{"id":4683,"date":"2019-12-29T16:30:26","date_gmt":"2019-12-29T16:30:26","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4683"},"modified":"2019-12-31T17:20:09","modified_gmt":"2019-12-31T17:20:09","slug":"prezzo-massimo-di-cessione-tribunale-roma-18-12-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2019\/12\/29\/prezzo-massimo-di-cessione-tribunale-roma-18-12-2019\/","title":{"rendered":"PREZZO MASSIMO DI CESSIONE &#8211; TRIBUNALE ROMA  18 12 2019"},"content":{"rendered":"<p>Il 18 dicembre 2019 \u00e8 stata pubblicata la sentenza del Tribunale civile di Roma che si segnala per alcune affermazioni contenute nel provvedimento.<\/p>\n<p>Il caso all&#8217;esame del Tribunale \u00e8 la consueta compravendita tra due persone fisiche di un immobile in diritto di propriet\u00e0 superficiaria in un comparto di edilizia convenzionata ad un prezzo superiore a quello massimo imposto.<\/p>\n<p>Viene proposta\u00a0dall&#8217;acquirente un&#8217;azione per ottener\u00a0la dichiarazione di nullit\u00e0 parziale del contratto circa la clausola di determinazione del prezzo con sostituzione automatica del corrispettivo con quello massimo imposto.( ex art 1419 c.c.)<\/p>\n<p>Come negli altri casi ne segue la richiesta dell&#8217;acquirente di restituzione della parte del prezzo eccedente quella fissata come prezzo massimo, nel solco tracciato dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite della Massima Corte del 2015.<\/p>\n<p>Copione gi\u00e0 visto in molte altre fattispecie portate all&#8217;attenzione dei vari tribunali\u00a0 .<\/p>\n<p>Nel frattempo \u00e8 stata approvata la legge n.136\/2018\u00a0 nel dichiarato intento di evitare infinite controversie in questa spinosa materia.<\/p>\n<p>Tale legge all&#8217; art 25 undecies ha modificato i termini della questione, consentendo a chiunque vi abbia interesse , pertanto anche ai precedenti proprietari o i loro eredi, di chiedere ed ottenere l&#8217;affrancazione dal prezzo massimo di cessione contro il pagamento di una cifra determinata dal Comune.<\/p>\n<p>Non solo, ma\u00a0 con tale legge viene stabilito che in pendenza della rimozione del vincolo\u00a0 , il contratto d trasferimento dell&#8217;immobile non produce effetto circa la parte del prezzo eccedente la cifra imposta come massima , aggiungendo che la relativa pretesa di rimborso dell&#8217;eccedenza si estingue con l&#8217;affrancazione del vincolo.<\/p>\n<p>Infine dispone che la norma ha efficacia retroattiva.<\/p>\n<p>Una norma dirompente che ha buttato all&#8217;aria il solito schema di richiesta della differenza tra prezzo imposto e quello effettivamente versato che aveva ingolosito molti acquirenti.<\/p>\n<p>La sentenza che qui si commenta \u00e8\u00a0tra le prime che affronta la questione facendo applicazione dei principi stabiliti dalla recente normativa.<\/p>\n<p>Il tribunale ha stabilito\u00a0che , avendo\u00a0presentato il cedente\u00a0 al Comune istanza di affrancazione .una volta dichiarato nullo parzialmente il contratto di trasferimento con sostituzione ope legis della clausola del prezzo convenuto con quello imposto, non \u00e8 ammissibile l&#8217;azione dell&#8217;acquirente per la restituzione della parte di corrispettivo eccedente quella imposto come massimo in quanto,\u00a0\u00e8 pendente il procedimento per l&#8217;affrancazione<\/p>\n<p>Ci\u00f2 in quanto per il Tribunale la domanda di affrancazione comporta la non ripetibilit\u00e0 della somma perch\u00e9 l&#8217;accoglimento dell&#8217;affrancazione e la stipula della relativa convenzione con il comune determina retroattivamente l&#8217;estinzione della domanda di restituzione dell&#8217;eccedenza venendo meno il presupposto della illiceit\u00e0 del maggior corrispettivo versato.<\/p>\n<p>Il corrispettivo diviene libero con efficacia retroattiva con estinzione di ogni pretesa della parte acquirente che ha versato il maggior corrispettivo.<\/p>\n<p>Ciliegina sulla torta : viene esclusa la responsabilit\u00e0 del notaio rogante in quanto l&#8217;atto era stato stipulato nella vigenza di un &#8216;opinione giurisprudenziale e prassi comunale che affermava la libera commerciabilit\u00e0 degli alloggi convenzionati dopo la prima cessione, cio\u00e8 ante la famosa sentenza delle Sezioni unite della suprema Corte del 2015<\/p>\n<p>Una riflessione :<\/p>\n<p>la nullit\u00e0 parziale diviene inefficacia in seguito alla presentazione della richiesta di affrancazione dal prezzo massimo.<\/p>\n<p>La stipula della convenzione con il Comune che elimina il prezzo massimo determina il venire meno di qualsiasi pretesa restitutoria dell&#8217;acquirente.<\/p>\n<p>Questo il ragionamento del Tribunale che lascia per\u00f2 qualche interrogativo .<\/p>\n<p>Non sarebbe pi\u00f9 corretto sostenere che la norma della nuova legge consente alla richiesta di affrancazione di riqualificare il maggior prezzo convenuto come solo inefficace fino all&#8217;affrancazione eliminando la causa di nullit\u00e0?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4683\" data-postid=\"4683\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4683 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 18 dicembre 2019 \u00e8 stata pubblicata la sentenza del Tribunale civile di Roma che si segnala per alcune affermazioni contenute nel provvedimento. Il caso all&#8217;esame del Tribunale \u00e8 la consueta compravendita tra due persone fisiche di un immobile in diritto di propriet\u00e0 superficiaria in un comparto di edilizia convenzionata ad un prezzo superiore a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4414,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,50],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4683"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4683"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4683\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4692,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4683\/revisions\/4692"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}