{"id":290,"date":"2011-10-07T18:16:46","date_gmt":"2011-10-07T17:16:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=290"},"modified":"2015-11-16T11:12:17","modified_gmt":"2015-11-16T11:12:17","slug":"circolare-in-materia-di-credito-di-imposta-ed-agevolazioni-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2011\/10\/07\/circolare-in-materia-di-credito-di-imposta-ed-agevolazioni-prima-casa\/","title":{"rendered":"Circolare in materia di credito di imposta ed agevolazioni prima casa"},"content":{"rendered":"<p>CIRCOLARE\u00a0\u00a0 N. 19\/E\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<!--more--><\/p>\n<p>OGGETTO: Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette. Beneficio del credito d\u2019imposta previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2 \u2013 Agevolazioni tributarie.<\/p>\n<h6>INDICE<\/h6>\n<h3>PARTE PRIMA<\/h3>\n<p><strong>Disciplina del beneficio del credito d\u2019imposta relativo ai trasferimenti immobiliari\u00a0 \u201cprima casa\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>1.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Generalit\u00e0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 3<\/p>\n<p>1.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ambito di applicazione del credito d\u2019imposta\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 4<\/p>\n<p>1.3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modalit\u00e0 di richiesta del credito\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 8<\/p>\n<p>1.4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Determinazione del credito\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 9<\/p>\n<p>1.5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Utilizzo del credito\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0pag. 13<\/p>\n<p>1.6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prescrizione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 17<\/p>\n<p>1.7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Decadenza dai benefici tributari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 18<\/p>\n<p><strong>PARTE SECONDA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Disciplina della agevolazione \u201cprima casa\u201d ai fini delle imposte indirette <\/strong><\/p>\n<p>Premessa\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 21<\/p>\n<p>2.1. Requisiti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0pag. 21<\/p>\n<p><em>2.1.1. Oggetto del trasferimento<\/em> pag. 22<\/p>\n<p><em>2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti<\/em> pag. 23<\/p>\n<p><em>2.1.3. Titolarit\u00e0 di diritti su immobili da parte dell\u2019acquirente<\/em> pag. 24<\/p>\n<p>2.2. Soluzione di casi particolari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. 25<\/p>\n<h3>PARTE PRIMA<\/h3>\n<p><strong>Disciplina del beneficio del credito d\u2019imposta relativo ai trasferimenti immobiliari\u00a0 \u201cprima casa\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><em>1.1\u00a0 Generalita\u2019<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante \u201cMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo\u201d, ha previsto, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1999, l\u2019attribuzione di un credito d\u2019imposta a favore di coloro che, alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d ai fini dell\u2019imposta di registro o dell\u2019IVA, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata \u201cprima casa\u201d, di cui all\u2019art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l\u2019imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.<\/p>\n<p>Al riguardo si ricorda, con riferimento all\u2019imposta di registro, che l\u2019agevolazione fiscale per l\u2019acquisto della c.d. \u201cprima casa\u201d \u00e8 stata posta a regime dall\u2019art. 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, ed \u00e8 attualmente regolata dalla nota II-<em>bis<\/em>) all\u2019art.1 della tariffa parte prima del citato testo unico dell\u2019imposta di registro, come sostituita, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1996, dall\u2019art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.<\/p>\n<p>Con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2000, inoltre, l\u2019aliquota agevolata dell\u2019imposta di registro \u00e8 stata ridotta dal 4% al 3% (art. 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 448), mentre quella ordinaria \u00e8 stata ridotta dall\u20198% al 7% (art. 7, comma 7, della legge n. 448 del 1999).<\/p>\n<p>Di seguito si riportano gli estremi delle norme che in precedenza hanno disciplinato l\u2019agevolazione in argomento:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 2 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14; 20 marzo 1992, n. 237; 20 maggio 1992, n. 293;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 2, commi 2 e 3, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 348;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 settembre 1992, n. 388;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;<\/p>\n<p><em>1.2 Ambito di applicazione del credito d\u2019imposta<\/em><\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta, determinato secondo i principi esplicati al paragrafo\u00a0 1.4, \u00e8 un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell\u2019acquisizione agevolata dell\u2019immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l\u2019aliquota agevolata prevista ai fini dell\u2019imposta di registro o dell\u2019IVA dalle norme che si sono succedute e che sono state sopraindividuate.<\/p>\n<p>Pertanto, un soggetto che abbia alienato un\u2019abitazione pervenutagli per atto di donazione o successione, ancorch\u00e9 sia stata a suo tempo acquistata dal donante o dal <em>de cuius<\/em> con le agevolazioni prima casa, non potr\u00e0 avvalersi del beneficio in commento.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">A tale proposito si precisa che per \u201calienazione\u201d deve intendersi non solo il trasferimento a titolo oneroso ma anche il trasferimento a titolo gratuito disposto per atto di donazione<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p>In tal senso si \u00e8 gi\u00e0 espressa la circolare n. 7\/E del 16 marzo 1994, sia pure per diversa materia, e, del resto, anche l\u2019interpretazione sistematica perviene ad identiche conclusioni. <span style=\"text-decoration: underline;\">La norma agevolativa c.d. \u201cprima casa\u201d, infatti, prevede la decadenza dal beneficio sia per i trasferimenti degli immobili a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito che intervengano prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto (comma 4 della nota\u00a0 II-<em>bis)<\/em> all\u2019art. 1 della\u00a0 tariffa,\u00a0 parte\u00a0 prima,\u00a0 del citato testo unico dell\u2019imposta di registro).<\/span><\/p>\n<p>Si rileva, infine, che il credito compete anche nell\u2019ipotesi in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un\u2019altra abitazione mediante permuta, con le precisazioni riportate al paragrafo 1.4, o mediante contratto di appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l\u2019acquisto dell\u2019immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.<\/p>\n<p>Da quanto suesposto consegue che il credito d\u2019imposta non compete a coloro che:<\/p>\n<ul>\n<li>abbiano alienato un immobile acquistato con l\u2019aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d.\u201cprima casa\u201d;<\/li>\n<li>abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;<\/li>\n<li>acquisiscano un immobile non avente le caratteristiche richieste dall\u2019art. 1, della tariffa, parte prima, del testo unico dell\u2019imposta di registro e in assenza delle condizioni enunciate dalla nota II-<em>bis<\/em>) allo stesso art. 1; quindi, coloro che nell\u2019acquisto dell\u2019immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;<\/li>\n<li>coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l\u2019agevolazione c.d.\u201cprima casa\u201d sulla base della normativa vigente alla data dell\u2019atto, ancorch\u00e9 sia pendente un procedimento contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della fattispecie giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta in tale ipotesi completamente realizzato, intervenendo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio instaurato. In caso di giudicato favorevole, il contribuente avr\u00e0 diritto al rimborso, entro i limiti del credito medesimo, qualora\u00a0 abbia\u00a0 chiesto\u00a0 di\u00a0 utilizzarlo per il pagamento della imposta di registro\u00a0 dovuta\u00a0 sul secondo acquisto oppure potr\u00e0 utilizzarlo negli altri modi previsti dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un chiarimento va effettuato con riferimento alla ipotesi in cui l\u2019immobile alienato sia stato assoggettato ad IVA al momento dell\u2019acquisto. Al riguardo, infatti, occorre tener conto della normativa previgente ai fini IVA in materia di trasferimenti di immobili abitativi.<\/p>\n<p>Anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, l\u2019aliquota IVA agevolata (2%, elevata al 4% dal 1\u00b0 gennaio 1989 dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) era applicabile alle realizzazioni ed alle cessioni di tutti i fabbricati abitativi di nuova costruzione di cui all\u2019art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dalla condizione che detti immobili costituissero la c.d. \u201cprima casa\u201d per l\u2019acquirente.<\/p>\n<p>A tale principio di carattere generale facevano eccezione le cessioni degli immobili abitativi non di lusso, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici e quelle degli immobili aventi la stessa tipologia edificati prima del 18 luglio 1949. Queste operazioni erano assoggettate all\u2019aliquota IVA ridotta (2%, elevata successivamente al 4%) solo se effettuate nei confronti di persone fisiche nei termini ed alle condizioni indicate nell\u2019art. 2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente le agevolazioni fiscali per l\u2019acquisto della c.d.\u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>Soltanto in seguito all\u2019entrata in vigore del citato decreto legge n. 155 del 1993 \u00e8 stata prevista, in linea generale, analogamente a quanto disposto ai fini dell\u2019imposta di registro,\u00a0 l\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 4% alle cessioni di tutti gli immobili abitativi non di lusso, in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II-<em>bis<\/em>) all\u2019art. 1 della tariffa, parte prima, del pi\u00f9 volte richiamato testo unico dell\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p>Da quanto sopra esposto risulta evidente che i soggetti che hanno acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. \u201cprima casa\u201d, presupposto al quale l\u2019art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 subordina l\u2019attribuzione del credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Si deve ritenere, tuttavia, che tale circostanza non precluda il diritto al beneficio qualora l\u2019acquirente dimostri che alla data di acquisto dell\u2019immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>Ed infatti il mancato riconoscimento, in tali casi, del credito d\u2019imposta provocherebbe una disparit\u00e0 di trattamento fiscale in relazione a situazioni di fatto omogenee.<\/p>\n<p>Ovviamente la dichiarazione di essere stato in possesso dei requisiti prescritti per godere dell\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d in relazione all\u2019immobile alienato, secondo le norme vigenti alla data dell\u2019acquisto, essendo condizione essenziale per il riconoscimento del credito d\u2019imposta, deve essere resa nell\u2019atto di acquisto dell\u2019immobile per il quale il credito \u00e8 concesso e supportata da idonea documentazione, da presentare all\u2019atto della registrazione. Ci\u00f2 al fine di rendere pi\u00f9 spedita l\u2019azione verificatrice degli uffici in quanto, nell\u2019ipotesi in esame, si rende necessario accertare non solo la spettanza del credito d\u2019imposta in relazione a tutte le condizioni previste dalla relativa disposizione istitutiva, ma anche il diritto alla agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d in relazione all\u2019immobile alienato. Qualora la sussistenza di tale diritto non sia confermata, non si proceder\u00e0 al recupero della maggiore imposta in relazione all\u2019acquisto dell\u2019immobile alienato, atteso che l\u2019aliquota IVA ridotta era stata applicata ad altro titolo, ma verr\u00e0 negato il beneficio del credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Ovviamente il predetto credito non\u00a0 spetta nelle ipotesi in cui\u00a0 l\u2019immobile alienato sia stato acquistato anteriormente all\u2019introduzione nell\u2019ordinamento della normativa agevolativa c.d. \u201cprima casa\u201d prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.<\/p>\n<p>Quanto precisato concerne anche le ipotesi in cui l\u2019immobile alienato sia stato acquisito tramite contratto d\u2019appalto o abbia costituito oggetto di assegnazione da parte di cooperativa edilizia &#8211; non sussistendo, in passato, per tali casi una specifica agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d, introdotta, infatti, per i contratti di appalto aventi ad oggetto immobili abitativi, dal citato decreto legge n. 155 del 1993 e, per le cooperative edilizie, dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.<\/p>\n<p>Qualora il secondo immobile agevolato venga acquistato mediante contratto d\u2019appalto, nella specifica ipotesi in esame in cui in relazione all\u2019acquisto dell\u2019immobile alienato l\u2019aliquota IVA ridotta non era stata applicata in virt\u00f9 della normativa c.d. \u201cprima casa\u201d ma ad altro titolo, pur sussistendo per l\u2019acquirente le condizioni soggettive richieste a tale fine, per poter usufruire del credito d\u2019imposta si rende necessario che il contratto di appalto sia stipulato in forma scritta e registrato ai sensi dell\u2019art. 5, comma 2, del pi\u00f9 volte richiamato testo unico dell\u2019imposta di registro. Ci\u00f2 al fine di poter dichiarare in tale sede che in relazione all\u2019immobile alienato sussistevano le condizioni soggettive che avrebbero consentito l\u2019applicazione\u00a0 delle agevolazioni c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<h1><em>1.3 Modalita\u2019 di richiesta del credito<\/em><\/h1>\n<p>Per usufruire del credito d\u2019imposta di cui al pi\u00f9 volte citato art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 \u00e8 necessario che il contribuente manifesti la propria volont\u00e0, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall\u2019imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.<\/p>\n<p>Tuttavia, qualora in atti di trasferimenti gi\u00e0 formati non sia stata espressa alcuna volont\u00e0 al riguardo, sar\u00e0 ritenuta valida la scelta gi\u00e0 operata dal contribuente.<\/p>\n<p>Pertanto, l\u2019atto di acquisto dell\u2019immobile dovr\u00e0 contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-<em>bis<\/em>) all\u2019art.1 della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l\u2019espressa richiesta del beneficio in argomento e dovr\u00e0 indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito. Sar\u00e0, pertanto, necessario:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 indicare gli estremi dell\u2019atto di acquisto dell\u2019immobile sul quale era stata corrisposta l\u2019imposta\u00a0 di\u00a0 registro o l\u2019IVA in misura agevolata nonch\u00e9 l\u2019ammontare della stessa;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nel\u00a0 caso\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 per\u00a0 l\u2019acquisto\u00a0 del\u00a0 suddetto\u00a0 immobile\u00a0 era stata corrisposta l\u2019IVA\u00a0 ridotta in assenza\u00a0 della\u00a0 specifica agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero\u00a0 dato\u00a0 diritto\u00a0 a\u00a0 tale\u00a0 agevolazione\u00a0 alla data\u00a0 dell\u2019acquisto medesimo;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 nell\u2019ipotesi in cui risulti corrisposta l\u2019IVA sull\u2019immobile alienato,\u00a0 produrre le relative fatture;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 indicare gli estremi dell\u2019atto di alienazione dell\u2019 immobile.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019acquisto del secondo immobile agevolato avvenga mediante contratto d\u2019appalto si ricorda che, per poter fruire del credito d\u2019imposta, \u00e8 necessario che il contratto d\u2019appalto sia redatto in forma scritta e registrato e contenga le indicazioni sopra precisate.<\/p>\n<p><em>1.4 Determinazione del credito<\/em><\/p>\n<p>L\u2019importo del credito d\u2019imposta \u00e8 commisurato all\u2019ammontare dell\u2019imposta di registro o dell\u2019IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non pu\u00f2 essere superiore alla imposta di registro o all\u2019IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati (es.: se il contribuente ha corrisposto un\u2019imposta di lire 4.000.000 sul primo acquisto e di lire 3.000.000 sul nuovo acquisto il credito \u00e8 pari a lire 3.000.000).<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019imposta di registro relativa sia\u00a0 al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell\u2019imposta principale ma anche dell\u2019eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.<\/p>\n<p>Con riferimento, invece, all\u2019IVA, occorre fare riferimento all\u2019imposta\u00a0 indicata\u00a0 nella fattura relativa all\u2019acquisto dell\u2019immobile alienato nonch\u00e9 agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l\u2019immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d\u2019imposta, deve essere considerata l\u2019IVA indicata in tutte le fatture emesse dall\u2019appaltatore per la realizzazione dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno precisare che, trattandosi di un credito personale, qualora\u00a0 l\u2019immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d\u2019imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione. Ai fini della definizione dell\u2019ammontare del credito, infatti, non\u00a0 rileva il principio di solidariet\u00e0 nell\u2019obbligo di pagamento, di cui all\u2019art. 57 del pi\u00f9 volte citato testo unico dell\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p>Per completezza di argomento si ritiene utile stabilire le modalit\u00e0 di determinazione del credito nell\u2019ipotesi in cui l\u2019acquisto dell\u2019immobile alienato o del nuovo immobile sia avvenuto con permuta soggetta all\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p>Come noto l\u2019art. 43, comma 1, lettera b), del testo unico dell\u2019imposta di registro stabilisce che, in caso di permuta, la base imponibile \u00e8 costituita dal valore del bene che d\u00e0 luogo all\u2019applicazione della maggiore imposta. Al fine di determinare l\u2019ammontare del credito d\u2019imposta occorre, pertanto, quantificare in proporzione la quota dell\u2019imposta di registro corrisposta ascrivibile al bene agevolato. A tal fine si formulano le seguenti ipotesi esemplificative.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">A) Acquisto con permuta dell\u2019immobile alienato<\/span><\/p>\n<p>Il contribuente, anteriormente al 1\u00b0 gennaio 2000, ha acquistato un immobile ad uso abitativo permutando un terreno agricolo.<\/p>\n<p>Per la casa, il cui valore era di lire 100.000.000, \u00e8 stata calcolata l\u2019imposta\u00a0 di registro nella misura del 4% in virt\u00f9 della agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>Per il terreno, il cui valore era di lire 50.000.000 \u00e8 stata calcolata l\u2019imposta di registro nella misura del 15%.<\/p>\n<p>Dal confronto delle due liquidazioni, risultando maggiore l\u2019imposta relativa al terreno, \u00e8 stata corrisposta un\u2019imposta di lire 7.500.000.<\/p>\n<p>Per determinare l\u2019imposta di registro da imputare all\u2019abitazione si procede nel modo seguente:<\/p>\n<p>Imposta riferita all\u2019abitazione:<\/p>\n<p>lire 100.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4%\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lire\u00a0\u00a0 4.000.000<\/p>\n<p>Imposta riferita al terreno:<\/p>\n<p>lire\u00a0\u00a0 50.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15%\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lire\u00a0\u00a0 7.500.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Totale dei due tributi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lire\u00a0 11.500.000<\/p>\n<p>7.500.000 : 11.500.000\u00a0 =\u00a0 X : 4.000.000<\/p>\n<p>4.000.000 x 7.500.000<\/p>\n<p>X= &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lire 2.610.000<\/p>\n<p>11.500.000<\/p>\n<p>La somma di lire 2.610.000 costituisce il credito d\u2019imposta e pertanto rappresenta il limite del credito nell\u2019ipotesi in cui l\u2019imposta corrisposta sul nuovo acquisto risulti superiore.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">B) Acquisto con permuta del nuovo immobile<\/span><\/p>\n<p>A e B permutano due immobili ad uso abitativo acquistati precedentemente usufruendo dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d e devono l\u2019imposta di registro pari a lire 9.000.000.<\/p>\n<p>L\u2019imposta riferita all\u2019immobile che acquista A \u00e8 di lire\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 9.000.000<\/p>\n<p>L\u2019imposta riferita all\u2019immobile che acquista B \u00e8 di lire\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6.000.000<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>Totale dei due tributi\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lire\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 15.000.000<\/p>\n<p>Per determinare l\u2019imposta di registro da imputare ad A si procede nel modo seguente:<\/p>\n<p>9.000.000 : 15.000.000\u00a0 =\u00a0 A : 9.000.000<\/p>\n<p>9.000.000\u00a0 x 9.000.000<\/p>\n<p>A =\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-\u00a0 =\u00a0 lire\u00a0 5.400.000<\/p>\n<p>15.000.000<\/p>\n<p>Per determinare l\u2019imposta di registro da imputare a B si procede nel modo seguente:<\/p>\n<p>9.000.000 : 15.000.000\u00a0\u00a0\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0 B : 6.000.000<\/p>\n<p>9.000.000 x\u00a0 6.000.000<\/p>\n<p>B =\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;\u00a0\u00a0 =\u00a0\u00a0 lire 3.600.000<\/p>\n<p>15.000.000<\/p>\n<p>Gli importi di lire 5.400.000 e lire 3.600.000 costituiscono rispettivamente il credito d\u2019imposta per A e B nell\u2019ipotesi in cui le imposte corrisposte sui precedenti acquisti risultino superiori.<\/p>\n<p>Se una delle due cessioni che danno luogo alla permuta \u00e8 soggetta ad IVA, in base agli articoli 11 e 13 del D.P.R. n.633 del 1972,\u00a0 non sar\u00e0 necessario alcun calcolo proporzionale in quanto il credito \u00e8 costituito dal tributo corrisposto da ciascun soggetto relativamente al singolo acquisto.<\/p>\n<p>Si evidenzia che gli altri tributi indiretti dovuti sugli atti traslativi immobiliari, diversi dall\u2019imposta di registro e dall\u2019IVA, non concorrono a determinare l\u2019ammontare del credito; infatti l\u2019art. 7, comma 1, in commento individua quali tributi che danno luogo al\u00a0 credito esclusivamente l\u2019imposta di registro o l\u2019imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n<p><em>1.5. Utilizzo del credito<\/em><\/p>\n<p>Preliminarmente si osserva che il legislatore ha puntualmente individuato le imposte dalle quali \u00e8 possibile portare in diminuzione l\u2019intero importo del credito; restano, pertanto, escluse le imposte indirette diverse da quelle di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni.<\/p>\n<p>La volont\u00e0 di utilizzare il credito (vedi paragrafo 1.3) deve essere manifestata autonomamente da ogni interessato.<\/p>\n<p>Il contribuente pu\u00f2 utilizzare il credito portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l\u2019atto di acquisto che lo determina oppure pu\u00f2 utilizzarlo nei seguenti modi:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0 per l\u2019intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;<\/p>\n<p>b)\u00a0 in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0 in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<\/p>\n<p>Si precisa che in ogni caso il credito di imposta non d\u00e0 luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019ipotesi di cui alla lettera a),\u00a0 si rileva che il legislatore con la dizione \u201cintero importo\u201d ha voluto escludere la possibilit\u00e0 di utilizzare il credito parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su pi\u00f9 atti o denunce di successione, presentati all\u2019ufficio competente per la registrazione dopo la data di acquisizione del credito.<\/p>\n<p>Al riguardo si precisa che la data di acquisizione del credito, ai fini dell\u2019imposta di registro, si individua nella data di stipula dell\u2019atto relativo al nuovo acquisto agevolato, anche se l\u2019amministrazione finanziaria riconosce l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d al momento della registrazione, in quanto solo in tale momento perviene alla quantificazione del credito.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi di acquisizione dell\u2019immobile mediante contratto d\u2019appalto il diritto al credito d\u2019imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato. In tale data dovr\u00e0 anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio c.d. \u201cprima casa\u201d, come precisato in proposito nella circolare n. 1\/E del 2 marzo 1994.<\/p>\n<p>Relativamente all\u2019imposta sulle successioni, si osserva che per poter utilizzare il credito d\u2019imposta il contribuente deve aver prodotto la dichiarazione di successione al competente ufficio dell\u2019amministrazione finanziaria dopo la data di acquisizione del credito stesso.<\/p>\n<p>A tale proposito si precisa che il contribuente deve espressamente manifestare la volont\u00e0 di avvalersi del credito con istanza da richiamare nella denuncia di successione nella parte relativa ai documenti da allegare.<\/p>\n<p>Il titolare del credito d\u2019imposta potr\u00e0 scontare l\u2019importo del credito stesso sia dalle imposte ipotecaria e catastale \u2013 autoliquidate ai sensi del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito\u00a0 dalla legge 28 maggio 1997, n.140 \u2013 che dall\u2019imposta di successione, ad oggi ancora calcolata, sia in sede principale che complementare o suppletiva, dal competente ufficio.<\/p>\n<p>Resteranno, quindi, escluse l\u2019imposta di bollo e la tassa ipotecaria, che sono calcolate e versate direttamente dai contribuenti in virt\u00f9 del citato decreto legge n. 79 del 1997.<\/p>\n<p>Ferme restando le osservazioni di carattere generale in ordine alla personalizzazione del credito, si precisa che la richiesta di scomputo, se avanzata da un solo erede, ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri coeredi.<\/p>\n<p>Infatti, anche in mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene di poter pervenire a detta conclusione in virt\u00f9 del principio dell\u2019obbligazione solidale espressamente previsto dall\u2019art. 36 del testo unico dell\u2019imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nonch\u00e9 alla luce di quanto disposto dall\u2019art. 28 dello stesso testo unico con riferimento alla dichiarazione di successione.<\/p>\n<p>In particolare il comma 1 del citato art. 36 dispone che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell\u2019imposta nell\u2019ammontare complessivamente\u00a0 dovuto da loro e dai legatari.<\/p>\n<p>Il comma 4 del gi\u00e0 richiamato art. 28 prevede, inoltre, che la dichiarazione di successione non si considera omessa se presentata da uno solo dei soggetti obbligati.<\/p>\n<p>Le stesse considerazioni in materia di solidariet\u00e0 valgono anche per l\u2019imposta di registro\u00a0 (art. 57 del testo unico dell\u2019imposta di registro) e per gli altri tributi ad essa collegati; e pertanto, qualora uno dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento delle suddette imposte soddisfi la pretesa fiscale utilizzando il proprio credito, l&#8217;effetto liberatorio si estende anche ai restanti coobbligati.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui, dopo l\u2019utilizzazione del credito, a seguito dell\u2019accertamento della base imponibile da parte dell\u2019ufficio, l\u2019ammontare dello stesso dovesse risultare maggiore di quello gi\u00e0 portato in diminuzione, il contribuente potr\u00e0 utilizzare la differenza in uno dei modi sopra specificati previsti dalla norma, ci\u00f2 in quanto al momento dell\u2019utilizzo del credito questo non era stato ancora determinato nel suo ammontare definitivo.<\/p>\n<p>Qualora, invece, a seguito di accertamento l\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d venga revocata, si rinvia al successivo paragrafo 1.7.<\/p>\n<p>In tutti i casi in cui il credito d\u2019imposta sia utilizzato per il pagamento dell\u2019imposta di registro dovuta sullo stesso atto che lo ha determinato ovvero per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute su un atto successivo, il contribuente deve versare una somma pari alla differenza tra l\u2019importo da corrispondere per la registrazione dell\u2019atto e il credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Al riguardo \u00e8 opportuno precisare che non si rende applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell\u2019art. 41, comma 2, del pi\u00f9 volte citato testo unico dell\u2019imposta di registro laddove prescrive \u201c<em>l\u2019ammontare dell\u2019imposta principale non pu\u00f2 essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa<\/em>\u201d. Pertanto, pu\u00f2 accadere che l\u2019importo da versare risulti inferiore a lire duecentocinquantamila o pu\u00f2, altres\u00ec, verificarsi che nulla sia dovuto, ci\u00f2 in quanto le imposte dovute sull\u2019atto sono comunque assolte con la compensazione del credito in argomento.<\/p>\n<p>A tale proposito si ribadisce quanto precedentemente affermato in merito alla impossibilit\u00e0 di procedere al rimborso in tutto o in parte del credito, comunque utilizzato. Sul credito, anche se non utilizzato subito, non maturano interessi a favore del contribuente.<\/p>\n<p>Come risulta dal testo normativo, il credito d\u2019imposta non pu\u00f2 essere utilizzato per compensare l\u2019IVA dovuta in relazione all\u2019acquisto della nuova abitazione. Tale imposta, pertanto, dovr\u00e0 essere corrisposta al cedente o all\u2019appaltatore per l\u2019intero importo indicato nella fattura relativa alla cessione o alla realizzazione dell\u2019immobile. Ci\u00f2 in quanto, per effetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, concernente l\u2019armonizzazione delle legislazioni IVA tra gli Stati membri, non \u00e8 consentito agli Stati disporre che per\u00a0 una cessione di beni o una prestazione di servizi sia corrisposta un\u2019imposta inferiore a quella risultante dall\u2019applicazione dell\u2019aliquota, propria dei beni o dei servizi medesimi, al corrispettivo dovuto secondo le pattuizioni contrattuali.<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019ipotesi di utilizzazione del credito in compensazione delle somme dovute, si fa presente che il credito pu\u00f2 essere compensato ai sensi dell\u2019art.17 del d.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il modello F24. In tal caso il codice &#8211; tributo da utilizzare \u00e8 il \u201c6602\u201d, che va esposto nella colonna \u201cimporti a credito compensati\u201d del modello F24, indicando, come periodo di riferimento, l\u2019anno in cui \u00e8 sorto il credito nella forma AAAA.<\/p>\n<p>Si sottolinea, inoltre, che non \u00e8 operante\u00a0 per il credito in argomento il limite massimo fissato dall\u2019art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 per l\u2019utilizzo in compensazione dei crediti d\u2019imposta e dei contributi.<\/p>\n<p>Da ultimo appare opportuno fornire qualche precisazione in riferimento all\u2019ipotesi di decesso del titolare del credito d\u2019imposta anteriormente alla sua utilizzazione.<\/p>\n<p>In tale fattispecie, in mancanza di una espressa previsione normativa, si ritiene che, per quanto riguarda la possibilit\u00e0 di considerare il credito d\u2019imposta quale componente attivo dell\u2019asse ereditario costituitosi a seguito della morte del titolare, occorra far riferimento ai principi generali che regolano l\u2019imposta di successione e precisamente all\u2019articolo 12, lettera e), del testo unico citato concernente il trattamento dei crediti verso lo Stato.<\/p>\n<h1>Qualora il titolare del credito muoia prima della sua utilizzazione, il credito \u00e8, pertanto, trasferito <em>mortis causa<\/em> agli eredi che lo possono utilizzare nei modi indicati alle lettere a), b) e c).<\/h1>\n<h1><em>1.6\u00a0 Prescrizione<\/em><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019utilizzazione del credito nel pagamento dell\u2019imposta di registro, ipotecaria e catastale nonch\u00e9 dell\u2019imposta sulle successioni e donazioni dovute\u00a0 sugli atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, si evidenzia che tale diritto si prescrive nel termine di dieci anni, in quanto, in mancanza di una specifica previsione normativa, si applica la prescrizione ordinaria di cui all\u2019art. 2946 del codice civile; la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Il suddetto principio non \u00e8 estensibile, invece, alle ipotesi in cui venga esercitata l\u2019opzione di utilizzare il credito in diminuzione dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.<\/p>\n<p>Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 2 dell\u2019art. 7 della legge n. 448 del 1998 non consente, infatti, altra interpretazione se non quella che il diritto di credito pu\u00f2 essere esercitato solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto.<\/p>\n<h1><em>1.7 Decadenza dai benefici tributari e sanzioni<\/em><\/h1>\n<p>In via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito d\u2019imposta in quanto compete il beneficio c.d. \u201cprima casa\u201d; la decadenza da tale agevolazione comporta, pertanto, sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento che il recupero del credito eventualmente utilizzato.<\/p>\n<p>A tale proposito appare utile esaminare le problematiche afferenti la decadenza dal beneficio dell\u2019aliquota agevolata prevista per l\u2019acquisto della c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>La nota II-<em>bis<\/em>) all\u2019art.1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell\u2019imposta di registro, al comma 4, disciplina, come meglio precisato nella parte seconda della presente circolare, le condizioni necessarie per usufruire dell\u2019agevolazione nonch\u00e9 la decadenza dalla stessa; tra l\u2019altro viene prevista la decadenza nel caso in cui il beneficiario dell\u2019agevolazione trasferisca il bene a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, fatta salva l\u2019ipotesi di un successivo acquisto entro un anno dalla vendita.<\/p>\n<p>In tali casi gli uffici provvedono al recupero delle maggiori imposte e delle sanzioni espressamente stabilite nella nota citata.<\/p>\n<p>Sulle somme richieste si applicano gli interessi previsti dall\u2019art. 55, comma 4, del citato testo unico dell\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p>Ovviamente, per quanto sopra detto, non si procede all\u2019irrogazione delle sanzioni ed al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nonch\u00e9 degli interessi nell\u2019ipotesi in cui il contribuente, che ha usufruito delle agevolazioni, proceda, entro un anno dalla vendita, all\u2019acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.<\/p>\n<p>A tale proposito si evidenzia come l\u2019acquisto entro un anno dalla data di alienazione dell\u2019altro immobile sia posta altres\u00ec quale condizione necessaria per poter accedere al credito.<\/p>\n<p>Considerato, inoltre, che il riconoscimento del credito \u00e8 subordinato alla presenza delle condizioni di cui alla succitata nota II-<em>bis<\/em>), consegue che nell\u2019ipotesi di vendita entro i cinque anni dall\u2019acquisto, per poter usufruire del credito il contribuente deve acquisire un altro immobile agevolato da adibire a propria abitazione principale in quanto, in caso contrario, decadrebbe dai benefici c.d. \u201cprima casa\u201d e conseguentemente dal diritto al credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Esaminata la problematica relativa alla decadenza dai benefici \u201cprima casa\u201d, si ritiene necessario soffermarsi sulle questioni inerenti il recupero del credito eventualmente utilizzato ma non spettante per effetto della decadenza stessa.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio che provvede a recuperare le imposte nella misura ordinaria e a comminare le relative sanzioni, nel caso si concretizzi la suddetta ipotesi di decadenza, deve altres\u00ec comunicare al contribuente la non spettanza del credito d\u2019imposta di cui all\u2019art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inibendone in tal modo l\u2019utilizzazione.<\/p>\n<p>Qualora, invece, il credito fosse stato gi\u00e0 utilizzato, l\u2019amministrazione finanziaria dovr\u00e0 provvedere al suo recupero; in tal caso, tuttavia, non sono dovute sanzioni non solo per mancanza di una espressa previsione nell\u2019art. 7 della legge n. 448 del 1998 ma anche perch\u00e9 la fattispecie in esame non\u00a0 appare riconducibile nell\u2019attuale sistema sanzionatorio, disciplinato dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn.471, 472, e 473 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Al riguardo si possono verificare le ipotesi precisate al paragrafo 1.5.<\/p>\n<p>Con riferimento al caso in cui il contribuente abbia utilizzato il credito per il pagamento dell\u2019imposta di registro sull\u2019atto di acquisto che lo determina, l\u2019ufficio, oltre alle imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti per la decadenza dai benefici, deve recuperare l\u2019importo pari alla somma non versata a seguito dell\u2019utilizzazione del credito, nonch\u00e9 gli interessi su tale importo calcolati a decorrere dal momento della registrazione dell\u2019atto medesimo.<\/p>\n<p>Anche nell\u2019ipotesi di utilizzo successivo del credito per l\u2019intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito (lettera a) del paragrafo 1.5), l\u2019ufficio\u00a0 deve provvedere al recupero delle minori imposte versate a causa dell\u2019utilizzazione del credito unitamente ai relativi interessi.<\/p>\n<p>Parimenti qualora il credito sia stato utilizzato in diminuzione dell\u2019imposta sui redditi delle persone fisiche (lettera b) del paragrafo1.5), si provveder\u00e0, in sede di liquidazione operata ai sensi dell\u2019art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973, al recupero delle imposte compensate con il credito non spettante a seguito della decadenza dell\u2019agevolazione, oltre agli interessi dovuti per carente versamento.<\/p>\n<p>E\u2019 appena il caso di rilevare che, nelle ipotesi di tardivo versamento dell\u2019imposta di registro, ipotecaria e catastale nonch\u00e9 sulle successioni e donazioni, su quanto richiesto dall\u2019ufficio per il recupero del credito indebitamente fruito si rende applicabile la sanzione prevista dall\u2019art. 13 del d.lgs. n.471 del 1997.<\/p>\n<p>Nelle ipotesi di utilizzo del credito per un ammontare superiore a quello spettante, \u00e8 applicabile la sanzione per ritardati od omessi versamenti dei tributi con i quali il credito \u00e8 stato compensato.<\/p>\n<h5><\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5>PARTE\u00a0 SECONDA<\/h5>\n<p><strong> Disciplina della agevolazione \u201cprima casa\u201d ai fini delle imposte indirette<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em> Premessa <\/em><\/p>\n<p>Considerato che presupposto del credito di imposta di cui all\u2019art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 \u00e8 che il contribuente provveda ad acquisire una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni previste dalla nota II-<em>bis<\/em>) all\u2019art. 1 della tariffa, parte prima, del citato testo unico dell\u2019imposta di registro, si ritiene opportuno individuare i requisiti richiesti dalla vigente normativa per poter usufruire delle agevolazioni c.d. \u201cprima casa\u201d nonch\u00e9 dare soluzione ai numerosi quesiti pervenuti in materia.<\/p>\n<p><em>2.1 Requisiti<\/em><\/p>\n<p>La nota II-<em>bis<\/em>) sopracitata stabilisce una pluralit\u00e0 di requisiti, di carattere sia oggettivo che soggettivo, necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di trasferimenti a titolo oneroso di case di abitazione non di lusso.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione in parola, infatti, oltre ad\u00a0 essere subordinata\u00a0 alla tipologia del bene oggetto del trasferimento (requisiti oggettivi) ha riguardo anche all&#8217;ubicazione dell\u2019immobile acquistato con riferimento al comune in cui l\u2019acquirente ha o intende stabilire la propria residenza ovvero svolge la propria attivit\u00e0; alla titolarit\u00e0\u00a0 di diritti su altra casa di abitazione da parte dell&#8217;acquirente stesso; alla fruizione di precedenti agevolazioni per l\u2019acquisto della c.d. \u201cprima casa\u201d (requisiti soggettivi).<\/p>\n<p>A tale proposito appare utile fornire alcune precisazioni.<\/p>\n<p><em>2.1.1 Oggetto del trasferimento<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Secondo il disposto della gi\u00e0 richiamata nota II-<em>bis<\/em>), comma 1, il regime agevolato si applica, sempre che ricorrano le condizioni previste, &#8220;agli atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda propriet\u00e0, dell&#8217;usufrutto, dell&#8217;uso e dell&#8217;abitazione relativi alle stesse&#8221;.<\/p>\n<p>I diritti oggetto di trasferimento devono, quindi, essere riferibili ad una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso.<\/p>\n<p>Per espressa previsione\u00a0 normativa, inoltre, l&#8217;agevolazione si estende alle pertinenze dell&#8217;immobile che sia stato precedentemente acquistato in regime agevolato, purch\u00e9 le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente\u00a0 ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l&#8217;acquisto venga effettuato con un atto separato (nota II-<em>bis)<\/em>, comma 3).<\/p>\n<p>In ordine alla qualit\u00e0 della\u00a0 &#8220;casa di abitazione&#8221; \u00e8 appena il caso di ricordare che i criteri per determinare se sussistono o meno le caratteristiche di lusso\u00a0 sono individuati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, richiamato nell&#8217; art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima del testo unico dell\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p>Per quel che concerne le caratteristiche del bene principale trasferito, non sussistono differenze rispetto ai chiarimenti forniti in precedenza con circolare n. 1\/E del 2 marzo1994; sotto l&#8217;aspetto negoziale, invece, il legislatore ha ritenuto di dover minutamente esplicitare le fattispecie ammesse a fruire dell&#8217;agevolazione tributaria, innovando rispetto alla precedente previsione normativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>2.1.2. Ubicazione degli immobili trasferiti<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;immobile oggetto del trasferimento\u00a0 agevolato deve\u00a0 essere ubicato, ai sensi del comma 1, lettera a), della citata nota II <em>bis<\/em>), salvo i casi particolari precisati dallo stesso legislatore, nel territorio del comune in cui l&#8217;acquirente ha o intende stabilire la residenza. A tale ultimo proposito si sottolinea che la dichiarazione di intento, consistente nella manifestazione della volont\u00e0 di stabilire\u00a0 la residenza nel comune ove \u00e8 ubicato l&#8217;immobile acquistato, espressa nell&#8217;atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dell&#8217;acquirente sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da tale dichiarazione consegue l&#8217;onere per l\u2019acquirente stesso di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui \u00e8 situato l&#8217;immobile acquistato e di darne prova all&#8217;ufficio spontaneamente o a richiesta. Si ricorda che, anteriormente alla modifica intervenuta per effetto dell\u2019art. 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per il trasferimento della residenza era fissato in un anno.<\/p>\n<p>Per quanto concerne in particolare la residenza si precisa che fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall&#8217;interessato al comune, ai sensi dell&#8217;articolo 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, concernente l&#8217;approvazione del\u00a0 nuovo\u00a0 regolamento anagrafico della popolazione residente, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell&#8217;anagrafe.<\/p>\n<p>La norma agevolativa specifica, poi, che l&#8217;acquirente pu\u00f2 fruire delle agevolazioni anche se non residente nel comune in cui \u00e8 ubicato l&#8217;immobile acquistato, purch\u00e9 svolga in quell&#8217;ambito territoriale la propria attivit\u00e0, ancorch\u00e9 non remunerata; a tale proposito si ribadisce quanto detto nella gi\u00e0 richiamata circolare n.1\/E del 2\u00a0 marzo 1994.<\/p>\n<p>Le agevolazioni spettano, inoltre, alla persona trasferita all&#8217;estero per ragioni di lavoro che acquisti l&#8217;immobile nell&#8217;ambito territoriale del comune in cui ha sede o esercita l&#8217;attivit\u00e0 il soggetto da cui\u00a0 dipende. Al riguardo si precisa che l&#8217;ipotesi in argomento \u00e8 riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato &#8211; con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto &#8211; e che lo stesso pu\u00f2 essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore.<\/p>\n<p>Il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all&#8217;estero, infine, pu\u00f2 acquistare in regime agevolato l&#8217;immobile, quale che sia l&#8217;ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l\u2019agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti ed in particolare\u00a0 l\u2019immobile acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>A tale proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per l\u2019ipotesi in questione, l\u2019ambito territoriale nel quale \u00e8 possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l\u2019obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel comune in cui \u00e8 situato l\u2019immobile acquistato.<\/p>\n<p><em>2.1.3 Titolarit\u00e0 di diritti su immobili da parte dell&#8217;acquirente<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il comma 1, lettera b), della nota II-<em>bis<\/em>) stabilisce, quale condizione ostativa alle agevolazioni, la titolarit\u00e0 esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel\u00a0 territorio del comune in cui \u00e8 situato l&#8217;immobile da\u00a0 acquistare. Tale disposizione esclude, quindi, l\u2019agevolazione nell\u2019ipotesi di titolarit\u00e0 di altro immobile nel comune nel quale si acquista.<\/p>\n<p>In particolare, sotto l&#8217;aspetto soggettivo, la titolarit\u00e0 esclusiva dei diritti sull&#8217;immobile ad uso abitativo nell&#8217;ambito del territorio comunale \u00e8 equiparata alla titolarit\u00e0 in comunione con il coniuge nello stesso ambito territoriale, escludendo l&#8217;applicazione dell\u2019agevolazione in entrambi i casi.<\/p>\n<p>Dalla stessa disposizione si evince, inoltre, che non \u00e8 da considerarsi ostativa alla fruizione dell&#8217;agevolazione la titolarit\u00e0 di quote su altra casa di abitazione nell&#8217;ambito del richiamato territorio comunale (vedi casi particolari riportati al successivo paragrafo 2.2).<\/p>\n<p>Ulteriori limiti alla concessione delle agevolazioni sono quelli posti dal comma 1, lettera c), della gi\u00e0 citata nota II-<em>bis<\/em>), la quale prevede, come causa di esclusione dalla agevolazione, la titolarit\u00e0, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato\u00a0 \u201cprima casa\u201d previsto dalle norme\u00a0 che si sono succedute, richiamate nella medesima lettera c). Al riguardo si pone in evidenza che \u00e8 escluso dal trattamento agevolato il soggetto che al momento dell&#8217;acquisto risulti\u00a0 titolare, anche per quote, dei diritti\u00a0 reali espressamente indicati dalla stessa disposizione per i quali abbia\u00a0 gi\u00e0 usufruito delle agevolazioni c.d. \u201cprima casa\u201d. Di conseguenza coloro che non risultano pi\u00f9 titolari dei predetti diritti al momento dell&#8217;acquisto possono reiterare l&#8217;agevolazione.<\/p>\n<p>Anche in questo caso la norma equipara la titolarit\u00e0 esclusiva di diritti sul bene alla titolarit\u00e0 in\u00a0 regime di comunione legale e pone, inoltre, la compropriet\u00e0 dei diritti vantati su altra casa di abitazione tra le cause di esclusione dalle agevolazioni.<\/p>\n<p>Quanto sopra comporta che il precedente acquisto agevolato effettuato da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, come meglio esplicitato al punto 2.2.10, \u00e8 causa di impedimento alla fruizione delle agevolazioni per ambedue i coniugi. Comporta, inoltre, che l\u2019impedimento sussiste per entrambi i coniugi anche nel caso in\u00a0 cui uno soltanto dei due risulti titolare esclusivo dei gi\u00e0 richiamati diritti sugli immobili acquistati in regime agevolato e detti\u00a0 coniugi procedano ad un\u00a0 nuovo acquisto in regime di comunione legale dei beni. Ci\u00f2 in quanto si \u00e8 voluta evitare la reiterazione dell&#8217;agevolazione per il coniuge che ne aveva gi\u00e0 usufruito.<\/p>\n<p><em>2.2\u00a0 Soluzione di casi particolari<\/em><\/p>\n<p>Premessi i principi di carattere generale, si precisa il trattamento tributario per fattispecie ricorrenti.<\/p>\n<p><em>2.2.1<\/em>. Qualora oggetto del contratto sia\u00a0 l&#8217;acquisto della nuda propriet\u00e0 \u00e8 previsto espressamente dalla norma che l&#8217;agevolazione tributaria possa trovare applicazione purch\u00e9 in presenza degli altri requisiti.<\/p>\n<p><em>2.2.2. <\/em>Qualora oggetto dell&#8217;atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari c.d \u201cprima casa\u201d e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C\/2, C\/6 \u00a0e C\/7, l&#8217;agevolazione \u00e8 ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.<\/p>\n<p>Ai fini della nozione di pertinenza occorre fare riferimento all\u2019art. 817 del codice civile. Considerato, quindi, che elemento caratterizzante il rapporto pertinenziale \u00e8 la destinazione\u00a0 di fatto, in modo durevole, di una cosa al servizio di un\u2019altra, si ritiene che anche nel caso in cui, ad esempio, un box sia posto solo in prossimit\u00e0 dell\u2019abitazione principale, purch\u00e9 risulti adibito all\u2019utilit\u00e0 della stessa, \u00e8 applicabile l\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d al suo acquisto.<\/p>\n<p>Quanto precede nella considerazione che il comma 3 della pi\u00f9 volte citata nota II-<em>bis<\/em>) all&#8217;art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell\u2019imposta di registro prevede espressamente le condizioni ed i limiti per l&#8217;applicabilit\u00e0 della agevolazione all&#8217;acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze \u201c<em>dell&#8217;immobile di cui alla lettera a)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Dal richiamo alla lettera a), nella quale sono dettate le condizioni per l&#8217;applicazione dell&#8217;agevolazione all&#8217;immobile acquistato, consegue la esclusione dal beneficio delle pertinenze relative ad un immobile acquistato in regime ordinario.<\/p>\n<p>Tuttavia l\u2019agevolazione si rende applicabile, nei limiti sopra indicati ed alla condizione di seguito specificata, anche quando il bene acquistato con atto separato costituisca pertinenza di una casa di abitazione ceduta da un\u2019impresa costruttrice senza applicazione della specifica aliquota IVA ridotta prevista per la c.d. \u201cprima casa\u201d, prima del 22 maggio 1993 (data in cui \u00e8 stata soppressa l\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 4% prevista per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori ed \u00e8 stata limitata l\u2019applicazione di tale aliquota alle sole ipotesi di acquisto della c.d. \u201cprima casa\u201d. Cfr. d.l. 22 maggio 1993, n.155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.243).<\/p>\n<p>In questa ipotesi l\u2019aliquota IVA del 4% si applica alla cessione del bene pertinenziale qualora il proprietario dell\u2019abitazione dimostri che al momento in cui ha acquistato l\u2019immobile abitativo era nella situazione richiesta per usufruire della particolare agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019esistenza di tale condizione deve essere dichiarata nell\u2019atto di acquisto della pertinenza e deve essere documentata su richiesta degli uffici finanziari.<\/p>\n<p>Il riconoscimento del beneficio fiscale risponde alle stesse ragioni di equit\u00e0 sostanziale che hanno portato a ritenere che spetti il credito d\u2019imposta c.d. \u201cprima casa\u201d nel caso in cui l\u2019immobile alienato sia stato acquistato presso un\u2019impresa costruttrice senza applicazione della specifica agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d.<\/p>\n<p>Si rende opportuno precisare che l\u2019aliquota IVA prevista per la cessione del bene principale \u00e8 comunque applicabile alla pertinenza se i due immobili sono acquistati con il medesimo atto. Se invece i due beni vengono acquistati con atto separato, l\u2019aliquota prevista per l\u2019immobile abitativo si applica alla sola pertinenza posta al servizio della \u201cprima casa\u201d nelle ipotesi sopra indicate, mentre negli altri casi la costituzione del vincolo pertinenziale resta del tutto ininfluente per la determinazione dell\u2019imposta.<\/p>\n<p>Pertanto nelle ipotesi in cui cantine, box, soffitte, ecc, acquistati con atto separato rispetto all\u2019abitazione, siano pertinenze di abitazioni diverse dalla c.d. \u201cprima casa\u201d oppure costituiscano pertinenze della c.d. \u201cprima casa\u201d al cui servizio sono gi\u00e0 posti altri beni immobili della medesima categoria catastale, sono soggette alla aliquota IVA loro propria. Questa \u00e8 stabilita nella misura del 10% se l\u2019immobile rappresenta una porzione di fabbricato a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della legge n. 408 del 1949, ceduta direttamente dall\u2019 impresa costruttrice (v. tab. A, parte III, n.127 <em>undecies<\/em>, allegata al D.P.R. n.633 del 1972), ovvero si tratta di parcheggi realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122 (legge Tognoli), e nella misura del 20% negli altri casi .<\/p>\n<p>Analoghe considerazioni valgono evidentemente, anche con riferimento ai trasferimenti delle pertinenze soggetti all\u2019imposta di registro.<\/p>\n<p><em>2.2.3<\/em>. Qualora l&#8217;acquisto riguardi una quota di compropriet\u00e0 si pu\u00f2 beneficiare dell&#8217;agevolazione purch\u00e9 in presenza di tutti i requisiti previsti. E infatti, oltre a non esservi una espressa esclusione normativa, \u00e8 lo stesso legislatore ad ammettere indirettamente tale possibilit\u00e0 al comma 1, lettera c), della citata nota II <em>bis<\/em>) ove \u00e8 previsto \u201c<em>che l\u2019acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni del presente articolo ovvero<\/em> ( &#8230; omissis &#8230; )\u201d.<\/p>\n<p><em>2.2.4.<\/em> Qualora l\u2019acquisto soggetto all\u2019imposta di registro riguardi un immobile non ultimato, si pu\u00f2 beneficiare dell\u2019agevolazione purch\u00e9 in presenza di tutti i requisiti previsti (nello stesso senso si \u00e8 espressa la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sent. n. 9150 del 16 aprile 2000, dep. il 7 luglio 2000).\u00a0 Ovviamente l\u2019ufficio competente successivamente provveder\u00e0 a verificare l\u2019effettiva esistenza dei requisiti, compreso quello riguardante la tipologia dell\u2019immobile che dovr\u00e0 risultare non di lusso.<\/p>\n<p><em>2.2.5<\/em> Qualora l\u2019acquirente sia gi\u00e0 titolare di un immobile classificato in catasto nella categoria A\/10 (ufficio) ma di fatto adibito ad abitazione, l\u2019agevolazione pu\u00f2 essere concessa.<\/p>\n<p>Non ha, infatti, rilevanza l\u2019utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale. In osservanza dei medesimi criteri \u00e8 possibile asserire, di contro, che l\u2019agevolazione non \u00e8 applicabile nel caso in cui l\u2019acquirente sia titolare, nel comune dove acquista, di altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente dall\u2019utilizzazione di fatto.<\/p>\n<p>Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui l\u2019acquirente sia titolare su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni, non pu\u00f2 godere del beneficio in parola, indipendentemente dall\u2019utilizzazione di fatto e dall\u2019eventuale cambio di destinazione nel frattempo intervenuto.<\/p>\n<p><em>2.2.6<\/em>. Qualora l&#8217;acquirente sia gi\u00e0 titolare\u00a0 &#8211; in via\u00a0 esclusiva o\u00a0 in\u00a0 comunione legale con il coniuge &#8211; di diritti su immobili situati al di fuori dell&#8217;ambito territoriale del comune in cui viene operato il nuovo acquisto, non sussiste alcun ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, purch\u00e9 gli stessi siano stati acquistati senza usufruire dell&#8217;agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d e ricorrano le altre condizioni volute dalla legge.<\/p>\n<p>2.2.7. Qualora l&#8217;acquirente sia gi\u00e0 titolare pro-quota su tutto il territorio nazionale di diritti su\u00a0 immobili, acquisiti senza fruire delle agevolazioni, pu\u00f2 giovarsi del regime tributario agevolato purch\u00e9 ricorrano le altre condizioni.<\/p>\n<p>Qualora peraltro l&#8217;acquirente sia titolare in comunione con soggetti diversi dal coniuge, nel comune dove acquista, di diritti su di una casa di abitazione, pu\u00f2 avvalersi della agevolazione tributaria purch\u00e9 ricorrano le restanti condizioni.<\/p>\n<p>Quanto precede nella considerazione che il comma 1, lettera b), della pi\u00f9 volte citata nota II-<em>bis<\/em>) espressamente prevede l&#8217;esclusione dall\u2019agevolazione nel solo caso di titolarit\u00e0 in comunione con il coniuge di diritti su immobili nel territorio del comune dove si acquista. Tenuto conto che la norma non qualifica ulteriormente la \u201ccomunione con il coniuge\u201d, si ritiene che la stessa sia riferibile alla comunione sia legale che convenzionale.<\/p>\n<p><em>2.2.8.<\/em> Qualora l\u2019acquirente sia titolare di quote di diritti immobiliari su altra casa di abitazione acquisita in regime agevolato, non pu\u00f2 beneficiare delle agevolazioni indipendentemente dall\u2019ubicazione dell\u2019immobile.<\/p>\n<p><em>2.2.9<\/em>. Qualora il titolare di una quota di diritti immobiliari, acquistata usufruendo delle agevolazioni, proceda all\u2019acquisto di un\u2019ulteriore quota dello stesso immobile, pu\u00f2 giovarsi dell\u2019agevolazione tributaria purch\u00e9 ricorrano le altre condizioni.<\/p>\n<p>Il comma 1, lettera c), della nota II-<em>bis<\/em>) pi\u00f9 volte citata, infatti, prevede espressamente la possibilit\u00e0 di usufruire della agevolazione in caso di non titolarit\u00e0 \u201c<em>neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0\u00a0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni<\/em> ( \u2026 )\u201d. Sembra evidente, quindi, che il legislatore abbia inteso agevolare esclusivamente il conseguimento della piena propriet\u00e0 di una sola unit\u00e0 immobiliare ad uso abitativo.<\/p>\n<p><em>2.2.10.<\/em> Qualora l\u2019acquirente sia titolare,\u00a0 anche in comunione\u00a0\u00a0 legale,\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 una\u00a0\u00a0 casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o dal coniuge, non pu\u00f2 avvalersi dell\u2019agevolazione tributaria. Infatti tale acquisto, estendendosi <em>ope legis <\/em>anche all\u2019altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest\u2019ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarit\u00e0, per ambedue i coniugi \u00e8 preclusa la possibilit\u00e0 di avvalersi di nuovo dei benefici c.d. \u201cprima casa\u201d. Sembra chiaro che il legislatore, quando fa riferimento ad un precedente acquisto agevolato fatto dal coniuge, intende quello effettuato in regime di comunione di beni. Tuttavia nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della comunione legale, uno dei coniugi acquisti la titolarit\u00e0 esclusiva della casa di abitazione gi\u00e0 facente parte della comunione pu\u00f2 usufruire per detto acquisto delle agevolazioni, semprech\u00e9 ricorrano tutte le altre condizioni. Naturalmente la precisazione non riguarda le attribuzioni di beni patrimoniali conseguenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr circolare n. 49\/E del 16 marzo 2000).<\/p>\n<p><em>2.2.11.<\/em> Qualora due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato, ciascuno per proprio conto, due immobili fruendo entrambi dell\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d ed entro il quinquennio li rivendano ed acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla precedente vendita, un immobile da adibire a propria abitazione principale, godono dell\u2019agevolazione c.d. \u201cprima casa\u201d in quanto la norma (comma 4 della citata nota II-<em>bis<\/em>) non esclude la possibilit\u00e0 di riacquistare un immobile anche per quote.<\/p>\n<p><em>2.2.12.<\/em> L\u2019aliquota IVA del 4%, prevista dal n. 39 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazioni di servizi diretti alla realizzazione di un fabbricato di cui alla legge n. 408 del 1949, effettuata nei confronti di soggetti che svolgono attivit\u00e0 di costruzione di immobili per la successiva rivendita, si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l\u2019impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell\u2019edificio. Ci\u00f2 in quanto l\u2019aliquota IVA si determina in riferimento all\u2019appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti in ragione del fatto che questi concorrono alla realizzazione dell\u2019opera che il legislatore ha inteso agevolare.<\/p>\n<p><em>2.2.13<\/em>. Alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori di ampliamento della c.d. \u201cprima casa\u201d si applica l\u2019aliquota ridotta del 4% qualora il committente dei lavori di ampliamento non possieda un\u2019altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare. In tal caso egli risulta legittimato a dichiarare all\u2019appaltatore di non essere titolare di diritti reali su altra abitazione nel comune poich\u00e9 la nuova realizzazione ampliativa non pu\u00f2 considerarsi \u201caltra abitazione\u201d rispetto a quella oggetto dell\u2019ampliamento. Resta inteso che l\u2019agevolazione pu\u00f2 essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell\u2019ambito del semplice ampliamento. Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unit\u00e0 immobiliare n\u00e9 devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unit\u00e0 immobiliare;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019abitazione deve conservare, anche dopo l\u2019esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.<\/p>\n<p>&#8211;<\/p>\n<p>* * * * * *<\/p>\n<p>Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-290\" data-postid=\"290\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-290 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La circolare n.19\/E del 2001 circa il Beneficio del credito d\u2019imposta previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, commi 1 e 2 ed  Agevolazioni tributarie in genere.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4437,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[47],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=290"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4440,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/290\/revisions\/4440"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}