{"id":4506,"date":"2016-01-05T11:11:25","date_gmt":"2016-01-05T11:11:25","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4506"},"modified":"2020-01-08T11:18:36","modified_gmt":"2020-01-08T11:18:36","slug":"agevolazioni-prima-casa-dopo-la-legge-di-stabilita-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2016\/01\/05\/agevolazioni-prima-casa-dopo-la-legge-di-stabilita-2015\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa quando la precedente sta per essere venduta"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/imposta-registro-e1447671292992.jpg\">\u00a0<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA\u00a0 NELLA LEGGE DI\u00a0STABILITA\u2019 2015<\/strong><br \/>\nLa legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto una novit\u00e0 in materia di imposta di registro e precisamente la possibilit\u00e0 di usufruire delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa anche nell\u2019ipotesi in cui l\u2019acquirente sia titolare del diritto di propriet\u00e0 , usufrutto uso ed abitazione di altra casa di abitazione, ma che sia in procinto di alienarla entro un anno.<br \/>\nIl nuovo comma 4 bis che \u00e8 stato aggiunto all\u2019art.1 della tabella allegata al d.p.r. n.131\/1986, consente ora di acquistare un\u2019abitazione con l\u2019aliquota agevolata del 2% relativa all\u2019imposta di registro, anche se si \u00e8 titolari, anche per quote ed anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni \u201cprima casa\u201d; a patto per\u00f2 che l\u2019altra casa di abitazione precedentemente acquistata sia alienata entro un anno dall\u2019acquisto agevolato.<br \/>\nMentre precedentemente all\u2019entrata in vigore di questa norma ( 1\u00b0 gennaio 2016 ) non era possibile godere delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa qualora si fosse proprietari o titolari di un diritto reale su un\u2019abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, ora ci\u00f2 \u00e8 divenuto possibile.<br \/>\nPertanto l\u2019agevolazione in questione in seguito alla modifica apportata al Testo Unico sull\u2019imposta di registro pu\u00f2 essere ottenuta con l\u2019applicazione dell&#8217;imposta agevolata del\u00a02% oltre che nei casi gi\u00e0 regolati dalla normativa in materia di imposta di registro ( lettere a, b, c della nota II bis)\u00a0anche in una ulteriore ipotesi che si configura qualora ricorrano le seguenti condizioni :<br \/>\n1 \u2013 l&#8217;immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l&#8217;acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall&#8217;acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l&#8217;acquirente svolge la propria attivit\u00e0 ovvero, se trasferito all&#8217;estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l&#8217;attivit\u00e0 il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l&#8217;acquirente sia cittadino italiano emigrato all&#8217;estero, che l&#8217;immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;<br \/>\n2 &#8211; non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abita zione nel territorio del comune in cui \u00e8 situato l&#8217;immobile da acquistare;:<br \/>\n3 &#8211; non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le dette agevolazioni o qualora questa ultima condizione\u00a0 non sia esistente al momento dell\u2019atto di acquisto essa si verifichi entro un anno dal detto nuovo acquisto .<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tale nuova disciplina deve ritenersi estensibile anche alle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa assoggettate non ad imposta di registro ma ad imposta sul valore aggiunto in virt\u00f9 del richiamo contenuto nel d.p.r. n. 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Questa novit\u00e0 introdotta dalla legge di stabilit\u00e0 produce i suoi effetti anche in materia di imposta sostitutiva a cui vengono assoggettati i mutui fondiari stipulati per l&#8217;acquisto di in immobile a destinazione abitativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">L&#8217;aliquota dello 0,25% \u00e8 infatti riservata ai solo mutui contratti per l&#8217;acquisto di un abitazione per il quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis dell&#8217;art.1 della tariffa parte I allegato A al d. p.r. n.131\/1986.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">In virt\u00f9 del richiamo alla norma del testo unico dell&#8217;imposta di registro come modificata dalla legge di stabilit\u00e0 si pu\u00f2 affermare che tale aliquota dello 0,25% sar\u00e0 applicabile anche alla nuova ipotesi prevista dal comma 4 bis.<br \/>\nPer comodit\u00e0 si riporta qui in calce il nuovo testo dell\u2019art.1 della tabella allegata al T.U. n.131\/1986<br \/>\nArticolo 1<br \/>\n1. Atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 e i trasferimenti coattivi 9%<br \/>\nSe il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%<br \/>\n( omissis )<br \/>\nNote:<br \/>\nI)<br \/>\nII)<br \/>\nII-bis) 1. Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda propriet\u00e0, dell&#8217;usufrutto, dell&#8217;uso e dell&#8217;abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:<br \/>\na) che l&#8217;immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l&#8217;acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall&#8217;acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l&#8217;acquirente svolge la propria attivit\u00e0 ovvero, se trasferito all&#8217;estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l&#8217;attivit\u00e0 il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l&#8217;acquirente sia cittadino italiano emigrato all&#8217;estero, che l&#8217;immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove \u00e8 ubicato l&#8217;immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall&#8217;acquirente nell&#8217;atto di acquisto;<br \/>\nb) che nell&#8217;atto di acquisto l&#8217;acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui \u00e8 situato l&#8217;immobile da acquistare;<br \/>\nc) che nell&#8217;atto di acquisto l&#8217;acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all&#8217;articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all&#8217;articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all&#8217;articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all&#8217;articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all&#8217;articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all&#8217;articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all&#8217;articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all&#8217;articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l&#8217;effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell&#8217;atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.<br \/>\n3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l&#8217;acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell&#8217;immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unit\u00e0 immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C\/2, C\/6 e C\/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell&#8217;acquisto agevolato.<br \/>\n4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonch\u00e9 una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto, l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l&#8217;imposta calcolata in base all&#8217;aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota agevolata, nonch\u00e9 irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell&#8217;articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall&#8217;alienazione dell&#8217;immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all&#8217;acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale<br \/>\n4-bis. L&#8217;aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l&#8217;acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell&#8217;immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest&#8217;ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell&#8217;atto. In mancanza di detta alienazione, all&#8217;atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4506\" data-postid=\"4506\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4506 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA\u00a0 NELLA LEGGE DI\u00a0STABILITA\u2019 2015 La legge n.208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto una novit\u00e0 in materia di imposta di registro e precisamente la possibilit\u00e0 di usufruire delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa anche nell\u2019ipotesi in cui l\u2019acquirente sia titolare del diritto di propriet\u00e0 , usufrutto uso ed abitazione di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4414,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,37,41],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4506"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4506"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4506\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4707,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4506\/revisions\/4707"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}