{"id":4654,"date":"2019-03-22T17:52:52","date_gmt":"2019-03-22T17:52:52","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4654"},"modified":"2019-10-26T15:53:32","modified_gmt":"2019-10-26T15:53:32","slug":"la-legge-sullaffrancazione-del-prezzo-massimo-di-cessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2019\/03\/22\/la-legge-sullaffrancazione-del-prezzo-massimo-di-cessione\/","title":{"rendered":"La legge sull&#8217;affrancazione del prezzo massimo di cessione"},"content":{"rendered":"<p>LEGGE N.136\/2018<\/p>\n<p>Con la legge n.136 del 17 dicembre 2018 \u00e8. stata introdotta una importante modifica alla legge n.448\/1998<\/p>\n<p>Infatti \u00e8 stato modificato l\u2019art.31 della detta legge che aveva innescato la oramai arcinota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di edilizia convenzionata.<\/p>\n<p>Tale sentenza delle Sezioni Unite aveva affermato il principio secondo il quale il vincolo del prezzo massimo di cessione riguardava non solo il primo atto di cessione tra il soggetto realizzatore dell\u2019intervento ed il rimo acquirente, ma anche tutti i successivi trasferimenti dell\u2019immobile configurandosi come onere reale<\/p>\n<p>Il vincolo , ricordiamolo, deriva dall\u2019art.35 della legge n.865\/1971 che al comma 8 lettera e) richiede che nelle convenzioni stipulate dal Comune per le assegnazione di aree comprese in Piani di zona \u00a0vi sia inserita una clausola che determini il prezzo massimo di cessione degli alloggi.<\/p>\n<p>Questa norma riguardava soltanto gli immobili realizzati su aree concesse dal Comune in diritto di superficie, perch\u00e9 al comma 10 dello stesso articolo 35 veniva regolata la cessione in propriet\u00e0<\/p>\n<p>AREE CEDUTE IN DIRITTO DI PROPRIETA\u2019<\/p>\n<p>Per gli immobili realizzati su aree concesse in <u>diritto di propriet\u00e0<\/u> il regime era totalmente diverso in quanto esisteva un divieto di alienazione decennale , terminato il quale il trasferimento poteva avvenire solo in favore di soggetti che avessero i requisiti per acquistare alloggi economici e popolari previa determinazione del corrispettivo dall\u2019ufficio tecnico erariale.<\/p>\n<p>Pertanto non esisteva alcun vincolo circa il prezzo massimo di cessione, ma esistevano vincoli al trasferimento sanzionati da nullit\u00e0 assoluta dell&#8217;intero atto e non dalla solo clausola attinente il prezzo<\/p>\n<p>Questo fino all\u2019entrata in vigore della legge Ferrarini Botta e cio\u00e8 fino al 15 marzo 1992 che aboliva completamente tali limitazioni.<\/p>\n<p>Pertanto per gli immobili realizzati in base alle convenzioni urbanistiche stipulate prima del 15 marzo 1992 venendo meno il divieto, allo stato attuale ritengo che nessun vincolo di prezzo massimo esista per tali alloggi.<\/p>\n<p>Allo stesso modo credo si possa ritenere per le convenzioni stipulate a partire dal 15 marzo 1992 e fino al 1* gennaio 1997 , data in cui \u00e8 entrata in vigore la legge n.662\/1996.<\/p>\n<p>Questa legge ha obbligato i Comuni che intendono stipulare convenzioni che assegnino aree in diritto di propriet\u00e0 ad adeguarsi alle convenzioni ex lege n.10\/1977 ( legge Bucalossi) e ad introdurre un prezzo massimo di cessione degli alloggi.<\/p>\n<p>Con la sanzione della nullit\u00e0 per la pattuizione di un prezzo superiore.<\/p>\n<p>Pertanto a partire dal 1\u00b0 gennaio 1997 per gli alloggi convenzionati ceduti in diritto di propriet\u00e0 viene ad essere imposto un prezzo massimo di cessione al pari di quelli ceduti in propriet\u00e0 superficiaria.<\/p>\n<p>LE MOTIVAZIONI DELLA NUOVA LEGGE<\/p>\n<p>Pertanto si era venuta a determinare una situazione esplosiva tra coloro i quali avevano venduto alloggi al prezzo libero di mercato e coloro i quali li avevano acquistati prima della sentenza della Suprema Corte.<\/p>\n<p>Acquirenti e venditori avevano negoziato un prezzo superiore a quello massimo in perfetta buona fede, in quanto sia loro che il Notaio erano fermamente convinti che la norma sul prezzo massimo si applicasse al solo primo trasferimento tra il soggetto realizzatore dell\u2019intervento ( di solito il costruttore) ed il primo assegnatario.<\/p>\n<p>In questa convinzione sostenuti da alcune rare sentenze e dai pareri scritti dei vari comuni .<\/p>\n<p>Cos\u00ec tale situazione apriva praterie sterminate di contenziosi esponendo tutti coloro che avevano venduto un immobile al prezzo libero di mercato alla restituzione dell\u2019eccedenza rispetto al prezzo massimo in quanto dopo la pronuncia delle Sezioni Unite il prezzo divenuto illegittimo veniva sostituito ex lege \u00a0dal prezzo massimo.<\/p>\n<p>L\u2019intenzione del legislatore \u00e8 chiaramente quella di disinnescare tale bomba giuridica ed evitare il sorgere di decine di migliaia di cause che avrebbero affollato i Tribunali italiani.<\/p>\n<p>Pertanto tale intervento normativo nell\u2019intenzione di chi lo ha ideato deve avere necessariamente effetti retroattivi.<\/p>\n<p>Deve cio\u00e8 far s\u00ec che la convenzione con la quale viene eliminato il prezzo massimo metta la parola fine ai potenziali contenziosi che possano riguardare tutti gli atti di trasferimento dell\u2019immobile affrancato<\/p>\n<p>Cos\u00ec si mette un freno alle richieste di risarcimento e di restituzione di tutti gli acquirenti dello stesso immobile che si siano succeduti nel tempo allorch\u00e8 il nuovo comma 49\u00a0 recita;<\/p>\n<p>\u201c In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49 bis e 49 ter il contratto di trasferimento non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo vincolato.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli di cui ai commi 49 bis e 49 ter \u2026\u2026\u2026..<\/p>\n<p>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell\u2019entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pertanto con effetto retroattivo.<\/p>\n<p>L&#8217;effetto retroattivo era infatti l&#8217;unica soluzione per prevenire una serie infinita di controversie.<\/p>\n<p>E per raggiungere il risultato proposto il legislatore ha concesso la legittimazione a richiedere l\u2019affrancazione a chiunque persona fisica sia portatore di un interesse in tal senso.<\/p>\n<p>Non solo pertanto il titolare attuale del diritto di propriet\u00e0 ( anche superficiaria ) ma anche i titolari precedenti ed i loro eredi.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4654\" data-postid=\"4654\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4654 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE N.136\/2018 Con la legge n.136 del 17 dicembre 2018 \u00e8. stata introdotta una importante modifica alla legge n.448\/1998 Infatti \u00e8 stato 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