{"id":4301,"date":"2011-04-10T17:46:32","date_gmt":"2011-04-10T16:46:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=86"},"modified":"2015-11-16T10:39:32","modified_gmt":"2015-11-16T10:39:32","slug":"conformita-catastale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2011\/04\/10\/conformita-catastale\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e0 catastale"},"content":{"rendered":"<p>Il d.l. n.78\/2010 art.19, a partire dal 1\u00b0 luglio 2010, ha imposto\u00a0 a pena di nullit\u00e0 dell\u2019atto, che<br \/>\nnegli atti di trasferimento, costituzione o\u00a0 scioglimento di diritti reali , e con esclusione dei diritti reali di garanzia, aventi\u00a0 ad oggetto\u00a0 beni immobili ed in particolare unit\u00e0 immobiliari urbane\u00a0 ultimate<!--more--><br \/>\n&#8211; vengano indicati gli identificativi catastali degli stessi ,<br \/>\n&#8211; vi sia il riferimento alla relativa planimetria depositata in catasto<br \/>\n&#8211; ed inoltre che venga attestata dagli intestatari\u00a0 o da un tecnico abilitato con apposita perizia,\u00a0 la conformit\u00e0 alle planimetrie depositate in catasto ed agli stessi identificativi catastali\u00a0 dello stato di fatto dell\u2019immobile oggetto dell\u2019atto secondo la normativa catastale vigente (cosiddetta conformit\u00e0 oggettiva).<br \/>\nInoltre la norma dispone che<br \/>\n\u201cPrima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformit\u00e0 con le risultanze dei registri immobiliari.\u00bb.<br \/>\nCi\u00f2 significa che il Notaio prima della stipula dell\u2019atto deve verificare che l\u2019intestazione catastale corrisponda con quanto risulta dai registri immobiliari, ovverosia che il proprietario accertato dal Notaio con le ispezioni ipotecarie corrisponda con quello che risulta da una visura catastale (o meglio che corrisponda con la realt\u00e0 accertabile anche con l\u2019ausilio dei registri dello stato civile, con quanto appurabile in merito agli eventi successori per causa di morte, ecc.)<br \/>\nOve non vi sia la corrispondenza il Notaio provveder\u00e0\u00a0 ad allineare o i registri immobiliari o le risultanze del catasto (conformit\u00e0 soggettiva)<br \/>\nL\u2019art.19 si applica ai fabbricati urbani ultimati produttivi di reddito<br \/>\nConformemente a quanto scritto dal Petrelli\u00a0 ( Conformit\u00e0 catastale e pubblicit\u00e0 immobiliare \u2013 Quaderni della rivista del notariato. Giuffr\u00e8 2010)<br \/>\nnon sono produttivi di reddito e quindi non si applica la nuova disciplina circa la conformit\u00e0 oggettiva e soggettiva ai seguenti immobili:<br \/>\n1- fabbricati non ultimati<br \/>\n2 &#8211; fabbricati in corso di ristrutturazione<br \/>\n3 &#8211; costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell&#8217;accentuato livello di degrado;( unit\u00e0 collabenti)<br \/>\n4- lastrici solari;<br \/>\n5- aree urbane che non siano pertinenza di unit\u00e0 immobiliare urbana<br \/>\n6- beni comuni non censibili quando vengono ceduti insieme all\u2019unit\u00e0\u00a0 per la quale costituisce bene comune<br \/>\nSecondo la circolare del Consiglio Nazionale del Notariato del\u00a0 dicembre 2010\u00a0 le conclusioni alle quali si \u00e8 giunti in ordine ai beni comuni, censibili e non, possono essere riproposte anche per le ipotesi in cui si tratti di beni non appartenenti a tutti i condomini, ma ad alcuni soltanto, come nel caso del c.d. condominio parziale, che si connota per un regime di compropriet\u00e0 limitato, e che si ha laddove le parti condominiali siano di propriet\u00e0 comune solo di coloro cui il bene (o il servizio offerto dal bene) \u00e8 obiettivamente destinato a servire.<br \/>\n7 -A meno di una ordinaria autonoma suscettibilit\u00e0 reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione e perci\u00f2 di accatastamento , sottraendosi pertanto alla disciplina in oggetto\u00a0 i seguenti immobili:<br \/>\na) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;<br \/>\nb) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;<br \/>\nc) vasche per l&#8217;acquacoltura o di accumulo per l&#8217;irrigazione dei terreni;<br \/>\nd) manufatti isolati privi di copertura;<br \/>\ne) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purch\u00e9 di volumetria inferiore a 150 m3;<br \/>\nf) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.<br \/>\nInoltre le aree urbane di pertinenza esclusiva\u00a0 rientrano nell\u2019applicazione della suddetta norma<\/p>\n<p>8- i fabbricati rurali<br \/>\nIn materia la stessa circolare del\u00a0 CNN<br \/>\n-ritiene di applicare la disciplina di cui al comma 1-bis e cio\u00e8 la conformit\u00e0 oggettiva e soggettiva se il fabbricato \u00e8 iscritto al catasto dei fabbricati in una delle categorie ordinarie o anche nel caso di fabbricato rurale strumentale iscritto nella categoria speciale D\/10;<br \/>\nInoltre ritiene di dover proceder con opportuna cautela nel caso di fabbricato rurale ancora censito al catasto dei terreni, ove le parti non intendano procedere all\u2019accatastamento nel catasto dei fabbricati, consigliando di predisporre una dichiarazione di parte o l\u2019attestazione di un tecnico (da allegare all\u2019atto) in ordine alla permanenza dei requisiti di ruralit\u00e0 (non applicandosi, in tal caso, il comma 1-bis).<br \/>\nAncora cautela viene dalla stessa raccomandata per gli immobili che siano ruderi e risultino censiti al catasto dei terreni come fabbricati rurali, laddove non vi sia l\u2019accatastamento nel catasto dei fabbricati come unit\u00e0 collabenti,\u00a0\u00a0 viene ancora consigliata l\u2019attestazione di un tecnico (da allegare all\u2019atto) in ordine alla circostanza che trattasi di rudere (non applicandosi in tal caso il comma 1-bis cit.),visto che, secondo le indicazioni fornite nel sito web dell\u2019Agenzia del territorio, non \u00e8 obbligatoria la denuncia al catasto dei fabbricati per i fabbricati censiti al catasto terreni che abbiano perso i requisiti di ruralit\u00e0 ma che siano ruderi o in condizioni di inagibilit\u00e0. Tale stato, precisa, per\u00f2, l\u2019Agenzia \u00ab\u00e8 associabile a fabbricati che presentino crolli delle strutture orizzontali e\/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione. Non rientrano in tale casistica i fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come \u201cfabbricati collabenti\u201d &#8211; senza attribuzione di rendita &#8211; fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione\u00bb.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4301\" data-postid=\"4301\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4301 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il d.l. n.78\/2010 art.19, a partire dal 1\u00b0 luglio 2010, ha imposto\u00a0 a pena di nullit\u00e0 dell\u2019atto, che negli atti di trasferimento, costituzione o\u00a0 scioglimento di diritti reali , e con esclusione dei diritti reali di garanzia, aventi\u00a0 ad oggetto\u00a0 beni immobili ed in particolare unit\u00e0 immobiliari urbane\u00a0 ultimate<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4390,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4301"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4301"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4401,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4301\/revisions\/4401"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4390"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}