{"id":4619,"date":"2017-01-30T14:52:32","date_gmt":"2017-01-30T14:52:32","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4619"},"modified":"2020-01-08T11:12:26","modified_gmt":"2020-01-08T11:12:26","slug":"nuova-circolare-dellagenzia-delle-entrate-sulla-decadenza-dalla-agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2017\/01\/30\/nuova-circolare-dellagenzia-delle-entrate-sulla-decadenza-dalla-agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa\/","title":{"rendered":"Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla decadenza dalla agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa"},"content":{"rendered":"<p>Con la risoluzione n.13\/E\u00a0 del 26 gennaio 2017 l&#8217;Agenzia delle Entrate\u00a0esclude la decadenza dalla agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa previste in materia di imposta di registro dall&#8217;articolo 1 della\u00a0tabella allegata, quando dopo aver ceduto nel quinquennio l&#8217;abitazione acquistata fruendo del regime agevolato entro l&#8217;anno successivo <em><strong>si proceda alla costruzione di una nuova abitazione su un\u00a0terreno\u00a0di propria propriet\u00e0 \u00a0anche se acquistato precedentemente<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p>La fattispecie \u00e8 quella di colui che acquista un&#8217;abitazione richiedendo le agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa previste dal Testo Unico in materia di imposta di registro .<\/p>\n<p>La normativa del T.U. nell&#8217;ipotesi di vendita del bene acquistato con agevolazioni nel quinquennio prevede la decadenza dalle agevolazioni ottenute, a meno che lo stesso soggetto che ha ceduto l&#8217;immobile provveda a riacquistarne un altro destinato ugualmente ad abitazione ( questa volta principale)\u00a0entro un anno.<\/p>\n<p>Fino alla risoluzione del 26 gennaio l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l&#8217;agevolazione potesse essere mantenuta qualora il soggetto che ha effettuato la cessione infraquinquennale provvedesse ad edificare un&#8217; abitazione in cui trasferisse la residenza su un terreno acquistato dopo la cessione.<\/p>\n<p>Ora l&#8217;Agenzia delle Entrate estende il mantenimento dell&#8217;agevolazione anche all&#8217;ipotesi dell&#8217;edificazione entro l&#8217;anno successivo su\u00a0un\u00a0terreno di cui si fosse proprietari precedentemente alla cessione infraquinquennale<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RISOLUZIONE N. 13\/2017<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Roma, 26\/01\/2017<\/p>\n<p><em>OGGETTO<\/em>: <em>Permanenza dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d in caso di vendita<\/em><\/p>\n<p>infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno gi\u00e0 di<\/p>\n<p>propriet\u00e0 di un immobile da adibire ad abitazione principale<\/p>\n<p>(Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del<\/p>\n<p>1986)<\/p>\n<p>La Nota II-<em>bis <\/em>dell\u2019articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l\u2019imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. <em>\u201cprima casa\u201d <\/em>prevede che <em>\u201cIn caso di \u2026 trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonch\u00e9 una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte\u201d. <\/em><\/p>\n<p>La disposizione in esame prevede altres\u00ec che \u201c<em>Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall\u2019alienazione dell&#8217;immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all\u2019acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il legislatore ha dunque stabilito che il trasferimento dell\u2019immobile acquistato usufruendo dell\u2019agevolazione c.d. \u201c<em>prima casa<\/em>\u201d, prima che siano decorsi cinque anni dall\u2019acquisto agevolato, comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che il contribuente entro un anno dall\u2019alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio proceda all\u2019acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.<\/p>\n<p>Al riguardo, con diversi documenti di prassi (si veda la risoluzione n. 44\/E Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione del 16 marzo 2004 e la circolare n. 38\/E del 12 agosto 2005) \u00e8 stato precisato che la decadenza dal beneficio \u00e8 impedita anche nel caso in cui il contribuente provveda all\u2019acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale. In particolare, nella circolare n. 38\/E del 2005 si legge che \u201c\u2026 <em>per conservare l\u2019agevolazione in commento, \u00e8 necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un <em>fabbricato <\/em>\u201cnon di lusso\u201d <em>da adibire ad abitazione principale<\/em>. <em>In conclusione, come<\/em><\/em><\/p>\n<p>gi\u00e0 detto nella risoluzione 44\/E del 2004 richiamata, si ricorda che il diritto alla agevolazione in esame non viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti \u00e8 sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cio\u00e8 che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unit\u00e0 e che sia ultimata la copertura (art. 2645-bis, comma 6, c.c.)\u201d. Risultano pendenti in giudizio alcune controversie nelle quali i contribuenti sostengono che l\u2019effetto impeditivo della decadenza dall\u2019agevolazione si verifica anche nella diversa ipotesi di edificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale su di un terreno di cui il contribuente sia gi\u00e0 proprietario.<\/p>\n<p>Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 novembre 2015, n. 24253 dopo aver precisato che <em>\u201c\u2026 rientra nella suddetta fattispecie di esonero dalla causa di decadenza anche l&#8217;acquisto a titolo originario, per accessione al terreno di propriet\u00e0 del contribuente, dell&#8217;immobile la cui realizzazione questi abbia affidato in appalto, in quanto ci\u00f2 che conta \u00e8 solo che nel nuovo immobile si costituisca <em>l&#8217;abitazione principale\u201d, <\/em>ha puntualizzato che <em>\u201cun&#8217;interpretazione estensiva della<\/em><\/em><\/p>\n<p>norma \u00e8 stata poi fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate (Ris. n. 44\/E del 16 <em>marzo 2004), per la quale non determina la decadenza dal bonus fiscale <\/em>\u201cprima casa\u201d <em>l&#8217;acquisto, entro un anno dall&#8217;alienazione dell&#8217;immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale. <em>In proposito deve subito rilevarsi come tale termine integri\u00a0 semplicemente un <\/em>dies ad quem<em>, senza che sia invece fissato il <\/em>dies a quo<em>, con la conseguenza che la conclusione dovrebbe restare ferma anche nell&#8217;ipotesi in cui il contribuente fosse gi\u00e0 in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente mmobile, un <em>fabbricato utilizzabile come abitazione principale.\u201d <\/em>(in senso conforme anche Cass. sentenza del 12 marzo 2015, n. 8847.<\/em><\/em><\/p>\n<p>La Corte di legittimit\u00e0, dunque, ha ritenuto che ci\u00f2 che rileva al fine di<\/p>\n<p>impedire la decadenza dall\u2019agevolazione cd. <em>\u201cprima casa\u201d <\/em>sia la edificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale del precedente immobile.<\/p>\n<p>La Suprema Corte ha inteso precisare invero che non assume rilevanza il momento di acquisizione del terreno sul quale dovr\u00e0 sorgere l\u2019immobile da adibire ad abitazione principale, ritenendo sufficiente, affinch\u00e9 il contribuente conservi i benefici fiscali previsti per l\u2019acquisto della cd. \u201cprima casa\u201d, che \u201c<em>entro un anno dall&#8217;alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di <em>adibirvi effettivamente la propria abitazione principale\u00a0 (<\/em>1)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Detti principi sono stati ribaditi ulteriormente nelle recenti sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre 2016 e n. 13550 del 1\u00b0 luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha ribadito che \u201c<em>deve ritenersi che abbia soddisfatto l&#8217;onere di legge il contribuente che, entro un anno dall&#8217;alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ci\u00f2 a prescindere dall&#8217;epoca di acquisto di detto terreno -sia essa anteriore o posteriore all&#8217;alienazione del primo immobile adibito a &#8220;prima casa&#8221; &#8211; ed in virt\u00f9 del principio dell&#8217;accessione di cui all&#8217;art. 934 cod. civ., il<\/em><\/p>\n<p>quale comporta l&#8217;acquisto della propriet\u00e0 della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell&#8217;originario <em>immobile posseduto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di<\/p>\n<p>legittimit\u00e0 si deve quindi ritenere che nel caso in cui venga alienato l\u2019immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo,\u00a0 1 Cassazione, citata sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015 classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 2 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall\u2019alienazione, su di un terreno di cui il contribuente sia gi\u00e0 proprietario al momento dell\u2019alienazione dell\u2019immobile agevolato, costituisca presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.<\/p>\n<p>Ulteriore presupposto \u00e8 costituito dall\u2019utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente, come gi\u00e0 chiarito con circolare n. 31\/E del 7 giugno 20103 e precisato pi\u00f9 volte dalla Corte di Cassazione4. Si invitano le strutture territoriali a riesaminare la controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l\u2019attivit\u00e0 accertativa dell\u2019Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espressi dai giudici di legittimit\u00e0, ad<\/p>\n<p>abbandonare \u2013 con le modalit\u00e0 di rito, tenendo conto dello stato e del grado di<\/p>\n<p>giudizio \u2013 la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Le Direzioni regionali vigileranno affinch\u00e9 i principi enunciati e le istruzioni<\/p>\n<p>fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni<\/p>\n<p>Provinciali e dagli uffici dipendenti.<\/p>\n<p>IL DIRETTORE CENTRALE<\/p>\n<p>Pier Paolo Verna<\/p>\n<p>(Firmato digitalmente)<\/p>\n<p>Un originale del documento \u00e8 archiviato presso la Direzione emittente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4619\" data-postid=\"4619\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4619 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la risoluzione n.13\/E\u00a0 del 26 gennaio 2017 l&#8217;Agenzia delle Entrate\u00a0esclude la decadenza dalla agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa previste in materia di imposta di registro dall&#8217;articolo 1 della\u00a0tabella allegata, quando dopo aver ceduto nel quinquennio l&#8217;abitazione acquistata fruendo del regime agevolato entro l&#8217;anno successivo si proceda alla costruzione di una nuova abitazione su [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4437,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4619"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4705,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619\/revisions\/4705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}