{"id":4635,"date":"2018-06-14T14:31:28","date_gmt":"2018-06-14T14:31:28","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4635"},"modified":"2019-10-26T15:46:55","modified_gmt":"2019-10-26T15:46:55","slug":"ancora-sul-prezzo-massimo-di-cessione-giugno-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2018\/06\/14\/ancora-sul-prezzo-massimo-di-cessione-giugno-2018\/","title":{"rendered":"Prezzo massimo di cessione CAPITOLO TERZO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/cassazione1.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4288\" src=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/cassazione1-300x200.jpg\" alt=\"cassazione1\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/cassazione1-300x200.jpg 300w, https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/cassazione1-1024x683.jpg 1024w, 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ex lege n.865\/1971.<\/p>\n<p>Dalla nullit\u00e0, secondo un corredo di argomentazioni gi\u00e0 collaudato, si giunge alla sostituzione della clausola relativa al prezzo dichiarata nulla con il prezzo massimo dell&#8217;immobile venduto o promesso in vendita .<\/p>\n<p>Pi\u00f9 interessante \u00e8 invece l&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma sez X in data 17 aprile 2018<\/p>\n<p>Questa ordinanza affronta un problema che si \u00e8 venuto a porre di frequente.<\/p>\n<p>Gli acquirenti degli immobili soggetti al vincolo del prezzo massimo che sono stati acquistati a prezzo libero di mercato fino al settembre 2015 , preferiscono di gran lunga andare a richiedere al loro venditore la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo massimo, in quanto, soprattutto a Roma per vendite non troppo risalenti la cifra \u00e8 pu\u00f2 arrivare a sfiorare le centinaia di migliaia di euro.<\/p>\n<p>Il venditore di fronte\u00a0a tali richieste pu\u00f2 essere costretto a versare cifre quindi molto consistenti di cui non \u00e8 in possesso.<\/p>\n<p>Inoltre per coloro che hanno effettuato le loro vendite anteriormente alla legge del 1998 non vi \u00e8 stata mai la possibilit\u00e0 di affrancare il vincolo del prezzo massimo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 porterebbe ad una ingiustificata diversit\u00e0 di trattamento rispetto a quanti hanno acquistato successivamente con inevitabile violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione.<\/p>\n<p>Nella fattispecie\u00a0decisa dal tribunale di Roma la vendita era stata effettuata per il prezzo di euro 275.000 a fronte di un prezzo massimo di euro \u00a0109.082,55 quale prezzo massimo di cessione.<\/p>\n<p>L&#8217;acquirente aveva pertanto\u00a0richiesto la\u00a0restituzione\u00a0di euro 177.240,84 a fronte di un corrispettivo richiesto dal Comune per l&#8217;affrancazione del vincolo di circa euro 8.000.<\/p>\n<p>Il Tribunale pertanto ravvisando da parte del soggetto acquirente che richiede la restituzione un abuso del diritto respinge la richiesta della somma di euro 177.240,84\u00a0 e condanna il venditore al pagamento del corrispettivo per l&#8217;affrancazione di euro 8.000 pi\u00f9 le spese .<\/p>\n<p>Questo orientamento si basa pertanto sul concetto di abuso del diritto in base al quale colui che esercita un diritto lo deve fare entro i doveri di correttezza e buona fede.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 cio\u00e8 esercitare il suo diritto allo scopo di ottenere un arricchimento ingiustificato con conseguente sproporzionato sacrificio dei diritti della controparte<\/p>\n<p>Pertanto ove l&#8217;acquirente pretenda euro 177.240,84\u00a0\u00a0quando potrebbe conseguire lo stesso risultato, se non una situazione addirittura pi\u00f9 vantaggiosa con l&#8217;affrancazione, che esporrebbe il venditore ad un sacrificio economico di euro 8\/10.000 euro \u00a0, ecco che si configura un abuso del diritto.<\/p>\n<p>Ed il Tribunale ha pertanto correttamente condannato il venditore al pagamento della minore somma.<\/p>\n<p>Pertanto a mio avviso tale pronuncia non si pone in contrasto con il filone giurisprudenziale della suprema Corte , ma in considerazione della facolt\u00e0 dell&#8217;acquirente che ha versato un prezzo maggiore di valersi tanto del diritto alla restituzione dell&#8217;indebito, quanto il diritto al risarcimento del solo prezzo di affrancazione , applica il principio dell&#8217;abuso del diritto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4635\" data-postid=\"4635\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4635 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n.13345\/2018 \u00e8 tornata nuovamente a ribadire i principi gi\u00e0 espressi nel precedente oramai famoso\u00a0a sezioni Unite n.18135 del settembre 2015 Anche in questa ultima sentenza si prende a riferimento la legge n.448\/1998 art.31 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