{"id":331,"date":"2012-01-29T12:03:08","date_gmt":"2012-01-29T12:03:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=331"},"modified":"2016-01-08T10:30:41","modified_gmt":"2016-01-08T10:30:41","slug":"esclusione-del-socio-nella-srl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2012\/01\/29\/esclusione-del-socio-nella-srl\/","title":{"rendered":"L&#8217;esclusione del socio nella srl"},"content":{"rendered":"<p>La questione trae origine da alcuni casi verificatisi nella pratica professionale nei quali ci\u00a0si \u00e8 imbattuti in una clausola statutaria di esclusione del socio nella srl che operi in\u00a0maniera automatica.<!--more--><\/p>\n<p>La problematica che si \u00e8 subito posta riguarda\u00a0 I notevoli problemi pratici\u00a0 che\u00a0ne derivano :<\/p>\n<p>&#8211; la possibilit\u00e0 di modificare il valore nominale della quota degli altri soci accrescendola in proporzione alla quota del socio escluso ( nell&#8217;ipotesi in cui la quota venga acquistata , automaticamente e \u00a0proporzionalmente alle rispettive quote);<\/p>\n<p>&#8211; la possibilit\u00e0 di trasferire a terzi la quota ipso iure ( nell&#8217;ipotesi in cui la quota venga acquistata ,da un soggetto diverso );<\/p>\n<p>Il\u00a0mutamento di titolarit\u00e0\u00a0 automatico , vuoi a beneficio di altri soci, vuoi a beneficio di un terzo,\u00a0 secondo il sistema attuale\u00a0si rivela confliggente con la disciplina in materia di registro delle imprese\u00a0e comunque mal si inquadra con l&#8217;inquadramento prevalente dell&#8217;istituto ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 la regolarit\u00e0 delle assemblee che si tengono durante il procedimento di esclusione\u00a0 , in base alla soluzione che si dar\u00e0 in ordine alla possibilit\u00e0 di una esclusione che operi ipso iure.<\/p>\n<p>In primo luogo possiamo pensare di poter prevenire possibili controversie in materia inserendo apposite clausole che disciplinino e colmino le notevoli lacune che l&#8217;art.2473 bis c.c. rivela all&#8217;interprete.<\/p>\n<p>E per indicare concrete soluzioni pratiche agli operatori del diritto \u00e8 necessario procedere ad una ricostruzione della fattispecie dell&#8217;esclusione volontaria del socio nelle srl e delle conclusioni a cui \u00e8 giunta la dottrina in materia.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">L&#8217;ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Uno dei profili di emersione della personalizzazione della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata operata attraverso la riforma del 2003 consiste nella possibilit\u00e0 di inserire nell\u2019atto costitutivo clausole di esclusione volontaria del socio ex art. 2473 bis, che si aggiungono all\u2019esclusione legale di cui al 2466. La ratio e la disciplina dei due tipi di eslcusione sono profondamente diverse: l\u2019esclusione legale per il mancato versamento dei conferimenti tutela interessi non solo interni bens\u00ec anche esterni alla societ\u00e0, in quanto viene in considerazione l\u2019interesse dei creditori sociali all\u2019integrale versamento dei conferimenti e quindi all\u2019effettivit\u00e0 del capitale sociale quale garanzia patrimoniale loro spettante. Per questa ragione la fattispecie in discorso non prevede margini di scelta e dunque neanche competenze decisionali in capo all\u2019assemblea dei soci: sono direttamente gli amministratori, quali responsabili dell\u2019effettivit\u00e0 del capitale sociale, a potere e dovere<a href=\"#1\">[1]<\/a> svolgere il procedimento previsto per la mancata esecuzione dei conferimenti, il quale include espressamente anche la vendita coattiva delle quote del socio moroso e diffidato<a href=\"#2\">[2]<\/a>. Essi, per espressa previsione legislativa, possono dunque disporre delle partecipazioni del socio e cos\u00ec operare a prescindere dalla collaborazione dello stesso, con notevole semplificazione della procedura.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di inserire nell\u2019atto costitutivo\u00a0e nello statuto\u00a0<em><span style=\"color: #888888;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">\u201cspecifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio\u201d<\/span><\/span><\/em> di cui al 2473 bis, invece, \u00e8 uno strumento che i soci in sede di costituzione o modifica dell\u2019atto costitutivo possono decidere di sfruttare per meglio conformare il tipo sociale alle loro specifiche esigenze (valorizzazione dell\u2019autonomia statutaria) e per meglio modulare il peso di fattori attinenti alla persona dei singoli soci all\u2019interno della compagine sociale (centralit\u00e0 della figura del socio)<a href=\"#3\">[3]<\/a>. Questa valenza prettamente interna ha comportato un certo disinteresse del legislatore verso il procedimento di esclusione concretamente adottato nello statuto, al punto che la dottrina \u00e8 discorde nel rintracciare un modello operativo che possa applicarsi nel caso di lacune dello statuto stesso. Tale difficolt\u00e0 \u00e8 acuita dal fatto che il tipo sociale della s.r.l. \u00e8 fortemente contaminato da elementi propri delle societ\u00e0 di persone, e che proprio la norma in questione \u00e8 frutto di tale contaminazione<a href=\"#4\">[4]<\/a>. A fronte dell\u2019ampio spazio lasciato all\u2019autonomia statutaria laddove gli interessi in gioco sono quelli interni dei soci, per\u00f2, il legislatore ha posto alcuni vincoli a tutela del socio singolo e dei creditori sociali, e da qui \u00e8 utile partire per individuare e risolvere i principali problemi che possono presentarsi sia in sede di redazione della clausole di esclusione convenzionale sia di fronte ad eventuali lacune statutarie.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>A tutela del singolo socio \u00e8 posta la regola per cui le clausole di esclusione devono essere connotate dalla<span style=\"text-decoration: underline;\"> specificit\u00e0<\/span> e dalla <span style=\"text-decoration: underline;\">giusta causa<\/span>. A ci\u00f2 si pu\u00f2 aggiungere che le stesse, in quanto regole di organizzazione, devono essere astratte, ossia potenzialmente riferibili a situazioni in cui possano versare tutti i soci o categorie di soci. In dottrina si \u00e8 discusso circa la connotazione \u201coggettiva\u201d o \u201csoggettiva\u201d della giusta causa. E\u2019 prevalente l\u2019orientamento per cui la giusta causa non deve essere valutata genericamente in base al comune e oggettivo apprezzamento, bens\u00ec in base alla specifica caratterizzazione voluta dai soci, i quali meglio di tutti conoscono le esigenze della societ\u00e0 e possono dunque trovare nella previsione di clausole di esclusione <em>ad hoc<\/em> uno strumento flessibile e unico per valorizzare tali esigenze. Va da s\u00e9 che le cause di esclusione devono comunque attenere al vincolo sociale e ad un possibile pregiudizio dell\u2019attivit\u00e0 sociale che possa verificarsi a seguito delle previste ipotesi<a href=\"#5\">[5]<\/a>. La flessibilit\u00e0 dello strumento non consente di tener conto di tutte le cause di esclusione concretamente adottate nella prassi, ma solo delle pi\u00f9 frequenti: si va dall\u2019esclusione per svolgimento di attivit\u00e0 concorrente da parte di un socio a quella per sopravvenuta inabilitazione, interdizione e amministrazione di sotegno; da quella per fallimento o pignoramento della quota a quella per cancellazione da un albo professionale o sopravvenuta impossibilit\u00e0 di adempiere la prestazione d\u2019opera o trasferire la propriet\u00e0 del bene conferito in natura. E\u2019 inoltre frequente l\u2019esclusione del socio amministratore a causa di gravi irregolarit\u00e0 nella gestione, sebbene la dottrina non sia concorde nel ritenerla ammissibile<a href=\"#6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>SPECIFICITA&#8217;<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Il requisito della specificit\u00e0 \u00e8 richiesto dal legislatore per inibire scelte statutarie che affidino la decisione sulla permanenza di un socio all\u2019interno della compagine sociale all\u2019arbitrio della maggioranza (o degli amministratori)<a href=\"#7\">[7]<\/a>. Nella prassi la specificit\u00e0 \u00e8 esclusa allorch\u00e8 la clausola sia formulata in modo cos\u00ec generico da lasciare ampio spazio alla discrezionalit\u00e0 interpretativa: \u00e8 sicuramente carente del requisito della specificit\u00e0 una clausola che preveda l\u2019esclusione per inadempimento<a href=\"#8\">[8]<\/a>, o per una non meglio specificata giusta causa, o ancora per \u201ccondotta riprorevole\u201d<a href=\"#9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p>Ulteriore elemento di tutela del singolo socio uscente \u00e8 il rimando ai criteri di valutazione della liquidazione ad esso spettante stabiliti nell\u2019art. 2473 sul recesso del socio. Si tratta di criteri idonei ad assicurare una determinazione della quota il pi\u00f9 vicino possibile al suo reale valore di mercato.<\/p>\n<p>A tutela dei creditori sociali \u00e8 posto invece il divieto inderogabile di procedere alla liquidazione del socio escluso mediante riduzione del capitale. Come notato in dottrina tale scelta legislativa, opposta a quanto previsto per il recesso e l\u2019esclusione legale, se da un lato \u00e8 generalmente giustificata dalla tutela dell\u2019interesse dei creditori a non vedersi ridurre la garanzia generica costituita dal capitale sociale, risulta in realt\u00e0 incoerente sia con la libert\u00e0 di riduzione del capitale della s.r.l. concessa, con i dovuti accorgimenti, dal legislatore della Riforma<a href=\"#10\">[10]<\/a>, sia con la <em>ratio<\/em> dell\u2019esclusione \u201cper giusta causa\u201d: se tale giusta causa sussiste e se la societ\u00e0 non ha riserve disponibili con cui liquidare il socio escluso n\u00e9 gli altri soci (o terzi) vogliono acquistare la sua quota, inibire totalmente la riduzione del capitale significa aprire la strada al paradosso per cui o il socio non pu\u00f2 essere escluso pur in presenza della giusta causa<a href=\"#11\">[11]<\/a>, o la societ\u00e0 deve sciogliersi, il che sembra a dir poco eccessivo rispetto alla finalit\u00e0 perseguita. Ulteriore complicazione conseguente al divieto di liquidazione della quota del socio escluso mediante riduzione del capitale si avrebbe poi nel caso in cui la situazione delineata di insufficienza delle riserve e impossibilit\u00e0 di vendere le quote ai soci o a terzi si verificasse in presenza di una clausola di esclusione formulata in modo da dover operare automaticamente al verificarsi della giusta causa in capo ad uno dei soci: qui il paradosso sarebbe insuperabile, perch\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 automatica della clausola di esclusione, precludendo ogni margine di discrezionalit\u00e0 degli organi sociali sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di procedere, renderebbe contraria allo statuto sociale la mancata esclusione, seppure giustificata dalla carenza di risorse utilizzabili per la liquidazione; d\u2019altro canto la legge impone che tale liquidazione avvenga affinch\u00e8 possa perfezionarsi l\u2019eslcusione stessa, quindi la sua mancata effettuazione configurerebbe una situazione <em>contra legem<\/em>. Si arriverebbe inevitabilmente ad affermare ancora la necessit\u00e0 dello scioglimento della societ\u00e0, per cui uno strumento pensato per la tutela dei creditori finirebbe per ritorcersi contro la societ\u00e0 nell\u2019insieme e dunque, in ultima istanza, contro i creditori stessi<a href=\"#12\">[12]<\/a>. Salvo ritenere che lo scioglimento della societ\u00e0 che versi in una simile situazione sia indirettamente consequenziale ad un giudizio negativo del mercato, come pu\u00f2 accadere nel caso di recesso del socio: \u00ab<em>nel caso concreto gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio receduto (\u2026), non sono in grado di reperire un terzo a ci\u00f2 disposto e neppure il rimborso \u00e8 possibile utilizzando risorse disponibili della societ\u00e0 (\u2026) se vi \u00e8 una giustificata opposizione dei creditori <\/em>(che preclude il ricorso alla riduzione del capitale sociale, ndr)<em>, ne risulta una situazione in cui n\u00e9 all\u2019interno della societ\u00e0, n\u00e9 sul mercato si valuta conveniente fornire la societ\u00e0 di mezzi finanziari idonei a consentirne la sana sopravvivenza; in cui cio\u00e8 il mercato stesso \u00f2a giudica inefficiente e ritiene che la sua messa in liquidazione non rappresenta una perdita per il sistema economico nel suo complesso<\/em>\u00bb<a href=\"#13\">[13]<\/a>. Con la precisazione, per\u00f2, che nel caso del recesso si pu\u00f2 arrivare ad una simile situazione non perch\u00e9 la legge preclude a priori il ricorso alla riduzione del capitale, ma a seguito di una valutazione fatta dai creditori sociali allorch\u00e9 presentano la loro opposizione alla riduzione ai sensi dell\u2019art. 2482. Il che \u00e8 ben diverso: nel caso dell\u2019esclusione tale scelta non \u00e8 lasciata nemmeno ai creditori, dal momento che il legislatore non li ha voluti onerare dell\u2019opposizione<a href=\"#14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">SCONSIGLIABILE INSERIRE L&#8217;AUTOMATICITA&#8217; DEGLI EFFETTI <\/span><\/strong><\/p>\n<p>Alla luce di queste considerazioni risulta quanto mai opportuno redigere la clausola di eslcusione volontaria in modo che<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong> essa non debba operare mai automaticamente al verificarsi della giusta causa<\/strong><\/span>, dovendo piuttosto regolarsi un vero e proprio procedimento di esclusione, che non pu\u00f2 prescindere dall\u2019accertamento di fatto sull\u2019effettivo verificarsi dell\u2019evento, ma anche e soprattutto da una valutazione organizzativa e di merito da parte dell\u2019assemblea dei soci. La non operativit\u00e0 automatica della clausola di esclusione e, soprattutto, la circostanza per cui la decisione di escludere un socio coinvolge aspetti non meramente gestionali bens\u00ec anzitutto di opportunit\u00e0, potendo l\u2019esclusione comportare un grave dissesto economico e addirittura, per quanto si \u00e8 detto prima, lo scioglimento della societ\u00e0 stessa, inducono a ravvisare una competenza naturale dell\u2019assemblea dei soci nel procedimento di esclusione, negando invece una competenza diretta degli amministratori ove non esplicitamente prevista nello statuto. Infatti, sebbene parte della dottrina abbia ritenuto di applicare analogicamente la disciplina dell\u2019art. 2466 sull\u2019esclusione legale, la quale affida agli amministratori la competenza del procedimento di esclusione<a href=\"#15\">[15]<\/a>, la dottrina maggioritaria ritiene che, in difetto di previsione statutaria, la decisione di esclusione sia una competenza dei soci e che l\u2019analogia tra 2473 bis e 2466 non possa portare ad affermare una competenza \u201cdi default\u201d degli amministrarori in quanto la <em>ratio<\/em> delle due norme \u00e8 profondamente diversa, per cui l\u2019interpretazione analogica non risulta fondata.<\/p>\n<p>La conclusione della competenza naturale in capo all\u2019assemblea assimila l\u2019esclusione del socio di s.r.l. a quella del socio di societ\u00e0 di persone, e, sebbene sembri la pi\u00f9 plausibile per i motivi indicati<a href=\"#16\">[16]<\/a>, non ha un sicuro appiglio testuale, rientrando piuttosto nel vuoto normativo cui si \u00e8 accennato sopra<a href=\"#17\">[17]<\/a>. L\u2019assimilazione cos\u00ec operata \u00e8 comunque assolutamente coerente con una innovazione normativa volta ad \u00abaccentuare la caratterizzazione personalistica della societ\u00e0, attribuendo maggiore rilievo ai vincoli fiduciari\u00bb<a href=\"#18\">[18]<\/a>, \u00aba dimostrazione che il legame personale pu\u00f2 indurre la compagine sociale omogenea ad assumere provvedimenti drastici al mutare della condizioni che sottintendono tale fiducia, ci\u00f2 anche a scapito della stabilit\u00e0 patrimoniale della societ\u00e0\u00bb<a href=\"#19\">[19]<\/a>.<\/p>\n<p>Non sfugge che l\u2019accoglimento di una simile interpretazione implica ulteriormente l\u2019applicazione analogica dell\u2019art. 2287, in base al quale nel calcolo della maggioranza necessaria per deliberare l\u2019esclusione non si computa la quota posseduta dal socio escludendo<a href=\"#20\">[20]<\/a>. E\u2019 comunque opportuno prevedere la partecipazione in contraddittorio del diretto interessato, al fine di consentirgli l\u2019esercizio del suo diritto di difesa. Inoltre, ancora per estensione analogica del 2287, se la societ\u00e0 \u00e8 formata da soli due soci, l\u2019esclusione di uno dei due non pu\u00f2 essere rimessa alla decisione dell\u2019altro, per cui \u00e8 il Tribunale a doverla pronunciare.<\/p>\n<p>Alcuni prolemi operativi si sono posti all&#8217;attenzione di coloro i quali si sono dedicati allo studio dell&#8217;esclusione nelle srl a causa della eccessiva sinteticit\u00e0 della normativa della riforma.<\/p>\n<p>In primo luogo la disciplina legislativa \u00a0nulla dispone circa il diritto di voto del socio che ha subito la &#8221; decisione&#8221; di esclusione nelle more del procedimento, n\u00e8 sui diritti cosiddetti amministrativi ( diritto agli utili, ecc.) ed in materia il suggerimento \u00e8 quello di prevedere la privazione del diritto di voto ed il congelamento degli altri diritti;<\/p>\n<p>in secondo luogo si pone spesso la difficolt\u00e0 di superare <em>ex post <\/em>l\u2019atteggiamento ostruzionistico del socio escludendo:<\/p>\n<p>accettando la tesi per cui non \u00e8 corretta l\u2019applicazione dell\u2019art. 2644 al caso di specie si arriva a negare non solo la competenza degli amministratori sulla decisione di esclusione, ma anche che essi possano avere <em>ex lege <\/em>il potere di disporre delle quote del socio escludendo, trattandosi di diritti altrui.<\/p>\n<p>Se a tal proposito lo statuto non preveda alcunch\u00e8 e se la liquidazione debba essere effettuata non con riserve disponibili della societ\u00e0 (magari appositamente accresciute con versamenti dei soci acquirenti) bens\u00ec mediante l\u2019acquisto di terzi, si render\u00e0 necessaria la collaborazione del socio escluso per la stipula della cessione delle sue quote . A fronte di un atteggiamento di ostruzionismo se non di rifiuto in tal senso, l\u2019unica via percorribile sarebbe quella di adire il giudice per sentirlo pronunciare la sentenza costitutiva di cui al 2932 sull\u2019esecuzione in forma specifica dell\u2019obbligo di contrarre, con tutti i tempi che ne conseguono e con le incertezze applicative di tale ultimanorma alla materia che ci occupa. N\u00e9 pu\u00f2 ritenersi che la mancata collaborazione del socio escluso sia un\u2019ipotesi remota, considerando che la stessa esclusione \u00e8 il culmine di una grave degenerazione dei rapporti sociali e che perfino il generico interesse a collaborare per incassare le somme liquidate pu\u00f2 mancare nel socio uscente per una serie di ragioni <a href=\"#21\">[21]<\/a>.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">CONCLUSIONI<\/span><\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 allora quanto mai opportuno seguire il suggerimento di attenta dottrina notarile<a href=\"#22\">[22]<\/a> sulla previsione, <em>ex ante<\/em>, di una clausola da inserire nello stauto che attribuisca agli amministratori la rappresentanza volontaria e dunque un mandato in nome e per conto dei soci esclusi a cedere le quote e gestire la liquidazione. Tale mandato, come sottolineato dalla stessa dottrina, sarebbe da considerare irrevocabile in quanto conferito parzialmente nell\u2019interesse della societ\u00e0<a href=\"#23\">[23]<\/a>. La suddetta clausola, inoltre, non necessita di specifica approvazione da parte di eventuali nuovi soci, facendo parte dello statuto che gli stessi sono tenuti a rispettare in quanto membri della compagine sociale. In tal modo si pu\u00f2 riprodurre con un&#8217;apposita clausola statutaria il sistema che la legge predispone per l\u2019esclusione del socio moroso (art. 2466), offrendo alla societ\u00e0 uno strumento agile per superare l\u2019ostilit\u00e0 del socio escluso e garantendone allo stesso tempo la liquidazione.<\/p>\n<p><em>Ugualmente opportuno appare statuire\u00a0 nello statuto\u00a0 durante il procedimento la impossibilit\u00e0 del socio escluso di esercitare il diritto di voto ed il diritto a godere dei diritti amministrativi. <\/em><\/p>\n<p><em><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"1\" id=\"1\"><\/a>Alla luce di quanto sopra esposto ritengo che l&#8217;inserimento nello statuto della s.r.l. di clausole che comportino l&#8217;esclusione del socio in maniera<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"2\" id=\"2\"><\/a>automatica non solo si scontrino contro insormntabili problemi di carattere pratico ma si possano considerare di dubbia legittimit\u00e0<\/em><\/p>\n<hr size=\"1\" \/>\n<p>[1] Nel caso di inerzia gli amministratori saranno responsabili nei confronti della societ\u00e0 e dei terzi ex art. 2476.<\/p>\n<p>[2] E\u2019 opportuno precisare che il procedimento previsto dal 2466 si articola in diverse fasi, e infatti dapprima: \u00ab<em>se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l\u2019esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso (\u2026). In mancanze di offerte per l\u2019acquisto, se l\u2019atto costitutivo lo consente, la quota \u00e8 venduta all\u2019incanto<\/em>\u00bb<em>.<\/em> Gi\u00e0 i possibili esiti di questa prima parte del procedimento sono in sostanza di esclusione del socio intesa come scioglimento del vincolo sociale, dal momento che \u00ab<em>la qualit\u00e0 di socio risulta inscindibilmente connessa con la titolarit\u00e0 della partecipazione<\/em>\u00bb (M. CITROLO, <em>La disciplina statutaria dell\u2019esclusione del socio nella s.r.l., <\/em>Studio 212\/2008 approvato dalla Commissione studi d\u2019impresa il 18 giugno 2009, pag. 5). Quella che \u00e8 per\u00f2 l\u2019esclusione in senso tecnico \u00e8 disciplinata nel prosiueguo dell\u2019articolo: \u00ab<em>se la vendita non pu\u00f2 aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori eslcudono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente<\/em>\u00bb<em>. <\/em>Anche qui c\u2019\u00e8 uno scioglimento del rapporto sociale con riferimento al socio moroso, con la differenza che deve esserci una riduzione del capitale sociale essendo venute meno, con l\u2019esclusione, anche le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti non versati dal socio e non recuperati in altro modo per mancanza di acquirenti. Quanto alle somme precedentemente riscosse e trattenute ad opera degli amministratori, \u00e8 da ritenere che vadano imputate a riserve straordinarie. In conclusione a fini di semplificazione si pu\u00f2 affermare che seppure l\u2019esclusione vera e propria sia quella che comporta la riduzione del capitale sociale, \u00ab<em>deve comunque<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"3\" id=\"3\"><\/a>ritenersi acquisita una nozione sostanzialmente unitaria dell\u2019esclusione, quale si desume dal complesso delle norme in esame, che ha riguardo al fenomeno dello scioglimento del vincolo sociale rispetto ad un singolo socio, quale che sia la tecnica utilizzata per l\u2019estromissione<\/em>\u00bb (M. CITROLO, <em>ib.)<\/em>.<\/p>\n<p>[3] Non a caso l\u2019art. 2473 bis \u00e8 spesso portato in dottrina come argomento per sostenere il passaggio, attraverso la Riforma del 2003, della s.r.l. da \u201cpiccola societ\u00e0 per<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"4\" id=\"4\"><\/a>azioni\u201d priva di una propria individualit\u00e0 giuridica a \u201csociet\u00e0 personale a responsabilit\u00e0 limitata\u201d del tutto inedita. Cfr. in tal senso: ASS. DISIANO PREITE, <em>Il nuovo diritto delle societ\u00e0, <\/em>Bologna, 2003, p. 243; F. ZABBAN, <em>Art. 2473-bis <\/em>in <em>Codice commentato delle s.r.l. <\/em> a cura di P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006.<\/p>\n<p>[4] \u00ab<em>E\u2019 indubbio che la scelta dei soci introduca, nello \u00abstatuto\u00bb della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, un istituto sostanzialmente pensato e disciplinato, sino a questo momento, in termini quasi esclusivi, per le societ\u00e0 di persone <\/em>(\u2026). <em>Alla luce di quanto osservato, comunque, pare quanto mai attuale un\u2019analisi dell\u2019istituto in tema di s.r.l. alla luce delle esperienze maturate in tema di societ\u00e0 di persone<\/em>\u00bb (C. ESPOSITO, <em>L\u2019esclusione quale strumento generale di exit societario<\/em>, in <em>Riv. Not.<\/em> 2004, pp. 261 ss. Nel dilemma circa l\u2019applicazione analogica delle norme sulle societ\u00e0 di perone o di quelle in materia di cooperative, risulta utile l\u2019indicazione di F. CASALE, <em>L&#8217;esclusione del socio nella societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/em>, in <em>Giur. comm.<\/em>, 2009, 816 ss., per cui \u00ab<em>bisogna considerare l\u2019assetto personalistico o<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"5\" id=\"5\"><\/a>capitalistico concretamente voluto e adottato dai soci (19). Nel primo caso, all\u2019esclusione potranno applicarsi per analogia gli artt. 2286-2289 c.c.; nel secondo, la conclusione pare meno salda, non potendosi escludere a priori un richiamo agli artt. 2533 e 2535 c.c. che, sebbene dettati per un tipo societario mutualistico, disciplinano la vicenda in un contesto caratterizzato da un\u2019organizzazione societaria di tipo corporativo<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>[5] Per l\u2019interpretazione soggettiva della giusta causa cfr.: F. MAGLIULO, <em>Il recesso e l\u2019esclusione, <\/em>in <em>La riforma delle s.r.l.<\/em>, AA.VV., Milano, 2007, p. 298; F. SPEZIA, <em>Esclusione per giusta causa del socio dalla s.r.l<\/em>. (www.diritto.it): \u00ab<em>L\u2019esclusione diventa il frutto di una scelta negoziale pi\u00f9 o meno ampia, dettata dalla necessit\u00e0 di<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"6\" id=\"6\"><\/a>preservare determinati connotati professionali, familiari o comunque soggettivi dei soci (\u2026). Quindi un fatto che \u00e8 qualificato come giusta causa di esclusione in una societ\u00e0, pu\u00f2 essere del tutto irrilevante in un\u2019altra. Cos\u00ec ad esempio il sopraggiunto limite di et\u00e0 potr\u00e0 integrare una ipotesi di esclusione in una societ\u00e0 dove \u00e8 importante l\u2019apporto lavorativo del socio, essere invece irrilevante quando il conferimento ha un carattere meramente finanziario<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>[6] \u00abL\u2019<em>exit <\/em>passivo si presta ad essere utilizzato anche quale strumento di controllo sui soci amministratori che \u2014 in ragione di atti di <em>mala gestio <\/em>\u2014 si ritiene debbano essere esclusi addirittura dalla compagine sociale e non dalla sola vicenda gestoria\u00bb (C. ESPOSITO, <em>L\u2019esclusione quale strumento generale di exit societario<\/em>, <em>cit., <\/em>p.<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"7\" id=\"7\"><\/a>269). Per un\u2019ampia casistica delle clausole di esclusione cfr. <em>ib.<\/em>, nonch\u00e9 M. CITROLO, <em>La disciplina statutaria dell\u2019esclusione del socio nella s.r.l., cit.<\/em>, G. A. M. TRIMARCHI<em>, Appunti sulle specifiche e giuste cause di esclusione dalle s.r.l., e sul relativo procedimento, <\/em>in <em>SRL: pratica, casi e crisi<\/em>, atti del Convegno<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"8\" id=\"8\"><\/a>della Fondazione del Notariato del 21 febbraio 2009, pp. 56 ss.<\/p>\n<p>[7] Si veda C. ESPOSITO, <em>ib., <\/em>p. 266, per un richiamo alla giurisprudenza che, gi\u00e0 in tema di societ\u00e0 cooperative, ha sancito la nullit\u00e0 delle clausole di esclusione troppo generiche.<\/p>\n<p>[8] \u00ab<em>A differenza che nella disciplina legale delle societ\u00e0 di persone, ove l\u2019inadempimento costituisce una causa generale di esclusione, ed il legislatore si occupa di tipizzare solo gli eventi diversi dall\u2019inadempimento<\/em> (\u2026), <em>l\u2019espressa scelta legislativa in tema di s.r.l. prescrive l\u2019indicazione specifica anche dei comportamenti che possono essere ascritti alla categoria dell\u2019inadempimento<\/em>\u00bb (M. CITROLO, <em>op. cit.<\/em>, p. 3). \u00ab<em>Almeno sotto un primo aspetto, quindi, la fattispecie non assume la stessa \u201cgeneralit\u00e0\u201d attribuitagli in sede di societ\u00e0 di persone, non presentandosi \u2014 dato il tenore letterale dell\u2019art. 2473-<\/em><em>bis <\/em><em>c.c. \u2014 come uno strumento, generale e generico, di reazione ad un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio, in conflitto con gli interessi sociali<\/em>\u00bb (C. ESPOSITO, <em>L\u2019esclusione quale strumento generale di exit<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"9\" id=\"9\"><\/a>societario<\/em>, <em>cit., <\/em>p. 264). Ricordiamo, infatti, che nelle societ\u00e0 di persone ex art. 2286 l\u2019esclusione del socio pu\u00f2 essere una reazione della compagine sociale a \u201cgravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale\u201d oltre che a mutamenti dello <em>status <\/em>personale del socio e a vicende relative ai conferimenti. Sull\u2019importanza del controllo del notaio, che \u00ab<em>ha la possibilit\u00e0 di rifiutarsi di stipulare l\u2019atto costitutivo che preveda ipotesi di eslcusione non gravi o addirittura risibili<\/em>\u00bb, nonch\u00e9 per una panoramica della casistica, si veda B. ACQUAS, <em>L\u2019esclusione del socio nelle societ\u00e0<\/em>, Milano, 2008, p. 231.<\/p>\n<p>[9] Per una panoramica casistica sulla specificit\u00e0 si veda M. C. LUPETTI, <em>L\u2019intervento del notaio nelle nuove s.r.l.<\/em>, IPSOA, 2008, pp. 97 ss. In giurisprudenza Trib. Milano 31 Gennaio 2006 ha ritenuto ammissibili e dotate di specificit\u00e0 sia delle clausole di esclusione per ostruzionismo in sede assembleare, sia delle clausole di esclusione del socio \u00abche abbia commesso gravi inadempienze che impediscano il raggiungimento dello scopo sociale o\u00a0 (\u2026) abbiano inciso negativamente sulla<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"10\" id=\"10\"><\/a>situazione della societ\u00e0 rendendone meno agevole il perseguimento del fine\u00bb. Tale orientamento \u00e8 criticato in dottrina in quanto l\u2019ampiezza della dicitura lascia inevitabilmente spazio ad interpretazioni arbitrarie, con elusione sostanziale della norma che, prescrivendo il requisito della specificit\u00e0, vuole tutelare il socio proprio da tale arbitrio.<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"11\" id=\"11\"><\/a>[10] \u00ab<em>Nella nuova disciplina delle s.r.l. la riduzione reale del capitale sociale \u00e8, di regola, del tutto svincolata, oltre che dal tradizionale presupposto dell\u2019esuberanza, anche dall\u2019obbligo di motivazione <\/em>(\u2026). <em>La disciplina dell\u2019esclusione, invece, sembra al contrario rendere rilevante la motivazione, laddove vieta la riduzione reale deliberata al fine di rimborsare la quota del socio escluso<\/em>\u00bb, F. MAGLIULO, <em>Il recesso e l\u2019esclusione, cit.<\/em>, p. 307.<\/p>\n<p>[11] Non \u00e8 isolata in dottrina l\u2019affermazione per cui in assenza di risorse economiche per liquidare il socio, l\u2019esclusione non pu\u00f2 essere attuata, e dunque l\u2019interesse della maggioranza dei soci a far valere la giusta causa di esclusione deve cedere di fronte a quello, giudicato prevalente dal legislatore, dei creditori sociali. E\u2019 per\u00f2 di tutta<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"12\" id=\"12\"><\/a>evidenza che non solo, come vedremo pi\u00f9 avanti, possono esserci clausole di esclusione destinate a operare automaticamente, ma anche che se la giusta causa di esclusione si \u00e8 verificata, e se a priori la relativa clausola era stata prevista per tutelare l\u2019efficienza dell\u2019attivit\u00e0 sociale, la conclusione (pur necessitata dallo stato attuale della normativa) di precludere l\u2019esclusione stessa finisce per nuocere alla societ\u00e0 nel suo complesso.<\/p>\n<p>[12] Il che rende opportuno evitare la previsione di clausole destinate a operare in modo automatico e a prescindere da un momento di delibera assembleare. Infatti: \u00ab<em>la previsione di clausole di esclusione automatica, nel caso in cui si dovesse poi riscontrare l\u2019impossibilit\u00e0 di liquidare il socio escluso sia con l\u2019acquisto da parte dei soci<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"13\" id=\"13\"><\/a>o di terzi, sia con le riserve, pu\u00f2 condurre ad una enpasse difficilmente superabile, in quanto la cessazione della qualit\u00e0 di socio che non sia<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"14\" id=\"14\"><\/a>stato rimborsato \u00e8 contraria alla legge, mentre la conservazione della qualit\u00e0 di socio sarebbe contraria all\u2019atto costitutivo<\/em>. <em>La clausola quindi va sempre formulata nel senso di condizionare l\u2019esclusione alla possibilit\u00e0 di procedere alla liquidazione entro il termine di legge<\/em>\u00bb (M. CITROLO, <em>op. cit. <\/em>pag.13)<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"15\" id=\"15\"><\/a>[13] <em>Relazione al D.lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6<\/em>, p. 38<\/p>\n<p>[14] A ben vedere i creditori non hanno strumenti di reazione alla decisione di esclusione e dunque non possono sindacare in alcun modo le scelte di esclusione fatte a priori nello statuto.<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"16\" id=\"16\"><\/a>[15] Cfr. O. CAGNASSO, <em>Commento agli artt. 2473 e 2473 bis <\/em>in <em>Il nuovo diritto societario<\/em>, Torino, 2004, p. 1848; D. GALLETTI, per i quali nel silenzio dello statuto la competenza spetterebbe agli amministratori in analogia a quanto accade nell\u2019esclusione legale del socio moroso. <em>Contra <\/em>C. ESPOSITO,<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"17\" id=\"17\"><\/a><em>L\u2019esclusione quale strumento generale di exit societario<\/em>, cit.,<em> p. <\/em>262; PAPPA MONTEFORTE, <em>L\u2019esclusione del socio nella \u201cnuova\u201d s.r.l.<\/em>, in <em>Notariato<\/em> 6\/2003 Pp. 652 SS., il quale richiama l\u2019argomento dell\u2019art. 2479, co.2, n.5, che affida alla competenza assembleare le decisioni che comportino una \u201crilevante modificazione dei loro diritti\u201d<\/p>\n<p>[16] Propende per questa tesi anche F. MAGLIULO, <em>Il recesso e l\u2019esclusione, cit.<\/em>, p. 301.<\/p>\n<p>[17] Una terza via sarebbe quella di affidare la verifica dei presupposti di esclusione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma certamente non pu\u00f2 ritenersi che in assenza di una<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"18\" id=\"18\"><\/a>specifica previsione statutaria in tal senso sia questa la regola applicabile, sia per l\u2019assenza di una indicazione normativa espressa, sia in quanto per principio generale \u00e8 l\u2019assemblea a dover ponderare gli interessi della societ\u00e0, e sicuramente la decisione di esclusione deve essere presa tenendo presente sia<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"19\" id=\"19\"><\/a>l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019esclusione del socio, sia la sopportabilit\u00e0 economica della sua liquidazione.<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"20\" id=\"20\"><\/a>[18] PISCITELLO P., <em>Recesso ed esclusione nella s.r.l. <\/em>in <em>Il nuovo diritto delle societ\u00e0, Liber amicorum Gian Franco Campobasso<\/em>, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portuale, v. 4, p.735, Torino, 2007.<\/p>\n<p>[19] E. RICCIARDELLO, <em>Il socio amministratore di s.r.l.<\/em>, p. 104, Milano, 2008.<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"21\" id=\"21\"><\/a>[20] Si veda F. MAGLIULO, <em>Il recesso e l\u2019esclusione, cit.<\/em>, p. 302, il quale in nota 100 richiama anche gli <em>Orientamenti del Comitato del Triveneto dei Notai\u00a0 in materia di atti societari<\/em>, per cui \u00ab<em>non \u00e8 ammissibile la clausola che impedisca al socio \u2013 di cui si vuole deliberare l\u2019esclusione \u2013 la partecipazione all\u2019assemblea relativa. Detto socio non avr\u00e0 il diritto di voto ma avr\u00e0 il diritto di impugnare la delibera<\/em>\u00bb. Per TRIMARCHI<em>, op. cit.<\/em>, l\u2019applicazione analogica del 2287<a class=\"wpsal-anchor\" name=\"22\" id=\"22\"><\/a>dovrebbe estendersi anche al calcolo della maggioranza per capi e non per quote. La dottrina maggioritaria, tuttavia, \u00e8 orientata verso un calcolo per quote, salvo diversa previsione statutaria.<\/p>\n<p><a class=\"wpsal-anchor\" name=\"23\" id=\"23\"><\/a>[21] Ad esempio nei casi in cui le somme dovute al socio escluso sarebbero compensate da somme dovute dallo stesso a titolo di penale, ove prevista.<\/p>\n<p>[22] F. MAGLIULO, <em>Il recesso e l\u2019esclusione, cit.<\/em>, pp. 104 ss.<\/p>\n<p>[23] A fronte di ci\u00f2 verrebbe spontaneo chiedersi se non sussita un conflitto di interessi fra rappresentato e rappresentante, tale da invalidare la soluzione prospettata; in realt\u00e0, come sottolinea F. MAGLIULO, <em>ib.<\/em>: \u00abuna volta deliberata l\u2019esclusione (\u2026) e una volta determinato il valore del rimborso (\u2026), la societ\u00e0 non avrebbe pi\u00f9 alcun interesse in conflitto con il socio escluso\u00bb.<\/p>\n<p>Dott.ssa Valerie Stella De Caro<\/p>\n<p>Notaio Fabrizio Bissi<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-331\" data-postid=\"331\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-331 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione trae origine da alcuni casi verificatisi nella pratica professionale nei quali ci\u00a0si \u00e8 imbattuti in una clausola statutaria di esclusione del socio nella srl che operi in\u00a0maniera automatica.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4428,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[44],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/331"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=331"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/331\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4524,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/331\/revisions\/4524"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4428"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}