{"id":427,"date":"2012-04-10T16:39:38","date_gmt":"2012-04-10T16:39:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=427"},"modified":"2015-11-16T10:45:21","modified_gmt":"2015-11-16T10:45:21","slug":"imposta-di-donazione-e-donazioni-indirette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2012\/04\/10\/imposta-di-donazione-e-donazioni-indirette\/","title":{"rendered":"Imposta di donazione e donazioni indirette"},"content":{"rendered":"<p>Visto che la tracciabilit\u00e0 \u00e8 stata imposta pena gravi sanzioni\u00a0 per i trasferimenti immobiliari\u00a0\u00a0il caso che ci occupa sempre pi\u00f9 frequentemente\u00a0\u00e8 quello in cui i genitori provvedono a versare in tutto o in parte al venditore il corrispettivo di un acquisto\u00a0effettuato dai figli.<!--more--><\/p>\n<p>In tali casi \u00e8 opportuno indicare correttamente la provenienza del danaro impiegato per l&#8217;acquisto non solo per l&#8217;obbligo di indicare gli estremi dei titoli di pagamento ( la cosiddetta tracciabilit\u00e0) ma anche per evitare che un figlio venga fatto oggetto di un accertamento fiscale da parte dell&#8217;agenzia delle entrate per aver effettuato un acquisto che non \u00e8 giustificato dal suo livello di reddito.<\/p>\n<p>Cos\u00ec indicando nell&#8217;atto che il danaro utilizzato per l&#8217;acquisto \u00e8 stato fornito da uno od entrambi i genitori si evita che\u00a0 vi siano brutte sorprese in tema di imposte sui redditi delle persone fisiche , non ultimo per l&#8217;applicazione del cosiddetto spesometro.<\/p>\n<p>Rimane ovviamente da dire che il pagamento del prezzo da parte del genitore per l&#8217;acquisto del bene da parte del figlio viene considerato dal nostro ordinamento una donazione indiretta.<\/p>\n<p>Un atto di liberalit\u00e0 al quale non si applicano in toto le disposizioni in materia di donazione ;<\/p>\n<p>tra le norme che non trovano applicazione nella nostra ipotesi vi \u00e8 quella che consente agli eredi legittimari ( figli, coniuge, genitori) di promuovere\u00a0 l&#8217;azione di restituzione verso l&#8217;immobile oggetto di donazione nei confronti di qualsiasi successivo acquirente in seguito alla riduzione della donazione stessa\u00a0.<\/p>\n<p>Pertanto chi ha ricevuto la donazione indiretta della somma di danaro ( ovverosia il figlio che ha beneficiato del pagamento effettuato dal genitore dierttamente al venditore) dovr\u00e0\u00a0al massimo \u00a0restituire in tutto od in parte la somma ai figli e\/o al coniuge ma non dovr\u00e0 restituire l&#8217;immobile e la sua vendita sar\u00e0 perci\u00f2 fatta salva.<\/p>\n<p>Ma quale \u00e8 il trattamento fiscale di tale\u00a0donazione indiretta ?<\/p>\n<p>L&#8217;aver menzionato l&#8217;intervento del o dei genitori per poter fornire il danaro in tutto od in parte necessario alla&#8217;acquisto dell&#8217;immobile in capo al figlio non sar\u00e0 soggetto ad alcuna tassazione ulteriore rispetto a quella relativa all&#8217;atto di compravendita\u00a0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto il D.L. 3-10-2006 n. 262 convertito nella legge <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000477023\">L. 24 novembre 2006, n. 286<\/a> ha reintrodotto nel nostro ordinamento l&#8217;imposta sulle successioni e donazioni e questo \u00e8 il testo del decreto legge che riguarda tale imposta :<\/p>\n<p>&#8220;\u00c8 istituita l\u2019imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l\u2019imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs n.346\/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.<\/p>\n<p>48.\u00a0 I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all\u2019imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:<br \/>\na)\u00a0 devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis)\u00a0 devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; (19) (65) b)\u00a0 devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonch\u00e9 degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c)\u00a0 devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.<\/p>\n<p>49.\u00a0 Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l\u2019imposta \u00e8 determinata dall\u2019applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui \u00e8 gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall\u2019articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al d.lgs. <em><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000119510\">31 ottobre 1990, n. 346<\/a><\/em>, ovvero, se la donazione \u00e8 fatta congiuntamente a favore di pi\u00f9 soggetti o se in uno stesso atto sono compresi pi\u00f9 atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:<br \/>\na)\u00a0 a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis)\u00a0 a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; (20) (65) b)\u00a0 a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonch\u00e9 degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c)\u00a0 a favore di altri soggetti: 8 per cento.<\/p>\n<p>49-bis.\u00a0 Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 \u00e8 una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101348ART0\">legge 5 febbraio 1992, n. 104<\/a>, l\u2019imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l\u2019ammontare di 1.500.000 euro. (21) (65)<\/p>\n<p>50.\u00a0 Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al d.lgs.<em><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000119510\"> 31 ottobre 1990, n. 346<\/a><\/em>, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.&#8221;<\/p>\n<p>In forza di tale ultimo comma infatti si richiamano in vita le disposizioni del d.lgs n.346\/1990 che prima di essere abrogato disciplinava l&#8217;imposta di successione e donazione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come altre norme si richiama in vigore l&#8217;art.1 comma 4 bis\u00a0 che recita:<\/p>\n<p>&#8221; Ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta anche alle liberalit\u00e0 indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, <span style=\"text-decoration: underline;\">l&#8217;imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalit\u00e0 collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l&#8217;atto sia prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro, in misura proporzionale, o dell&#8217;imposta sul valore aggiunto<\/span><\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-427\" data-postid=\"427\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-427 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Visto che la tracciabilit\u00e0 \u00e8 stata imposta pena gravi sanzioni\u00a0 per i trasferimenti immobiliari\u00a0\u00a0il caso che ci occupa sempre pi\u00f9 frequentemente\u00a0\u00e8 quello in cui i genitori provvedono a versare in tutto o in parte al venditore il corrispettivo di un acquisto\u00a0effettuato dai figli.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4407,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=427"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4409,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/427\/revisions\/4409"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}