{"id":322,"date":"2011-11-25T20:14:06","date_gmt":"2011-11-25T19:14:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=322"},"modified":"2015-11-16T10:22:19","modified_gmt":"2015-11-16T10:22:19","slug":"contratti-di-rete","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2011\/11\/25\/contratti-di-rete\/","title":{"rendered":"contratti di rete"},"content":{"rendered":"<p>Con la legge n.122\/2010 \u00e8 stata introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura: il contratto di rete<!--more--><\/p>\n<p>Successivamente con il decreto n.83 del 22.6.2012 sono intervenute nuovamente alcune modifiche sostanziali al testo normativo gi\u00e0 modificato da quest&#8217;ultima legge.<\/p>\n<p>Principalmente \u00e8 stato sostituito il comma 4 ter rafforzando la strauura del contratto mediante l&#8217;introduzione di un&#8217;autonomia patrimoniale del fondo comune ed istituzionalizzando la figura del rappresentante comune della struttura.<\/p>\n<p>La norma che l&#8217;ha introdotta pertanto \u00e8 stata modificata dall&#8217;art.45 del dl n83\/2012\u00a0\u00a0 e si riporta qui di seguito il nuovo testo come integrato dalla nuova norma ove le modifiche sono eveidenziate in rosso:<\/p>\n<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\"><strong>D.L. 31-5-2010 n. 78<br \/>\n<\/strong>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica.<br \/>\nPubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"text-align: center;\" width=\"100%\">\n<h2>Art. 42\u00a0 Reti di imprese<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>1 ( abrogato)<\/p>\n<p>2.\u00a0 Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di stipulare convenzioni con l&#8217;A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze emanato ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109983ART17+o+01LX0000109983ART46\">articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988<\/a> entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (193)<\/p>\n<p>2-bis.\u00a0 Il comma 4-ter dell\u2019 <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000639613ART15\">articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000642419ART0\">legge 9 aprile 2009, n. 33<\/a>, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab4-ter. Con il contratto di rete pi\u00f9 imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacit\u00e0 innovativa e la propria competitivit\u00e0 sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all\u2019esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o pi\u00f9 attivit\u00e0 rientranti nell\u2019oggetto della propria impresa. Il contratto pu\u00f2 anche prevedere l\u2019istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l\u2019esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Se il contratto prevede l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un&#8217;attivit\u00e0, anche commerciale, con i terzi:<br \/>\n1) la pubblicit\u00e0 di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l&#8217;iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;<br \/>\n2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall&#8217;organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;<br \/>\n3) entro due mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio annuale l&#8217;organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societ\u00e0 per azioni, e la deposita presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l&#8217;articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.<br \/>\nAi fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli <\/span><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000167288ART25\"><span style=\"color: #ff0000;\">articoli 24<\/span><\/a><span style=\"color: #ff0000;\"> o <\/span><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000167288ART26\"><span style=\"color: #ff0000;\">25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<\/span><\/a><span style=\"color: #ff0000;\">, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:<br \/>\na) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonch\u00e9 la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);<br \/>\nb) l&#8217;indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacit\u00e0 competitiva dei partecipanti e le modalit\u00e0 concordate con gli stessi per misurare l&#8217;avanzamento verso tali obiettivi;<br \/>\nc) la definizione di un programma di rete, che contenga l&#8217;enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalit\u00e0 di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonch\u00e9 le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l&#8217;esecuzione del conferimento pu\u00f2 avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell&#8217;articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;<br \/>\nd) la durata del contratto, le modalit\u00e0 di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l&#8217;esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l&#8217;applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;<br \/>\ne) se il contratto ne prevede l&#8217;istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l&#8217;ufficio di organo comune per l&#8217;esecuzione del contratto o di una o pi\u00f9 parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonch\u00e9 le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L&#8217;organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l&#8217;accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall&#8217;ordinamento, nonch\u00e9 all&#8217;utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualit\u00e0 o di cui sia adeguatamente garantita la genuinit\u00e0 della provenienza.<br \/>\n<\/span><br \/>\nf) le regole per l\u2019assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando \u00e8 stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonch\u00e9, se il contratto prevede la modificabilit\u00e0 a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalit\u00e0 di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.\u00bb. (194)<\/p>\n<p>2-ter.\u00a0 Il comma 4-quater dell\u2019 <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000639613ART15\">articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000642419ART0\">legge 9 aprile 2009 n. 33<\/a>, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab4-quater. Il contratto di rete \u00e8 soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui \u00e8 iscritto ciascun partecipante e l\u2019efficacia del contratto inizia a decorrere da quando \u00e8 stata eseguita l\u2019ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari\u00bb. (194)<\/p>\n<p>2-quater.\u00a0 Fino al periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2012, <span style=\"text-decoration: underline;\">una quota degli utili dell\u2019esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete<\/span> ai sensi dell\u2019 <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000639613ART15\">articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000642419ART0\">legge 9 aprile 2009, n. 33<\/a>, e successive modificazioni, <span style=\"text-decoration: underline;\">al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all\u2019affare per realizzare entro l\u2019esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, <\/span>preventivamente asseverato da organismi espressione dell\u2019associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto,<span style=\"text-decoration: underline;\"> se accantonati ad apposita riserva<\/span>, <span style=\"color: #ff0000;\">concorrono alla formazione del reddito nell\u2019esercizio in cui la riserva \u00e8 utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l\u2019adesione al contratto di rete<\/span>. L\u2019asseverazione \u00e8 rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L\u2019Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del <em><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110003\">decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<\/a><\/em>, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all\u2019agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. <span style=\"color: #ff0000;\">L\u2019importo che non concorre alla formazione del reddito d\u2019impresa non pu\u00f2, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. <\/span>Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all\u2019affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete (195). (194)<\/p>\n<p>2-quinquies.\u00a0 L\u2019agevolazione di cui al comma 2-quater pu\u00f2 essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l\u2019anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all\u2019esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all\u2019affare; per il periodo di imposta successivo l\u2019acconto delle imposte dirette \u00e8 calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All\u2019onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l\u2019anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall\u2019articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l\u2019anno 2011 e a 14 milioni di euro per l\u2019anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall\u2019articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l\u2019anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all\u2019 <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000164409ART11\">articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282<\/a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000164797ART0\">legge 27 dicembre 2004, n. 307<\/a>. (194)<\/p>\n<p>2-sexies.\u00a0 Con provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies. (194) (196)<\/p>\n<p>2-septies.\u00a0 L\u2019agevolazione di cui al comma 2-quater \u00e8 subordinata all\u2019autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall\u2019 <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000653341ART300\">articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a>\u00bb. (194)<\/p>\n<p>SI RIPORTA IL TESTO DEL COMMA\u00a0\u00a0\u00a04 TER PRECEDENTE ALLA MODIFICA:<\/p>\n<p>Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:<br \/>\na) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;<br \/>\nb) l\u2019indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacit\u00e0 competitiva dei partecipanti e le modalit\u00e0 concordate tra gli stessi per misurare l\u2019avanzamento verso tali obiettivi;<br \/>\nc) la definizione di un programma di rete, che contenga l\u2019enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalit\u00e0 di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l\u2019istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonch\u00e9 le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l\u2019esecuzione del conferimento pu\u00f2 avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell\u2019articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;<br \/>\nd) la durata del contratto, le modalit\u00e0 di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l\u2019esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l\u2019applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;<br \/>\ne) se il contratto ne prevede l\u2019istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l\u2019ufficio di organo comune per l\u2019esecuzione del contratto o di una o pi\u00f9 parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonch\u00e9 le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l\u2019organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l\u2019accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall\u2019ordinamento nonch\u00e9 all\u2019utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualit\u00e0 o di cui sia adeguatamente garantita la genuinit\u00e0 della provenienza;<\/p>\n<p>Se il contratto prevede l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un&#8217;attivit\u00e0, anche commerciale, con i terzi:<br \/>\n1) la pubblicit\u00e0 di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l&#8217;iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;<br \/>\n2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall&#8217;organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;<br \/>\n3) entro due mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio annuale l&#8217;organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societ\u00e0 per azioni, e la deposita presso l&#8217;ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l&#8217;articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.<br \/>\nAi fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000167288ART25\">articoli 24<\/a> o <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000167288ART26\">25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<\/a>, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:<br \/>\na) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonch\u00e9 la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);<br \/>\nb) l&#8217;indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacit\u00e0 competitiva dei partecipanti e le modalit\u00e0 concordate con gli stessi per misurare l&#8217;avanzamento verso tali obiettivi;<br \/>\nc) la definizione di un programma di rete, che contenga l&#8217;enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalit\u00e0 di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l&#8217;istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonch\u00e9 le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l&#8217;esecuzione del conferimento pu\u00f2 avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell&#8217;articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;<br \/>\nd) la durata del contratto, le modalit\u00e0 di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l&#8217;esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l&#8217;applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;<br \/>\ne) se il contratto ne prevede l&#8217;istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l&#8217;ufficio di organo comune per l&#8217;esecuzione del contratto o di una o pi\u00f9 parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonch\u00e9 le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L&#8217;organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l&#8217;accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall&#8217;ordinamento, nonch\u00e9 all&#8217;utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualit\u00e0 o di cui sia adeguatamente garantita la genuinit\u00e0 della provenienza.\u00bb. (107)<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-322\" data-postid=\"322\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-322 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la legge n.122\/2010 \u00e8 stata introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura: il contratto di rete<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4370,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/322"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=322"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/322\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4379,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/322\/revisions\/4379"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4370"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}