2019eventuale azione di restituzione nei suoi confronti da parte dell\u2019erede i cui diritti siano stati violati.<\/p>\n<p>Stessa sorte per colui, banca o privato che iscriva ipoteca su un bene che abbia avuto un titolo di donazione nel ventennio in quanto rischia di perdere la garanzia in seguito all\u2019azione di restituzione che travolge la garanzia .<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">ATTENZIONE AL NUOVO ART. 2929 BIS\u00a0 C.C.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Il recente decreto legge n.83\/2015 convertito nella legge n.132\/2015 ha inserito nel nostro codice civile il nuovo art.2929 bis in\u00a0 base al quale qualsiasi creditore munito di un titolo esecutivo\u00a0 per un credito anteriore , quando venga pregiudicato da un atto costitutivo di vincolo di indisponibilit\u00e0\u00a0( fondo patrimoniale, trust, vincolo ex art.2645 ter ) o da un atto di alienazione a titolo gratuito di un bene immobile o mobile registrato, pu\u00f2 agire esecutivamente\u00a0su di esso\u00a0purch\u00e8 trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell&#8217;atto a titolo gratuito di alienazione o l&#8217;atto di\u00a0 costituzione del vincolo.<\/p>\n<p>La norma si applica anche al creditore anteriore che potr\u00e0 intervenire nell&#8217;esecuzione promossa entro l&#8217;anno dalla trascrizione dell&#8217;atto pregiudizievole.<\/p>\n<p>Pertanto secondo tale norma sar\u00e0 possibile agire pi\u00f9 speditamente contro gli immobili trasferiti a titolo gratuito ,<span style=\"text-decoration: underline;\"> e quindi anche per donazione<\/span> dal proprio debitore entro l&#8217;anno dalla trascrizione dell&#8217;atto pregiudizievole, senza dover preventivamente agire in revocatoria.<\/p>\n<p>Spetter\u00e0 al debitore opporre che l&#8217;atto non si rivela pregiudizievole o che non era a conoscenza del pregiudizio che poteva arrecare con tale atto.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 ne deriva un&#8217;ulteriore pericolosit\u00e0 dell&#8217;atto di donazione o comunque a titolo gratuito compiuto nell&#8217;anno precedente, in quanto l&#8217;immobile che ne \u00e8 oggetto pu\u00f2 essere direttamente pignorato per debiti\u00a0del donante<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">CONCLUSIONI<\/span><\/p>\n<p>Nel periodo attuale in cui \u00e8 frequente la necessit\u00e0 di trasferire un immobile ai propri familiari allo scopo di rimodulare il carico fiscale dell&#8217;Imu , si possono quindi cos\u00ec riassumere gli argomenti che possono influenzare colui che intende effettuare una donazione<\/p>\n<p>Contro:<\/p>\n<p>La donazione \u00e8 un atto che va utilizzato con estrema cautela perch\u00e9 impugnabile\/revocabile e perci\u00f2 rende l\u2019immobile donato pi\u00f9 difficilmente commerciabile<\/p>\n<p>In ogni caso \u00e8 preferibile in favore dei figli o del coniuge e figli.<\/p>\n<p>Il problema causato dall\u2019atto di donazione non pu\u00f2 pi\u00f9 essere eliminato in alcun modo se non come analizzato in altra pagina di questo sito, con la risoluzione dell&#8217;atto di donazione<\/p>\n<p>Pro:<\/p>\n<p>Ha un regime fiscale pi\u00f9 vantaggioso se il beneficiario \u00e8 parente in linea retta o coniuge:<\/p>\n<p>3%\u00a0( 2%+1%)\u00a0oppure in caso di prima casa<\/p>\n<p>E. 200 imposta ipotecaria<\/p>\n<p>E 200 \u00a0imposta catastale<\/p>\n<p>Ci\u00f2 se il beneficiario o anche solo uno di essi richiede i benefici \u201cprima casa\u201d<\/p>\n<p>Qualora il donante voglia imporre al beneficiario un divieto di vendita per il tempo della sua vita o comunque per venti anni<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Il consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con varie associazioni di consumatori ha elaborato una guida ricca di consigli ed istruzioni per disporre dei propri beni mediante una donazione.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Una guida molto utile per orientarsi nei problemi che presenta la donazione.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notariato.it\/export\/sites\/default\/it\/notariato\/chi-siamo\/allegati-chi-siamo\/Guida_donazioni_2012.pdf\">Leggi la guida<\/a><\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-228\" data-postid=\"228\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-228 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DONAZIONI<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4407,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/228"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=228"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/228\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4411,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/228\/revisions\/4411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}