{"id":4794,"date":"2021-06-12T14:13:17","date_gmt":"2021-06-12T14:13:17","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4794"},"modified":"2021-06-14T13:39:43","modified_gmt":"2021-06-14T13:39:43","slug":"agevolazioni-per-acquisto-under-36","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2021\/06\/12\/agevolazioni-per-acquisto-under-36\/","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO UNDER 36"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 ( il cosiddetto decreto sostegni bis) introduce una serie di agevolazioni nuove limitate all&#8217;anno in corso\u00a0 ed all&#8217;anno 2022 fino al 30 giugno per coloro che nel corso dell&#8217;anno 2021 compiranno un&#8217;et\u00e0 inferiore ai 36 anni..<\/p>\n<p>Gli under 36 saranno ammessi alle agevolazioni a condizione che l&#8217;Isee sia non superiore a 40.000 euro annui.<\/p>\n<p><strong>ESENZIONE IMPOSTE<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;art.64\u00a0 comma sei del decreto legge dispone che:<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">&#8221; Gli atti traslativi a titolo oneroso della propriet\u00e0 di \u201cprime case\u201d di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis dell&#8217;art.1 della tariffa parte prima del Testo unico in materia di imposta di registro, , e gli atti traslativi o costitutivi della nuda propriet\u00e0, dell&#8217;usufrutto, dell&#8217;uso e dell&#8217;abitazione relativi alle stesse<strong> sono esenti dall&#8217;imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale<\/strong> se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di et\u00e0 nell&#8217;anno in cui l&#8217;atto \u00e8 rogitato e che hanno un valore dell&#8217;<strong>indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M\u00a0 5\/12\/2013 n.150\u00a0non superiore a 40.000 euro annui.&#8221;<\/strong><\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Viene disposta quindi l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro, ipotecaria e catastale , ma non dell&#8217;imposta di bollo e\u00a0 dalla tassa ipotecaria.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Inoltre il comma successivo prevede un credito di imposta per gli stessi soggetti che effettuino un acquisto soggetto all&#8217;imposta sul valore aggiunto e non all&#8217;imposta di registro<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">CREDITO DI IMPOSTA<\/p>\n<p class=\"provv_r0\"><span class=\"provv_numcomma\">Infatti il comma 7 dispone che <\/span><\/p>\n<p class=\"provv_r0\"><span class=\"provv_numcomma\">&#8220;<\/span>\u00a0 Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto, \u00e8 attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di et\u00e0 nell&#8217;anno in cui l&#8217;atto \u00e8 stipulato un credito d&#8217;imposta di ammontare pari all&#8217;imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all&#8217;acquisto. Il credito d\u2019 imposta pu\u00f2 essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero pu\u00f2 essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell&#8217;acquisto; pu\u00f2 altres\u00ec essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n.24171997. Il credito d&#8217;imposta in ogni caso non d\u00e0 luogo a rimborsi.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">ESENZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I MUTUI<\/p>\n<p class=\"provv_r0\"><span class=\"provv_numcomma\">Infine il comma 8\u00a0 stabilisce l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sostitutiva per i mutui stipulati dagli under 36 alle condizioni sopra indicate:<\/span><\/p>\n<p class=\"provv_r0\">&#8221;\u00a0 I finanziamenti erogati per l&#8217;acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e semprech\u00e9 la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell&#8217;atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall&#8217;imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall&#8217;art.18 del d.p.r\u00a0 .n.601\/1973<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Per riassumere abbiamo esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito di imposta in caso di assoggettamento all&#8217;Iva e l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sostitutiva sui mutui<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Ma il tutto a condizione che si rientri nei limiti di cui sopra dell&#8217;Isee.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\" style=\"text-align: center;\"><em><strong>COSA E&#8217; L&#8217;ISEE<\/strong><\/em><\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Vengono pertanto richiamate le norme in materia di Isee che sono contenute nel DPCM 5 dicembre 2013 n-159.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">\u00a0L&#8217;ISEE \u00e8 lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed\u00a0\u00e8 calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed \u00e8 jl rapporto tra l&#8217;ISE,\u00a0 determinato secondo il detto DPCM e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">L&#8217;ISE \u00e8 la somma dell&#8217;indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell&#8217;articolo 4 del provvedimento, e del venti per cento dell&#8217;indicatore della situazione patrimoniale<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">L&#8217;ISEE \u00e8 calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU,\u00a0 e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell&#8217;INPS e dell&#8217;Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell&#8217;ISEE,<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Il nucleo familiare del richiedente \u00e8 costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">\u00a0Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">L&#8217;indicatore della situazione reddituale \u00e8 determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie\u00a0 riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.<\/p>\n<p class=\"provv_r0\">\u00a0Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare \u00e8 ottenuto sommando le seguenti componenti:<\/p>\n<div class=\"provv_r1\">a)\u00a0 reddito complessivo ai fini IRPEF;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">b)\u00a0 redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d&#8217;imposta;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">c)\u00a0 ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonch\u00e9 i redditi da lavoro dipendente prestato all&#8217;estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">d)\u00a0 i proventi derivanti da attivit\u00e0 agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l&#8217;obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell&#8217;IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">e)\u00a0 assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">f)\u00a0 trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gi\u00e0 inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">g)\u00a0 redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell&#8217;IMU, \u00a0se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell&#8217;80 per cento e del 70 per cento. Nell&#8217;importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all&#8217;estero non locati soggetti alla disciplina dell&#8217;imposta sul valore degli immobili situati all&#8217;estero\u00a0non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell&#8217;articolo<a href=\"http:\/\/bd01.leggiditalia.it\/cgi-bin\/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110002ART73\"><span class=\"link_nel_testo\">\u00a070, comma 2<\/span><\/a>, del testo unico delle imposte sui redditi<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">h)\u00a0 il reddito figurativo delle attivit\u00e0 finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all&#8217;articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1\u00b0 gennaio maggiorato di un punto percentuale;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">i)\u00a0 il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell&#8217;anno di riferimento del reddito.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">\u00a0L&#8217;indicatore della situazione patrimoniale \u00e8 determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonch\u00e9 del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">L&#8217;attestazione dei requisiti ISEE viene effettuata tramite il DSU<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">Cos&#8217;\u00e8 ?<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">Il richiedente presenta un&#8217;unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all&#8217;articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell&#8217;ISEE. La DSU ha validit\u00e0 dal momento della presentazione al 15 gennaio dell&#8217;anno successivo.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">\n<p class=\"provv_r0\">La DSU ha carattere modulare, componendosi di:<\/p>\n<div class=\"provv_r1\">a)\u00a0 un modello base relativo al nucleo familiare;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">b)\u00a0 fogli allegati relativi ai singoli componenti;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">c)\u00a0 moduli aggiuntivi, di cui \u00e8 necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell&#8217;ISEE le componenti aggiuntive, di cui all&#8217;allegato 2;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">d)\u00a0 moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell&#8217;ISEE corrente, di cui all&#8217;articolo 9;<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">e)\u00a0 moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all&#8217;articolo 11, commi 7 e 8, nonch\u00e9 del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.<\/div>\n<div class=\"provv_r1\">\n<p class=\"provv_r0\">\u00a0La DSU \u00e8 presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale \u00a0o direttamente all&#8217;amministrazione pubblica in qualit\u00e0 di ente erogatore al quale \u00e8 richiesta la prima prestazione o alla sede dell&#8217;INPS competente per territorio. \u00c8 comunque consentita la presentazione della DSU all&#8217;INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l&#8217;INPS rende disponibili modalit\u00e0 di compilazione telematica assistita della DSU.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"provv_r0\">..<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4794\" data-postid=\"4794\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4794 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 ( il cosiddetto decreto sostegni bis) introduce una serie di agevolazioni nuove limitate all&#8217;anno in corso\u00a0 ed all&#8217;anno 2022 fino al 30 giugno per coloro che nel corso dell&#8217;anno 2021 compiranno un&#8217;et\u00e0 inferiore ai 36 anni.. 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