{"id":4582,"date":"2016-08-04T16:22:26","date_gmt":"2016-08-04T16:22:26","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4582"},"modified":"2019-02-01T17:23:15","modified_gmt":"2019-02-01T17:23:15","slug":"credito-di-imposta-a-catena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2016\/08\/04\/credito-di-imposta-a-catena\/","title":{"rendered":"CREDITO DI IMPOSTA A CATENA"},"content":{"rendered":"<p>Il 3 febbraio 2016 con la sentenza n.2072\u00a0la Corte di Cassazione ha affermato un principio che se confermato e recepito in futuro dall&#8217;Agenzia delle Entrate potrebbe portare ad un risparmio fiscale in tutte le ipotesi di vendite e riacquisti a catena.<\/p>\n<p>Il contribuente sosteneva la legittimit\u00e0 dell&#8217;utilizzo &#8221;\u00a0delle agevolazioni fiscali previste per l&#8217;acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 portando in detrazione il credito di imposta gi\u00e0 usufruito per l&#8217;acquisto di un secondo immobile, successivo all&#8217;acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all&#8217;erario in conseguenza di un <strong>terzo successivo acquisto di altro immobile<\/strong>, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. &#8221;<\/p>\n<p>Tale impostazione\u00a0\u00e8 stata\u00a0accettata dalla Ctr competente\u00a0 affermando\u00a0la legittimit\u00e0 della ricostruzione del contribuente secondo la quale\u00a0un&#8217;imposta pagata fosse portata in detrazione pi\u00f9 volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare pi\u00f9 volte molteplici debiti d&#8217;imposta.<\/p>\n<p>Tant&#8217;\u00e8 che la Suprema Corte ha affermato che &#8221; <strong>Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente pretende di avvalersi di un credito di imposta di Euro 918,22, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non gi\u00e0 con il pagamento della somma ma in virt\u00f9 di utilizzo di altro credito d&#8217;imposta relativo al precedente acquisto. <\/strong>L&#8217;interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l&#8217;acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi pi\u00f9 volte sempre del medesimo credito d&#8217;imposta, anche qualora quest&#8217;ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l&#8217;immobile acquistato per acquistarne altro pi\u00f9 adatto alle mutate condizioni personali o familiari&#8221;<\/p>\n<p>Vediamo di inquadrare la fattispecie decisa dalla sentenza.<\/p>\n<p>La normativa del Testo unico in materia di imposta di registro laddove disciplina le agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa di abitazione, impone di non alienare l&#8217;immobile oggetto di acquisto\u00a0per un periodo di cinque anni pena la decadenza dalle stesse agevolazioni.<\/p>\n<p><strong>Il divieto di alienazione quinquennale<\/strong> viene poi superato e la decadenza pu\u00f2 essere evitata qualora chi l&#8217;ha effettuata <strong>entro l&#8217;anno<\/strong> dalla vendita<strong> riacquisti<\/strong> un &#8216;altra abitazione destinandola a propria abitazione principale.<\/p>\n<p>In questa ipotesi in capo all&#8217;acquirente ed al momento del <strong>riacquisto<\/strong> sorger\u00e0 un credito pari all&#8217;imposta pagata per effettuare il primo acquisto ;<\/p>\n<p>credito che potr\u00e0 essere utilizzato tanto in detrazione dell&#8217;imposta di registro relativa al<strong> riacquisto<\/strong> medesimo che in maniere diverse successivamente all&#8217;atto.<\/p>\n<p>La misura del credito non potr\u00e0 poi eccedere l&#8217;importo dell&#8217;imposta dovuta per il <strong>riacquisto<\/strong>.<\/p>\n<p>Facciamo un esempio:<\/p>\n<p>1 &#8211; Tizio acquista un&#8217;abitazione con agevolazioni prima casa e paga per imposta di registro euro 1500.<\/p>\n<p>Rivende l&#8217;immobile dopo quattro anni e provvede a riacquistare un&#8217;altra abitazione\u00a0entro l&#8217;anno successivo.<\/p>\n<p>Per il <strong>riacquisto<\/strong> l&#8217;imposta dovuta \u00e8 di euro 2000, pertanto sottraendo il credito di euro 1500 dovr\u00e0 versare per la nuova compravendita solo euro 500 per imposta di registro.<\/p>\n<p><em>IMPOSTA DOVUTA EURO 2000 <\/em><\/p>\n<p>SOTTRAZIONE DEL PRIMO CREDITO 2000-1500 =500<\/p>\n<p>2 &#8211; Nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso soggetto provveda poi a rivendere nel quinquennio\u00a0 lo stesso immobile oggetto del riacquisto\u00a0 (quinquennio che decorre dalla data riacquisto) eviter\u00e0 nuovamente la decadenza delle agevolazioni riacquistando un&#8217;abitazione nuovamente entro l&#8217;anno successivo.<\/p>\n<p>Per il <strong>secondo riacquisto<\/strong> dovrebbe versare euro 2500 per imposta di registro agevolata.<\/p>\n<p>Ma anche qui ha maturato un nuovo credito di imposta.<\/p>\n<p>A\u00a0quanto ammonta il credito di imposta utilizzabile per il\u00a0secondo riacquisto ?<\/p>\n<p>Ammonta a\u00a0quanto <strong>effettivamente versato<\/strong> per il primo riacquisto , vale a dire euro 500\u00a0 ( 2500-2000) o quanto <strong>avrebbe dovuto versare<\/strong> non considerando il precedente credito <strong>gi\u00e0 utilizzato<\/strong> vale a dire euro 2500 ?<\/p>\n<p>Questo \u00e8 il caso affrontato dalla Corte di Cassazione che \u00e8 stato deciso affermando che il credito per il secondo riacquisto \u00e8 pari all&#8217;imposta da versare per il primo riacquisto ante la detrazione effettuata per il precedente credito.<\/p>\n<p>Cio\u00e8 viene detratto l&#8217;intero importo dell&#8217;imposta del precedente acquisto anche se il versamento effettuato\u00a0era stato minore per l&#8217;operare del precedente credito che aveva ridotto l&#8217;ammontare dovuto.<\/p>\n<p>IMPOSTA PER IL SECONDO RIACQUISTO EURO 2500<\/p>\n<p>CREDITO EURO 2000<\/p>\n<p>DA VERSARE EURO 500<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4582\" data-postid=\"4582\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4582 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 3 febbraio 2016 con la sentenza n.2072\u00a0la Corte di Cassazione ha affermato un principio che se confermato e recepito in futuro dall&#8217;Agenzia delle Entrate potrebbe portare ad un risparmio fiscale in tutte le ipotesi di vendite e riacquisti a catena. 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