{"id":4693,"date":"2019-12-31T17:24:39","date_gmt":"2019-12-31T17:24:39","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4693"},"modified":"2019-12-31T19:01:09","modified_gmt":"2019-12-31T19:01:09","slug":"agevolazioni-per-acquisto-di-fabbricati-da-ricostruire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2019\/12\/31\/agevolazioni-per-acquisto-di-fabbricati-da-ricostruire\/","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DI FABBRICATI DA RICOSTRUIRE"},"content":{"rendered":"<p>Nell&#8217;anno 2019 si segnala la nuova normativa volta a incentivare il settore dell&#8217;edilizia attraverso una tassazione agevolata degli atti trasferimento di fabbricati destinati alla demolizione per consentirne la ricostruzione e vendita-<\/p>\n<p>Infatti l&#8217;articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (&#8220;Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi&#8221;), convertito in\u00a0 legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce: &#8220;Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari qualora l&#8217;alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l&#8217;imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonch\u00e9 una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altres\u00ec dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo&#8221; .<\/p>\n<p><strong>Si segnalano due risposte ad interpello dell&#8217;Agenzia delle Entrate che hanno chiarito alcuni aspetti di tale agevolazione.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Prima<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Risposta n. 515<\/p>\n<p>OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212- agevolazioni previste\u00a0dall&#8217;art. 7, del d.l. n. 34 del 2019 e dall&#8217;art. 16, co. 1-septies del d.l. n.63 del 2013<\/p>\n<p>Con l&#8217;istanza di interpello specificata in oggetto, e&#8217; stato esposto il seguente<\/p>\n<p>QUESITO<\/p>\n<p>La ALFA societ\u00e0 cooperativa (di seguito &#8220;Istante&#8221;) rappresenta che intende\u00a0acquistare un edificio residenziale composto da pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari e realizzato\u00a0anteriormente al 01\/09\/1967.<br \/>\nEvidenzia che tale edificio era stato in precedenza alienato dalla proprietaria alla\u00a0societ\u00e0 BETA s.r.l. (di seguito &#8220;Societ\u00e0&#8221;), la quale aveva ottenuto nel mese di (&#8230;) il\u00a0rilascio di un permesso di costruire n. 12345 per la &#8220;Ricomposizione ed ampliamento\u00a0di un edificio residenziale&#8221;.<br \/>\nIn particolare, il progetto prevedeva &#8220;la redistribuzione della volumetria\u00a0esistente, e del relativo ampliamento assentito, mediante la demolizione di tutto il\u00a0compendio immobiliare a tutt&#8217;oggi esistente&#8221;.<br \/>\nLa Societ\u00e0 avviava quindi i lavori, realizzando le fondamenta ed il piano\u00a0interrato delle cinque unit\u00e0 immobiliari previste dal progetto approvato, nonch\u00e9 il\u00a0frazionamento dei mappali.<br \/>\nTuttavia, con sentenza n. (&#8230;), il Tribunale di (&#8230;) dichiarava il fallimento della\u00a0predetta societ\u00e0 e, con successiva sentenza n. (&#8230;), accertava l&#8217;inefficacia della\u00a0compravendita stipulata con l&#8217;originaria proprietaria.<br \/>\nL&#8217;interpellante, interessata ad acquistare il compendio in questione ed a\u00a0proseguire gli interventi iniziati dalla societ\u00e0 dichiarata fallita, chiede se siano\u00a0applicabili le agevolazioni previste dall&#8217;art. 7, del d.l. n. 34 del 2019 e dall&#8217;art. 16, co.\u00a01-septies del d.l. n. 63 del 2013.<\/p>\n<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<\/p>\n<p>L&#8217;Istante evidenzia che l&#8217;acquisto degli immobili in questione avverr\u00e0 entro il\u00a031\/12\/2021 e l&#8217;esecuzione dei lavori assentiti entro i successivi dieci anni, per poi\u00a0procedere all&#8217;assegnazione ai soci entro diciotto mesi dalla conclusione degli stessi.<br \/>\nPrecisa che gli immobili ricostruiti conseguiranno la classe energetica A o\u00a0superiore, ed una riduzione del rischio sismico di almeno due classi.<br \/>\nL&#8217;istante rileva, inoltre, che &#8220;la ricostruzione non avverrebbe nel rispetto della\u00a0sagoma originaria e della relativa area di sedime, caratterizzandosi l&#8217;intervento in\u00a0questione per una redistribuzione della volumetria esistente (&#8230;) e, quindi<br \/>\ndell&#8217;ampliamento assentito, su 5 unit\u00e0 abitative costituenti un condominio orizzontale<br \/>\n&#8220;. Posto che l&#8217;aumento volumetrico \u00e8 stato autorizzato dal Comune di (&#8230;) in\u00a0conformit\u00e0 alle norme urbanistiche vigenti (Piano Casa), l&#8217;istante ritiene che ci\u00f2 non\u00a0comporti la realizzazione di una nuova costruzione, &#8220;ma piuttosto (..) un intervento di\u00a0ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente&#8221;.<br \/>\nSottolinea, a tal proposito, come l&#8217;art. 16, co. 1-septies del d.l. n. 63 del 2013,\u00a0anche nel testo modificato dall&#8217;art. 8 del d.l. n. 34 del 2019, preveda la possibilit\u00e0 di\u00a0aumentare la volumetria rispetto al preesistente, senza specificare come la stessa debba<br \/>\nessere redistribuita.<\/p>\n<p>Per le ragioni sopra esposte, l&#8217;Istante ritiene che sussistano i presupposti per\u00a0applicare le disposizioni agevolative di cui all&#8217;art. 7, del d.l. n. 34 del 2019 ed all&#8217;art.\u00a016, co. 1-septies sopra citato.<\/p>\n<p>PARERE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (&#8220;Misure urgenti di crescita\u00a0economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi&#8221;), convertito con\u00a0modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che: &#8220;Sino al 31 dicembre\u00a02021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di\u00a0ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 del<br \/>\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i\u00a0successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche\u00a0con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle\u00a0vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi<br \/>\nprevisti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni\u00a0legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della\u00a0Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa\u00a0antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano<br \/>\nalla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari\u00a0qualora l&#8217;alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato,\u00a0si applicano l&#8217;imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa\u00a0di euro 200 ciascuna.<br \/>\nNel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel\u00a0termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella\u00a0misura ordinaria, nonch\u00e9 una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono\u00a0altres\u00ec dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di<br \/>\ncui al primo periodo&#8221; .<\/p>\n<p>Tale disposizione prevede, quindi, che le imposte di registro, ipotecaria e<br \/>\ncatastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti<br \/>\ncondizioni:<br \/>\n&#8211; l&#8217;acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che<br \/>\nsvolgono attivit\u00e0 di costruzione o ristrutturazione di edifici;<br \/>\n&#8211; l&#8217;acquisto deve avere come oggetto un &#8220;intero fabbricato&#8221; indipendentemente<br \/>\ndalla natura dello stesso.<br \/>\nIl soggetto che acquista l&#8217;intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di<br \/>\nacquisto deve provvedere:<br \/>\n&#8211; alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione<br \/>\nvolumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,<br \/>\n&#8211; ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e<br \/>\nrisanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall&#8217;art. 3,<br \/>\ncomma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001.<br \/>\nIn entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato<br \/>\ndeve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi\u00a0energetiche NZEB (&#8220;Near Zero Energy Building&#8221;), A o B;<br \/>\n&#8211; all&#8217;alienazione delle unit\u00e0 immobiliari il cui volume complessivo superi il 75\u00a0per cento del volume dell&#8217;intero fabbricato.<br \/>\nQualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali \u00e8\u00a0stata concessa l&#8217;agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro,\u00a0ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l&#8217;applicazione della\u00a0sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.<br \/>\nConsiderato che la norma intende agevolare i trasferimenti di interi fabbricati, a\u00a0favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, si rammenta che\u00a0nella definizione di imprese costruttrici, rientrano, tra l&#8217;altro, le cooperative edilizie che<br \/>\ncostruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri<br \/>\nsoci (cfr. circolare n. 18\/E del 29 maggio 2013).<br \/>\nPer le suesposte motivazioni, nel rispetto delle condizioni sopra illustrate, si\u00a0ritiene che l&#8217;Istante possa applicare la disposizione agevolativa di cui al citato articolo\u00a07 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in ordine alla fattispecie ivi descritta.<br \/>\nIn relazione al secondo quesito, si rappresenta che il comma 1-septies dell&#8217;art. 16\u00a0del decreto legge n. 63 del 2013, inserito dall&#8217;art. 46-quater del decreto legge n. 50 del\u00a02017 (convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 e successivamente\u00a0modificato dall&#8217;art. 8, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) prevede che\u00a0&#8220;qualora gli interventi di cui al comma 1-quater (del medesimo art. 16) siano<br \/>\nrealizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (&#8230;)<br \/>\nmediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio\u00a0sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all&#8217;edificio preesistente, ove le\u00a0norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o\u00a0ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di<br \/>\nconclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell&#8217;immobile, le detrazioni<br \/>\ndall&#8217;imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater\u00a0spettano all&#8217;acquirente delle unit\u00e0 immobiliari, rispettivamente nella misura del 75\u00a0per cento e dell&#8217;85 per cento del prezzo della singola unit\u00e0 immobiliare, risultante<br \/>\nnell&#8217;atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di\u00a0spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliare&#8221;.<br \/>\nLa norma in commento (comma 1-septies dell&#8217;art. 16 ), in vigore fino al 31<br \/>\ndicembre 2021, \u00e8 inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. &#8220;Sisma<br \/>\nbonus&#8221; (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo art. 16) e si riferisce espressamente<br \/>\nagli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi<br \/>\nall&#8217;adozione di misure antisismiche di cui all&#8217;art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir,<br \/>\neseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati &#8211; anche con\u00a0variazione volumetrica rispetto all&#8217;edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle\u00a0norme urbanistiche &#8211; e che determinino il passaggio ad una o a due classi inferiori di\u00a0rischio sismico.<\/p>\n<p>Effettuata una rapida sintesi del quadro normativo, si precisa che la disciplina di\u00a0riferimento generale \u00e8 l&#8217;art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR, che qualifica\u00a0agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di\u00a0edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento\u00a0alle norme del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29\/E del 18 settembre<br \/>\n2013).<br \/>\nIn particolare, ai sensi del comma 1-sexies.1 del citato art. 16 &#8220;le detrazioni di\u00a0cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le\u00a0case popolari [&#8230;] nonch\u00e9 dalle cooperative di abitazione a propriet\u00e0 indivisa per\u00a0interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai<br \/>\npropri soci&#8221;.<br \/>\nNe consegue che nell&#8217;ipotesi di cooperativa a propriet\u00e0 &#8220;indivisa&#8221;, la detrazione\u00a0de qua spetta alla societ\u00e0 cooperativa mentre nell&#8217;ipotesi di cooperativa a propriet\u00e0\u00a0&#8220;divisa&#8221; i soci, in quanto\u00a0assegnatari dell&#8217;immobile, hanno diritto alla detrazione per le\u00a0spese da loro sostenute in qualit\u00e0 di possessori (da ultimo, cfr. circ. n. 13\/E del 2019,pag. 235).<br \/>\nDetti soci, nel rispetto dei requisiti richiesti, potranno, eventualmente, fruire\u00a0delle altre agevolazioni previste per gli interventi antisismici ai sensi dell&#8217;art. 16 del\u00a0citato decreto legge n. 63 del 2013.<\/p>\n<p>IL DIRETTORE CENTRALE<br \/>\n(firmato digitalmente)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>SECONDA RISPOSTA<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Risposta n. 511<\/p>\n<p>OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 articolo 7 del decreto legge\u00a030 aprile 2019, n. 34 &#8211; applicazione dell&#8217;imposta di registro, ipotecaria e\u00a0catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi\u00a0fabbricati, a favore di imprese di\u00a0 costruzione<\/p>\n<p>Con l&#8217;istanza di interpello specificata in oggetto, e&#8217; stato esposto il seguente<\/p>\n<p>QUESITO<\/p>\n<p>La societ\u00e0 istante intende acquistare immobili ubicati nel Comune di (&#8230;),\u00a0costituiti da terreni (con soprastanti fabbricati).<br \/>\nSu detti terreni insistono fabbricati industriali dismessi in pessimo stato di\u00a0conservazione e fabbricati abitativi.<br \/>\nIn data 11\/22\/1234, l&#8217;istante ha presentato al Comune di (&#8230;) un progetto per\u00a0l&#8217;utilizzazione edificatoria dei terreni di cui sopra compresa la demolizione dei suddetti\u00a0fabbricati nonch\u00e9 la ricostruzione di fabbricati conformi alla normativa antisismica e<br \/>\ndi classe energetica &#8220;A&#8221; o &#8220;B&#8221;.<br \/>\nSuccessivamente \u00e8 stato stipulato un preliminare di compravendita tra l&#8217;istante\u00a0(per tale atto parte venditrice) e la societ\u00e0 ALFA (per tale atto parte acquirente), in cui\u00a0la promittente venditrice dichiara che le norme attuali consentono l&#8217;edificazione di una\u00a0unit\u00e0 immobiliare con destinazione commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti<br \/>\nalimentari e non.<br \/>\nLa promittente venditrice si impegna a presentare richiesta di permesso di\u00a0costruire per la realizzazione di un fabbricato per la vendita al dettaglio di prodotti\u00a0alimentari e non, secondo il progetto predisposto dalla promittente venditrice su\u00a0precise indicazioni della promissaria acquirente, ALFA, e (come meglio indicato in\u00a0seguito) che rispetta appieno le caratteristiche indicate dal decreto legge 30 aprile<br \/>\n2019, n. 34, impegnandosi altres\u00ec a ritirare il permesso di costruire con spese ed oneri\u00a0a proprio carico.<br \/>\nLa promissaria acquirente intende acquistare detta area edificabile per costruire o\u00a0far costruire una unit\u00e0 immobiliare per attivarvi un esercizio commerciale per la\u00a0vendita di prodotti alimentari e non, su una superficie di vendita autorizzata di almeno\u00a0mq 1383 oltre ad area da destinarsi a magazzino e servizi, di almeno mq 403 e ad area<br \/>\nesterna di mq 5734, da adibirsi a parcheggio esclusivo e viabilit\u00e0 interna avente\u00a0accesso autorizzato, rispettando il dettato normativo.<br \/>\nLa parte venditrice precisa che parte degli immobili di cui alla futura vendita\u00a0saranno dalla stessa alienati previa esecuzione delle opere di urbanizzazione e\u00a0demolizione dei fabbricati esistenti.<br \/>\nCon riferimento alla situazione sopra descritta, l&#8217;istante chiede chiarimenti in\u00a0merito all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019, tenendo conto\u00a0sia di quanto indicato nella relazione illustrativa che in atti parlamentari, ove si\u00a0prospetta, per il comparto edile, una agevolazione fiscale con una ricaduta positiva per<br \/>\n&#8220;una effettiva rigenerazione del territorio&#8221; e vi sia una prospettiva concreta, sia nel\u00a0migliorare la situazione preesistente, sia nel dare nuovi stimoli alle imprese di\u00a0costruzione in un contesto che riguarder\u00e0 l&#8217;aspetto energetico degli immobili ricostruiti\u00a0a beneficio dell&#8217;utenza e dell&#8217;ambiente stesso.<\/p>\n<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<\/p>\n<p>Considerato che il decreto legge n. 34 del 2019 \u00e8 una misura straordinaria ed\u00a0urgente per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi e\u00a0nello specifico il fine \u00e8 la rivitalizzazione del mercato immobiliare senza il consumo di<br \/>\nnuovo suolo ma attraverso la rigenerazione di immobili dismessi e che la relazione\u00a0tecnica allegata agli atti parlamentari sintetizza che queste tipologie di interventi\u00a0saranno limitate a causa dei numerosi immobili che non potranno beneficiare della\u00a0misura stessa a causa dei vincoli paesaggistici e dell&#8217;ubicazione nei centri storici,\u00a0l&#8217;istante, nell&#8217;interesse di poter meglio operare per gli interventi che riguarderanno gli<br \/>\nimmobili dei successivi lotti e delle relative vendite a soggetti terzi, ritiene quanto\u00a0segue.<br \/>\nL&#8217;agevolazione relativa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, stanti le\u00a0condizioni della norma per quanto concerne il periodo\u00a0 dell&#8217;intervento entro i dieci anni\u00a0successivi all&#8217;acquisto e conformemente alla normativa antisismica e al conseguimento<br \/>\ndelle classi energetiche &#8220;A&#8221; o &#8220;B&#8221;, dovrebbe essere applicabile anche nella eventualit\u00e0\u00a0che i terreni oggetto del progetto di utilizzazione edificatoria presentato al Comune di\u00a0(&#8230;) e con il ritiro del permesso di costruire da parte dell&#8217;istante siano ceduti alla\u00a0societ\u00e0 ALFA e\/o ad altri soggetti che sottoscrivano l&#8217;impegno ad operare con le stesse<br \/>\nfinalit\u00e0 individuate dal tenore normativo, obbligandosi, tali soggetti, a ricostruire\u00a0conformandosi all&#8217;intero dettato legislativo.<br \/>\nQuanto sopra tenuto conto anche e soprattutto che, nel caso non si verifichino\u00a0tutte le restanti condizioni previste dal decreto stesso, le imposte saranno applicate\u00a0nella misura ordinaria, ma richiedendo, sin d&#8217;ora, la non applicabilit\u00e0 delle sanzioni in\u00a0capo all&#8217;istante.<br \/>\nL&#8217;istante, a seguito dell&#8217;introduzione della norma &#8220;incentivi per la valorizzazione\u00a0edilizia&#8221; di cui all&#8217;articolo 7 del d.l. n. 34 del 2019, in fase di acquisto dei terreni,\u00a0pertanto, applicher\u00e0 l&#8217;agevolazione fiscale e cio\u00e8 le imposte di registro, ipotecarie e\u00a0catastali, in misura fissa.<\/p>\n<p>PARERE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (&#8220;Misure urgenti di crescita\u00a0economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi&#8221;), convertito con\u00a0modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che &#8220;Sino al 31 dicembre\u00a02021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di\u00a0ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 del<br \/>\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i\u00a0successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche\u00a0con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle\u00a0vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi<br \/>\nprevisti dall&#8217;articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni\u00a0legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della\u00a0Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa\u00a0antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano<br \/>\nalla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari\u00a0qualora l&#8217;alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato,\u00a0si applicano l&#8217;imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa\u00a0di euro 200 ciascuna .<br \/>\nNel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel\u00a0termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella\u00a0misura ordinaria, nonch\u00e9 una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono\u00a0altres\u00ec dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di<br \/>\ncui al primo periodo (&#8230;)&#8221; .<br \/>\nLa disposizione sopra richiamata prevede, quindi, che le imposte di registro,\u00a0ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove\u00a0ricorrano le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>l&#8217;acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese<br \/>\n(individuali o societ\u00e0) che svolgono attivit\u00e0 di costruzione o ristrutturazione di edifici;<br \/>\n&#8211; l&#8217;acquisto deve avere come oggetto un &#8220;intero fabbricato&#8221; indipendentemente<br \/>\ndalla natura dello stesso.<br \/>\nIl soggetto che acquista l&#8217;intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di<br \/>\nacquisto:<br \/>\n&#8211; deve provvedere alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche<br \/>\ncon variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,<br \/>\n&#8211; deve provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria,<br \/>\ninterventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione<br \/>\nedilizia individuati dall&#8217;art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001.<br \/>\nIn entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato<br \/>\ndeve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi<br \/>\nenergetiche NZEB (&#8220;Near Zero Energy Building&#8221;), A o B;<br \/>\n&#8211; all&#8217;alienazione del fabbricato per almeno il 75 per cento del volume.<br \/>\nQualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali sia<br \/>\nstata concessa l&#8217;agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro,<br \/>\nipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l&#8217;applicazione della<br \/>\nsanzione del 30 per cento delle stesse imposte.<br \/>\nDa quanto sopra riportato, si evince che l&#8217;ambito oggettivo della norma\u00a0agevolativa in esame non include anche i terreni edificabili, cos\u00ec come sostenuto dalla\u00a0societ\u00e0 istante.<br \/>\nAl riguardo, si ricorda che in virt\u00f9 del divieto di analogia sancito dall&#8217;art. 14\u00a0delle disposizioni preliminari al Codice civile, per le leggi che fanno eccezione a\u00a0regole generali o ad altre leggi, le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni\u00a0sono di stretta interpretazione, nel senso che &#8220;i benefici in esse contemplate non\u00a0possono essere estesi oltre l&#8217;ambito di applicazione come rigorosamente identificato in<br \/>\nbase alla definizione normativa&#8221; (Corte di Cassazione sentenza n. 11106 del 2008).<\/p>\n<p>Per le suesposte motivazioni, si ritiene che l&#8217;atto di acquisto di terreni edificabili,\u00a0che la societ\u00e0 istante intende realizzare, non potr\u00e0 beneficiare del regime di favore\u00a0delineato dall&#8217;art. 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, limitato, come detto, ai\u00a0trasferimenti di &#8220;interi fabbricati&#8221; e non estendibile in via interpretativa ai\u00a0trasferimenti di terreni edificabili.<\/p>\n<p>IL DIRETTORE CENTRALE<br \/>\n(firmato<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4693\" data-postid=\"4693\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4693 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;anno 2019 si segnala la nuova normativa volta a incentivare il settore dell&#8217;edilizia attraverso una tassazione agevolata degli atti trasferimento di fabbricati destinati alla demolizione per consentirne la ricostruzione e vendita- Infatti l&#8217;articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (&#8220;Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4425,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4693"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4693"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4693\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4701,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4693\/revisions\/4701"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}