{"id":4778,"date":"2021-01-17T12:31:48","date_gmt":"2021-01-17T12:31:48","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4778"},"modified":"2021-01-17T14:06:33","modified_gmt":"2021-01-17T14:06:33","slug":"agevolazioni-prima-casa-immobile-in-corso-di-costruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2021\/01\/17\/agevolazioni-prima-casa-immobile-in-corso-di-costruzione\/","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE"},"content":{"rendered":"<p>INTERPELLO N.39\/2021<\/p>\n<p>La questione oggetto\u00a0 dell&#8217;interpello cui ha dato risposta il parere reso in data 12 gennaio 2021 riguarda il seguente caso:<\/p>\n<p>Se il termine per il <strong>completamento delle opere di costruzione per un fabbricato che era in corso di edificazione<\/strong> al momento della donazione e per la quale donazione sia stata richiesta l&#8217;agevolazione per l&#8217;acquisto della prima casa , possa essere oggetto della sospensione per l&#8217;emergenza Covid .<\/p>\n<p>La risposta dell&#8217;Agenzia delle entrate \u00e8 la seguente:<\/p>\n<p>l&#8217;art.24 del D.L.23\/2020,\u00a0dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, riguarda le seguenti fattispecie relative alle agevolazioni prima casa:<\/p>\n<ol>\n<li>il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel comune ove si trova l&#8217;immobile acquistato , se diverso da quello della residenza al momento dell&#8217;atto:<\/li>\n<li>il termine di un anno per il riacquisto di immobile destinato ad abitazione nell&#8217;ipotesi di cessione di precedente immobile acquistato con agevolazioni prima casa avvenuta entro il\u00a0 termine di cinque anni dal suo acquisto<\/li>\n<li>termine di un anno per cedere un immobile destinato ad abitazione acquistato con le dette agevolazioni qualora venga effettuato un nuovo acquisto di unit\u00e0 abitativa con richiesta di agevolazioni prima casa<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>La risposta \u00e8 negativa<\/em> <\/strong>in quanto secondo l&#8217;Agenzia delle Entrate <strong>la norma che dispone la sospensione ha carattere eccezionale<\/strong> e pertanto non \u00e8 possibile una sua interpretazione\u00a0 analogica che possa estenderla ad ipotesi non previste<\/p>\n<p>Interessante poi notare che la risposta in oggetto ribadisce il precedente orientamento espresso nella circolare n.2\/E del 2014 la quale indicava <strong>il termine entro il quale la costruzione debba essere terminata<\/strong> per poter mantenere l&#8217;agevolazione prima casa richiesta in sede di atto.<\/p>\n<p>Il termine secondo l&#8217;Agenzia delle Entrate <strong><em>\u00e8 di tre anni<\/em><\/strong> che coincide con quello dell&#8217;ufficio per effettuare l&#8217;accertamento .<\/p>\n<p>Estendendo tale concetto per analogia al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l&#8217;immobile acquistato in materia di agevolazioni prima casa si\u00a0pu\u00f2 ipotizzare che anche la detta residenza debba essere mantenuta per il periodo di tre anni a partire per\u00f2 dallo scadere dei 18 mesi concessi.<\/p>\n<p>Questo in quanto\u00a0in questo ultimo caso,il termine per l&#8217;accertamento dell&#8217;Agenzia delle entrate decorre dalla scadenza dei 18 mesi previsti dal testo unico in materia di imposta di registro per il mantenimento dell&#8217;agevolazione richiesta in atto.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4778\" data-postid=\"4778\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4778 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTERPELLO N.39\/2021 La questione oggetto\u00a0 dell&#8217;interpello cui ha dato risposta il parere reso in data 12 gennaio 2021 riguarda il seguente caso: Se il termine per il completamento delle opere di costruzione per un fabbricato che era in corso di edificazione al momento della 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