{"id":4738,"date":"2021-01-09T17:45:14","date_gmt":"2021-01-09T17:45:14","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4738"},"modified":"2021-01-16T16:28:08","modified_gmt":"2021-01-16T16:28:08","slug":"superbonus-110","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2021\/01\/09\/superbonus-110\/","title":{"rendered":"Superbonus 110% &#8211; quali sono gli interventi"},"content":{"rendered":"<p class=\"provv_r0\">FONTI NORMATIVE<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Le fonti normative sono:<\/p>\n<ol>\n<li class=\"provv_r0\">il decreto Rilancio\u00a0 ( D.L.n.34 del 19 maggio 2020)\u00a0 art 119 che estende la precedente detrazione fiscale denominata\u00a0<strong>Ecobonus<\/strong>, introdotta inizialmente dalla legge\u00a027-12-2006 n. 296 e poi modificata dall&#8217;<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000785443ART26\"><span class=\"link_nel_testo\">articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63<\/span><\/a>, convertito, con modificazioni, dalla\u00a0<span class=\"link_nel_testo\">legge 3 agosto 2013, n. 90\u00a0 relativo\u00a0 all&#8217;efficientamento energetico\u00a0 che fino alla entrata in vigore di questo ultimo\u00a0 decreto, veniva applicata nella misura del 65 o 50 per cento.<\/span><\/li>\n<li><span class=\"link_nel_testo\">la legge 30 dicembre 2020 n.178 che ha esteso l&#8217;agevolazione\u00a0 fino all&#8217;anno 2022 ed ha incluso anche i proprietari di fabbricati che sono composti da un numero di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari fino ad un massimo di quattro;\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Molte sono le novit\u00e0 introdotte da tali norme per dare sviluppo al settore dell&#8217;edilizia in profonda crisi<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"provv_r0\">Le novit\u00e0 principali sono le seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li class=\"provv_r0\">la detrazione fiscale riconosciuta sale al 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1\u00b0 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022,\u00a0 e nei casi indicati appresso fino al 31 dicembre 2022;<\/li>\n<li class=\"provv_r0\">essa si applica innanzitutto ai cosiddetti &#8221; interventi trainanti&#8221; secondo la terminologia della norma; essi sono quelli che devono ricorrere in maniera imprescindibile al fine di &#8220;trainare&#8221; quelli minori che cos\u00ec possono fruire ugualmente degli stessi vantaggi fiscali<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\">INTERVENTI TRAINANTI<\/p>\n<p>Gli interventi principali definiti &#8220;trainanti&#8221; vengono individuati dall&#8217;art. 119 in questione e consistono in :<\/p>\n<div class=\"provv_r1\">a) <strong><em>interventi di isolamento termico delle superfici opache<\/em><\/strong> verticali, orizzontali e inclinate che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio e che viene con un&#8217;incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell&#8217;edificio o dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare situata all&#8217;interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno (quello che viene comunemente denominato <strong>Cappotto termico<\/strong>).<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">La norma prevede per\u00f2 dei limiti massimi di spesa che variano in funzione della tipologia del fabbricato e del numero delle unit\u00e0 che lo compongono e pertanto la detrazione \u00e8 calcolata su un ammontare complessivo delle spese che<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">&#8211; nel caso degli edifici unifamiliari o unit\u00e0 immobiliari situate all&#8217;interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dotati di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno,\u00a0non pu\u00f2 essere superiore ad <strong>euro 50.000<\/strong>.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">&#8211; nel caso di edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari, il limite massimo di spesa \u00e8 di <strong>euro 40.000<\/strong> moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l&#8217;edificio stesso,\u00a0 che scendono ad <strong>euro 30.000<\/strong>\u00a0 per ogni unit\u00e0 per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">b)\u00a0 interventi <strong>sulle parti comuni degli edifici<\/strong> per la <strong><em>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale<\/em><\/strong> esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">Anche per tale intervento viene previsto un limite di spesa che \u00e8 pari ad euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l&#8217;edificio per gli edifici composti fino a otto unit\u00e0 immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l&#8217;edificio per gli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari .<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">La detrazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">c)\u00a0 interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari l&#8217;allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, sugli<strong> edifici unifamiliari o sulle unit\u00e0 immobiliari situate all&#8217;interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti<\/strong> e con uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno,<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">La detrazione \u00e8 calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed \u00e8 riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">3. Le spese effettuate sono da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell&#8217;anno 2022.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">L&#8217;aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000785443ART26\"><span class=\"link_nel_testo\">articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63<\/span><\/a>, convertito, con modificazioni, dalla\u00a0<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000788173ART0\"><span class=\"link_nel_testo\">legge 3 agosto 2013, n. 90<\/span><\/a>, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, ( nonch\u00e9 agli interventi previsti dall&#8217;<span class=\"link_nel_testo\"><a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110002ART36665631\">articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico in materia di imposta dei redditi<\/a>\u00a0 il cosiddetto sismabonus) a condizione che siano effettuati congiuntamente ad un intervento definito &#8220;trainante&#8221;.<\/span><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">Qualora l&#8217;edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs.\u00a0<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000160228ART0\"><span class=\"link_nel_testo\">n.42\/2004<\/span><\/a>\u00a0o gli interventi relativi al&#8217;Ecobonus siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica agli interventi di cui alle norme in materia di efficientamento energetico previste dalla normativa previgente\u00a0 , anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando il miglioramento della classe energetica di cui appresso.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\"><\/div>\n<div class=\"provv_r1\">\u00a0Ai fini dell&#8217;accesso alla detrazione, gli interventi di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter della legge <a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000788173ART0\"><span class=\"link_nel_testo\">3 agosto 2013, n. 90<\/span><\/a>, e, nel loro complesso, devono assicurare,il miglioramento di almeno due classi energetiche dell&#8217;edificio o delle unit\u00e0 immobiliari situate all&#8217;interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno, ovvero, se ci\u00f2 non sia possibile, il conseguimento della classe energetica pi\u00f9 alta, da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (A.P.E.),\u00a0prima e dopo l&#8217;intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all&#8217;agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui sopra, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all&#8217;art.\u00a0<span class=\"link_nel_testo\">3, co.1 lett d),del Testo Unico in materia di Edilizia<\/span><\/div>\n<div id=\"themify_builder_content-4738\" data-postid=\"4738\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4738 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FONTI NORMATIVE Le fonti normative sono: il decreto Rilancio\u00a0 ( D.L.n.34 del 19 maggio 2020)\u00a0 art 119 che estende la precedente detrazione fiscale denominata\u00a0Ecobonus, introdotta inizialmente dalla legge\u00a027-12-2006 n. 296 e poi 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