{"id":4828,"date":"2022-02-14T14:29:56","date_gmt":"2022-02-14T14:29:56","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4828"},"modified":"2022-02-20T16:48:31","modified_gmt":"2022-02-20T16:48:31","slug":"delibera-del-comune-di-roma-sul-prezzo-massimo-di-cessione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2022\/02\/14\/delibera-del-comune-di-roma-sul-prezzo-massimo-di-cessione\/","title":{"rendered":"PREZZO MASSIMO DI CESSIONE &#8211; DELIBERA COMUNE DI ROMA DICEMBRE 2020"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato il 20 dicembre 2021 una importante delibera in materia di edilizia residenziale pubblica e nello specifico, dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione degli immobili realizzati su aree concesse in diritto di propriet\u00e0 o di superficie.<\/p>\n<p>Questa delibera interviene in una materia che ha subito negli ultimi due decenni una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali molto radicali, come esplicitamente dichiarato dalla medesima, allo scopo di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale del 5 novembre 2021 n.210.<\/p>\n<p>Il comune di Roma ha cos\u00ec affermato che relativamente agli immobili realizzati su aree concesse in diritto di propriet\u00e0 o successivamente trasformati in diritto di propriet\u00e0 perch\u00e9 in origine in propriet\u00e0 superficiaria il vincolo circa il prezzo massimo di cessione od il canone massimo di locazione non ha durata illimitata .<\/p>\n<p>Questo principio deriva dal carattere convenzionale dei vincoli e limiti imposti che, come tali, non possono avere durata eterna .<\/p>\n<p>Ma la durata stabilita nella convenzione per tutti i vincoli e limitazioni \u00e8 comunque di un massimo di venti anni.<\/p>\n<p>Trascorso questo termine non sar\u00e0 pi\u00f9 necessario alcun atto di affrancazione , in quanto tali Immobili saranno trasferibili ad un prezzo libero.<\/p>\n<p>Vediamo ora nel dettaglio le affermazioni molto importanti su questo tema specifico contenute dalla sentenza della corte costituzionale alla quale il Comune di Roma ha inteso adeguarsi.<\/p>\n<p>Pertanto il Comune di Roma ha focalizzato la sua attenzione su questo fondamentale passo :<\/p>\n<p>\u201cOccorre, poi, considerare che il termine per l&#8217;affrancazione &#8211; peraltro presente nell&#8217;art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, sin dalla sua introduzione ad opera dell&#8217;art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 &#8211; si mostra coerente con l&#8217;opzione di fondo per la non perpetuit\u00e0 dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di edilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, gi\u00e0 nell&#8217;originario impianto della legge n. 865 del 1971, di un termine ventennale per l&#8217;eliminazione del vincolo di inalienabilit\u00e0 degli alloggi concessi in piena propriet\u00e0 (art. 35, comma diciassettesimo), ma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena propriet\u00e0 e per la sostituzione dei vincoli originari con quelli della convenzione ai sensi dell&#8217;art. 18 del d.P.R. n. 380 del 2001, disciplinate dall&#8217;art. 31, commi 45 e 46, della legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della durata del vincolo del prezzo massimo di cessione.\u201d<\/p>\n<p>Pertanto si pu\u00f2 riassumere la presa di posizione dell\u2019Assemblea Capitolina in una presa d\u2019atto del pensiero della Corte Costituzionale che ha affermato molto chiaramente la non perpetuit\u00e0 dei vincoli contenuti nelle convenzioni che concedano originariamente od a seguito di trasformazione del diritto di superficie , gli alloggi in piena propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Non perpetuit\u00e0 che riguarda anche il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, che pertanto avr\u00e0 una durata massima ventennale<\/p>\n<p>QUI DI SEGUITO VIENE RIPORTATO IL TESTO DELLA DELIBERA<\/p>\n<p>Protocollo RC n. 42837\/2021 Anno 2021<br \/>\nOrdine del giorno n. 54<br \/>\n162a Proposta (D.G.C. n. 133 del 21 dicembre 2021)<br \/>\nPresa d&#8217;atto dei contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23.09.2021.<br \/>\nCessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione<br \/>\nriguardo unit\u00e0 immobiliari realizzate ex art. 35 della Legge 865\/1971 in diritto di propriet\u00e0 o<br \/>\ntrasformate da diritto di superficie in diritto di propriet\u00e0.<br \/>\nl.<br \/>\n14 DIC. 2021<br \/>\nProt. n. 01<br \/>\nDeliberaz one e si sottopone all&#8217;approvazione<br \/>\ndell&#8217;Assemblea Capitolina<br \/>\nOggetto: Presa d&#8217;atto dei contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 O del<br \/>\n23.09.2021. Cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canon<br \/>\ndi locazione riguardo unit\u00e0 immobiliari realizzate ex art. 35 delle Legge 865\/1971 in diritto di<br \/>\npropriet\u00e0 o trasformate da diritto di superficie in diritto di propriet\u00e0.<br \/>\nParere Ufficio proponente<br \/>\nAi sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 49,<br \/>\ncomma 1, del D.Lgs. del 18\/8\/2000 n. 267<br \/>\nsi esprime parere favorevole in merito alla<br \/>\nregolarit\u00e0 tecnica della proposta di<br \/>\ndeliberazione in oggetto.<br \/>\nPremesso che:<br \/>\ncon la Sentenza n. 18135 del 16.09.2015 della Suprema Corte di CasfaiieRO:~~m~~~\u00e8__J<br \/>\nstato affermato il principio secondo cui il vincolo del prezzo massim<br \/>\nrealizzati in regime convenzionale ex art. 35 della Legge n. 865\/1971 ssiiu&#8221;&#8221;ia3re\u00e8i~:&#8221;:&#8217;E&#8217;:fii;:=8t~edbJ<br \/>\nbene, con efficacia indefinita, a meno che non intervenga una Convenzione Integrativa a<br \/>\nrimuoverlo;<br \/>\nl&#8217;Amministrazione Capitolina, al fine di conformarsi alla Sentenza di cui al punto precedente, nel<br \/>\ntempo, ha adottato le seguenti deliberazioni per regolamentare l&#8217;istituto<br \/>\ndell&#8217;affrancazione\/rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonch\u00e9 del<br \/>\ncanone massimo di locazione, relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unit\u00e0 abitative e<br \/>\nloro pertinenze che di seguito si riportano:<br \/>\n\u2022 Deliberazioni del C.S. n. 33\/2015 e n. 40\/2016;<br \/>\n\u2022 Deliberazioni della G.C. n. 13\/2016, n. 108\/2016 e n. 95\/2017;<br \/>\n\u2022 Deliberazioni dell&#8217;A.C. n. 37\/2018 e n. 116\/2018;<br \/>\nin particolare con la Deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n. 46 del 31.08.2017, Roma Capitale<br \/>\nha inteso l&#8217;orientamento giurisprudenziale nel senso di affermare che, in difetto della Convenzione<br \/>\nIntegrativa di rimozione dei vincoli prevista dall&#8217;art. 5, comma 3bis della summenzionata L.<br \/>\n106\/2011 (che ha introdotto i commi 49bis e 49ter all&#8217;art. 31 della L. 448\/1998 e dall&#8217;art. 29 comma<br \/>\n16 undecies della L. 14\/2012), il vincolo massimo di prezzo \u00e8 applicabile a tutti gli atti di<br \/>\nalienazione, a titolo oneroso, intendendosi lo stesso come obbligazione propter rem che, quindi,<br \/>\nsegue il bene, prescindendo dalla titolarit\u00e0 dello stesso;<br \/>\npertanto, in virt\u00f9 del medesimo prowedimento sono stati parzialmente modificati gli Schemi di<br \/>\nConvenzione di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 54\/2003 del 31.03.2003, di C.C. n. 173\/2005 del<br \/>\n25.07.2005, di C.C. n. 31\/2007 del22.02.2007 e di A.C. n. 60\/2014 del18.09.2014, contemplanti le<br \/>\nregole generali per la realizzazione e la fruizione degli interventi edilizi in regime di diritto di<br \/>\nsuperficie\/propriet\u00e0, ai fini dell&#8217;adeguamento della disciplina convenzionale contenuta negli stessi<br \/>\nin coerenza con l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n.<br \/>\n18135 del 16.09.2015, stabilendo sostanzialmente che i limiti convenzionali- in materia di vincoli<br \/>\nsul prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione &#8211; sono rimossi esclusivamente<br \/>\navvalendosi della procedura di cui all&#8217;art.5, comma 3bis, della L. 106\/2011 (che ha introdotto i<br \/>\ncommi 49bis e 49ter all&#8217;art. 31 della L.448\/1998) e come via via ulteriormente modificati;<br \/>\nconseguentemente, i vincoli rispetto alla determinazione obbligatoria del prezzo massimo di<br \/>\ncessione per le alienazioni a titolo oneroso, successive alla prima, possono essere affrancati,<br \/>\ndecorsi i cinque anni, mediante adesione alla procedura capitolina in materia di affrancazionerimozione<br \/>\ndel vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione vigente nel<br \/>\nComune; completata tale procedura, dette porzioni immobiliari potranno essere liberamente<br \/>\ncommercializzate;<br \/>\nsempre in tale sede \u00e8 stato altres\u00ec specificato che, nel caso di assegnazione convenzionale in<br \/>\ndiritto di piena propriet\u00e0 ovvero di successiva trasformazione del diritto di superficie cosi<br \/>\nprecedentemente convenzionato in diritto di piena propriet\u00e0 (in virt\u00f9 di Convenzione integrativa da<br \/>\nsottoscriversi ai sensi dell&#8217;art. 31 della L. 448\/1998), dopo venti anni si sarebbero estinti tutti gli altri<br \/>\nvincoli derivanti dalle convenzioni a partire dalla stipula della prima Convenzione con la quale il<br \/>\nComune ha concesso il diritto di superficie ma ci\u00f2 fatta eccezione per il diverso vincolo del prezzo<br \/>\nmassimo di cessione e del canone massimo di locazione, in tal modo affermandosi la perpetuit\u00e0<br \/>\nsolamente di tale vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo unit\u00e0<br \/>\nimmobiliari realizzate ovvero trasformate in regime di piena propriet\u00e0 e da ci\u00f2 derivando la<br \/>\nobbligatoriet\u00e0 della sottoscrizione di un separato e distinto atto di Convenzione integrativa di<br \/>\naffrancazione per la rimozione\/liberazione da tali vincoli;<br \/>\ninoltre, con Deliberazione dell&#8217;Assemblea Capitolina n.116 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di<br \/>\nLegge, Roma Capitale ha deliberato &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; di coordinare, sistematizzare e modificare i<br \/>\nprovvedimenti emanati in materia di trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei<br \/>\n, Piani di Zona del l e del Il P.E.E.P., anche adeguando la formula di calcolo del corrispettivo di<br \/>\ntrasformazione e del canone di affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del<br \/>\ncanone massimo di locazione e in tale provvedimento, nell&#8217;introdurre una soglia minima da<br \/>\nversarsi a titolo di corrispettivo di affrancazione ha ribadito la autonomia e perpetuit\u00e0 del vincolo<br \/>\ndel prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i casi di convenzione diretta in<br \/>\ndiritto di piena propriet\u00e0 ovvero di trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena propriet\u00e0<br \/>\ne ci\u00f2 anche quando siano gi\u00e0 trascorsi 20 (venti) anni dalla stipula della Convenzione di riferimento<br \/>\ne conseguentemente risultino decaduti tutti gli altri vincoli convenzionali;<br \/>\nla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 103 del 5.06.2020 ha individuato e posto a regime, un<br \/>\nquadro complesso ed articolato di semplificazione delle modalit\u00e0 per la presentazione delle istanze<br \/>\ndi affrancazione degli immobili ricadenti in aree ex L. n.167 \/1962, relativamente al calcolo per la<br \/>\ndeterminazione del relativo corrispettivo, secondo i criteri di cui alla Deliberazione A.C. n.116\/2018<br \/>\ned aveva anche espressamente stabilito che, al momento dell&#8217;emanazione ed entrata in vigore del<br \/>\nprescritto- a tale momento ancora non emanato- Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze,<br \/>\novvero di altra normativa, sia di rango legislativo sia di altra fonte, anche amministrativa, la<br \/>\ndisciplina riguardante il tema della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione fosse<br \/>\nautomaticamente integrata ed allineata mediante provvedimenti ed atti di natura dirigenziale,<br \/>\ntrattandosi di adeguamenti alla normativa sopravvenuta non comportanti alcuna discrezionalit\u00e0 da<br \/>\nparte di Organi deliberanti;<br \/>\nin data 28.09.2020 \u00e8 stato emanato il Decreto del M.E.F. n. 151 del 28.09.2020 (G.U Serie<br \/>\nGenerale 10.11.2020 n. 280), prescritto dalla normativa di riferimento (comma 49bis dell&#8217;art 31<br \/>\ndella Legge 31.12.1998 n. 448) e lo stesso Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze all&#8217;art. 3<br \/>\ncomma 2 stabilisce espressamente anche che &#8220;Al fine di accelerare e semplificare le procedure<br \/>\nvolte alla stipu\/azione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di<br \/>\nConvenzione-tipo di rimozione dei vinco\/l&#8217;;<br \/>\nin data 31.07.2021 \u00e8 entrata in vigore la Legge 29.07.2021, n. 108 (GU n.181 del 30.07.2021 &#8211;<br \/>\nSuppl. Ordinario n. 26 la quale all&#8217;art. 22bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le<br \/>\nprocedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia<br \/>\nresidenziale pubblica) apporta una serie di imponenti modificazioni al precedente regime in<br \/>\nmateria di cui all&#8217;articolo 31 della Legge 23.12.1998, n. 448, sostituendo integralmente i commi 47,<br \/>\n48 e 49bis;<br \/>\nalla luce di quanto sopra, il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, con<br \/>\nDeterminazione Dirigenziale n. 1365 del 31.08.2021 ha, tra l&#8217;altro, stabilito di adeguare gli schemi<br \/>\nconvenzionali in materia attualmente in uso e secondo i moduli generali ivi contenuti, anche<br \/>\nprevedendo modalit\u00e0 transitorie riguardo i calcoli, versamenti e rimborsi per i casi di corrispettivo di<br \/>\ntrasformazione e l&#8217;indennit\u00e0\/corrispettivo di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione<br \/>\ne sul canone di locazione (affrancazione) avvenuti antecedentemente in assenza di riferimento<br \/>\nanche ad uno solo dei seguenti parametri e precisamente a) Deliberazione dell&#8217;Assemblea<br \/>\nCapitolina n.116 del 23.1 0.2018; b) Decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze n. 151 del<br \/>\n28.09.2020; c) ovvero individuazione e applicazione concreta e definitiva dei criteri e valori di<br \/>\ncalcolo di cui alla disciplina normativa dell&#8217;articolo 31 comma 49bis della Legge 23.12.1998, n. 448<br \/>\nad oggi vigente quale modificata dall&#8217;art. 22 bis della Legge 29.07.2021 n. 108;<br \/>\nanche in detti moduli convenzionali da ultimo posti in essere, tuttora sussistono le specifiche<br \/>\nclausole in virt\u00f9 delle quali, in caso di beni realizzati convenzionalmente in diritto di piena propriet\u00e0<br \/>\novvero di successiva trasformazione del diritto di superficie (cosi precedentemente convenzionato)<br \/>\nin diritto di piena propriet\u00e0 (in virt\u00f9 di convenzione integrativa da sottoscriversi ai sensi dell&#8217;art. 31<br \/>\ndella L. 448\/1998), e anche dopo trascorsi venti (20) anni, risultano estinti tutti i vincoli derivanti<br \/>\ndalle Convenzioni a partire dalla stipula della prima convenzione con la quale il Comune ha<br \/>\nconcesso il diritto di superficie ma ci\u00f2 fatta eccezione per il diverso vincolo del prezzo massimo di<br \/>\ncessione e del canone massimo di locazione;<br \/>\nin tal modo si \u00e8 affermata la perpetuit\u00e0 di tale vincolo riguardo unit\u00e0 immobiliari anche se realizzate<br \/>\nsin dall&#8217;origine ovvero trasformate in retfgidmi eie na propriet\u00e0, e da ci\u00f2 derivando la obbligatoriet\u00e0<br \/>\ndella sottoscrizione di un separato e distinto atto di Convenzione integrativa di affrancazione per la<br \/>\nrimozione\/liberazione da tali vincoli.<br \/>\nConsiderato, inoltre, che:<br \/>\nil tema della sussistenza-permanenza di tale vincolo anche dopo la decadenza di tutti gli altri<br \/>\nvincoli convenzionali, in caso di immobili realizzati o trasformati in regime di piena propriet\u00e0, \u00e8<br \/>\nsempre stato molto controverso ed \u00e8 stato uno dei motivi di Ricorso Straordinario al Presidente<br \/>\ndella Repubblica ove in particolare lo stesso ricorso ha posto in discussione tanto riguardo la<br \/>\nDeliberazione n. 46 del2017, quanto la Deliberazione n.116 del2018 poich\u00e9 entrambi prevedono<br \/>\nla rimozione del vincolo di prezzo massimo di cessione riguardo tali immobili ma esclusivamente<br \/>\nmediante la procedura di affrancazione, decorsi cinque (5) anni dal primo atto di trasferimento;<br \/>\nsempre in tale ricorso si afferma che in ci\u00f2 violerebbero la legge in quanto avrebbero dovuto<br \/>\nregolare l&#8217;istituto dell&#8217;affrancazione dal vincolo di prezzo massimo di cessione e locazione sia<br \/>\ngarantendo il ricorso alla procedura di cui all&#8217;art. 31, comma 49bis, della Legge n. 448\/1998 sia<br \/>\nassicurando &#8211; nel caso di gi\u00e0 awenuta trasformazione dal diritto di superficie in diritto di propriet\u00e0<br \/>\noppure nel caso di Convenzioni in diritto di propriet\u00e0 stipulate successivamente all&#8217;entrata in vigore<br \/>\ndella legge n. 662\/1996 (che ha modificato il comma 13 dell&#8217;art. 35 della Legge n. 865\/1971) &#8211; la<br \/>\ncaducazione dei suddetti vincoli a seguito del semplice decorso del termine ventennale di cui all&#8217;art<br \/>\n31, comma 46, della Legge n.448\/1998;<br \/>\ninoltre sempre secondo il suddetto ricorso, in ordine alla Sentenza della Corte di Cassazione a<br \/>\nSezioni Unite n. 18135\/2015 &#8211; richiamata dalla Delibera n. 46\/2017 &#8211; il Comune di Roma ne<br \/>\navrebbe dato un&#8217;interpretazione fuorviante rispetto al significato proprio, ricostruito dai ricorrenti, da<br \/>\nriferirsi all&#8217;alienazione del diritto di superficie ceduto ab origine in virt\u00f9 della Convenzione P.E.E.P.<br \/>\nex art. 35 della Legge n. 856\/1971 e mai modificata; con il passaggio dalla Convenzione P.E.E.P.<br \/>\nalla &#8220;Convenzione ex Legge Bucalossl&#8217;, diventando il trasformante proprietario del bene, la<br \/>\npermanenza in perpetuo sullo stesso bene, ceduto in propriet\u00e0 a seguito della trasformazione, del<br \/>\nvincolo di prezzo massimo di cessione rappresenterebbe una compromissione ingiustificata del<br \/>\ndiritto di propriet\u00e0 e un ostacolo alla libera commercializzazione dello stesso, finalit\u00e0 questa<br \/>\nperseguita del Decreto Legge n. 106\/2011 con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 31, comma 49bis, della Legge<br \/>\nn. 448\/1998;<br \/>\nanche sotto questo profilo, la Delibera n. 116\/2018 non muterebbe in alcun modo l&#8217;illegittimo<br \/>\nassetto di interessi e l&#8217;ingiusta disciplina dettata dalla Deliberazione n. 46 del 2017; deriverebbe da<br \/>\nci\u00f2 l&#8217;illegittimit\u00e0 della Delibera-presupposto;<br \/>\na riguardo il Consiglio di Stato &#8211; Sezione Prima nell&#8217;Adunanza di Sezione del 15.09.2021 (numero<br \/>\n01622\/2021) ha dichiarato inammissibile il ricorso trattandosi di materia riservata alla giurisdizione<br \/>\ndel giudice ordinario e facendo salvi, ai sensi dell&#8217;art. 11 C.P.A., gli effetti della eventuale translatio<br \/>\niudicii in caso di riproposizione davanti a tale giudice;<br \/>\nda ultimo la Corte Costituzionale \u00e8 stata investita del tema di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 25<br \/>\nundecies del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge<br \/>\n17.12.2018, n.136, e art. 31, c. 49bis, 49ter e 49quater, della Legge 23.12.1998, n. 448, come<br \/>\nmodificato dal citato art.25 undecies del D.L. n. 119 del2018;<br \/>\nil supremo Organo di Giurisdizione Costituzionale con la Sentenza n. 210 del 23.09.2021 ha<br \/>\ndichiarato non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale delle norme suddette sollevate, in<br \/>\nriferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, secondo comma, 77, secondo comma, 101, 102, 104, 111 e 117,<br \/>\nprimo comma, della Costituzione quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la<br \/>\nsalvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4.11.1950,<br \/>\nratificata e resa esecutiva con Legge 4.08.1955, n. 848, nonch\u00e9 all&#8217;art. 1 del Protocollo Addizionale<br \/>\nalla CEDU, firmato a Parigi il 20.03.1952, ma in particolare, al punto 9 di detta Sentenza, la Corte<br \/>\nCostituzionale ha testualmente affermato che: &#8220;Occorre, poi, considerare che il termine per<br \/>\nl&#8217;affrancazione- peraltro presente nell&#8217;art. 31, comma 49bis, della Legge n. 448 del1998, sin dalla<br \/>\nsua introduzione ad opera dell&#8217;art. 5, comma 3bis, del D.L. n. 70 del 2011 -si mostra coerente con<br \/>\nl&#8217;opzione di fondo per la non perpetuit\u00e0 dei vincoli, che emerge dalla legislazione in materia di<br \/>\nedilizia convenzionata e di cui si ha significativa conferma non solo nella previsione, gi\u00e0<br \/>\nnell&#8217;originario impianto della Legge n. 865 del1971, di un termine ventennale per l&#8217;eliminazione del<br \/>\nvincolo di inalienabilit\u00e0 degli alloggi concessi in piena propriet\u00e0 (art. 35, comma diciassettesimo),<br \/>\nma anche nella successiva introduzione di moduli consensuali, come le Convenzioni per la<br \/>\ntrasformazione del diritto di superficie in piena propriet\u00e0 e per la sostituzione dei vincoli originari<br \/>\ncon quelli della convenzione ai sensi dell&#8217;art. 18 del D.P.R. n. 380 del2001, disciplinate dall&#8217;art. 31,<br \/>\ncommi 45 e 46, della Legge n. 448 del 1998, dalla cui adozione deriva anche una riduzione della<br \/>\ndurata del vincolo del prezzo massimo di cessione&#8221;;<br \/>\ntale statuizione appare definitivamente dirimente circa il controverso tema della perpetuit\u00e0sussistenza<br \/>\no meno del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo<br \/>\ni beni gi\u00e0 convenzionalmente in origine in diritto di piena propriet\u00e0 owero oggetto di successiva<br \/>\ntrasformazione del diritto di superficie (cosi precedentemente convenzionato) in diritto di piena<br \/>\npropriet\u00e0 (in virt\u00f9 di convenzione integrativa da sottoscriversi ai sensi dell&#8217;art. 31 della L.<br \/>\n448\/1998), e anche dopo trascorsi venti anni, occorre quindi adeguare in tali parti gli schemi<br \/>\nconvenzionali tuttora in uso prendendo atto di tale principio di diritto e conseguentemente<br \/>\nstabilendo che nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura<br \/>\nprivata autenticata sono necessari nel caso sia gi\u00e0 trascorsa la scadenza specificata nella<br \/>\nconvenzione per la cessione in propriet\u00e0 owero in quella relativa alla trasformazione da diritto di<br \/>\nsuperficie in diritto di piena propriet\u00e0; in tal caso tutti i vincoli si intendono gi\u00e0 cessati e, quindi, gli<br \/>\nimmobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi<br \/>\no oggettivi.<br \/>\nPreso atto che:<br \/>\nin data &#8230; ~.~\\~~\\11. .. , il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e<br \/>\nAttuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: &#8220;Ai sensi e per<br \/>\ngli effetti dell&#8217;art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267\/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere<br \/>\nfavorevole in ordine alla regolarit\u00e0 tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.<br \/>\nIl Direttore F.to: C. Esposito<br \/>\nin data .. il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha<br \/>\nattestato &#8211; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 30, c. 1 lett. i) e j) del regolamento uffici e servizi, come<br \/>\nda dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di<br \/>\nprogrammazione dell&#8217;Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di<br \/>\ndiscrezionalit\u00e0 tecnica con impatto onerale sulla funzione dipartimentale e sull&#8217;impiego delle risorse<br \/>\nche essa comporta.<br \/>\nAi sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole<br \/>\nin ordine alla regolarit\u00e0 contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto, in considerazione di quanto<br \/>\nriportato nel dispositivo in merito alla compatibilit\u00e0 del presente provvedimento con le previsioni di entrata dello<br \/>\nschema di Slancio 2022-2024 (Decisione di Giunta n. 131 del14.12.2021) relativa ai canoni di affrancazione<br \/>\ndai prezzi massimi di cessione nei Piani di Zona. A<br \/>\nSulla proposta \u00e8 stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridicoamministrativa<br \/>\ndi cui all&#8217;art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli Enti<br \/>\nLocali, approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.<br \/>\nper tutto quanto sopra premesso:<br \/>\ndi prendere atto dei principi di diritto contenuti nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 O del<br \/>\n23.09.2012 e conseguentemente riconoscere che il vincolo del prezzo massimo di cessione e del<br \/>\ncanone di locazione riguardo i beni gi\u00e0 convenzionalmente in origine in diritto di piena propriet\u00e0,<br \/>\novvero oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (cos\u00ec precedentemente<br \/>\nconvenzionato) in diritto di piena propriet\u00e0 (in virt\u00f9 di Convenzione integrativa ai sensi dell&#8217;art. 31<br \/>\ndella L. 448\/1998), \u00e8 da intendersi decaduto per effetto dello scadere della durata della<br \/>\nconvenzione, alla pari degli altri vincoli convenzionali di natura oggettiva e soggettiva;<br \/>\ndi stabilire che, per gli effetti di cui al punto precedente, ai fini dell&#8217;individuazione concreta della<br \/>\ndurata di ciascuna convenzione, si far\u00e0 riferimento ai seguenti criteri:<br \/>\na) riguardo le convenzioni gi\u00e0 dall&#8217;origine sottoscritte in diritto di piena propriet\u00e0 si far\u00e0<br \/>\nriferimento alla durata stabilita nella convenzione medesima;<br \/>\nb) nei casi di convenzione in diritto di propriet\u00e0 ma quale trasformata poich\u00e9 originariamente<br \/>\nstipulata in diritto di superficie, la durata della convenzione trasformata \u00e8 stabilita in anni<br \/>\nventi quali derivanti dall&#8217;applicazione del comma 46 lettera a) dell&#8217;art. 31 delle Legge<br \/>\n23.12.1998, n. 448 (e successive modificazioni ed integrazioni), norma che a riguardo<br \/>\nstabilisce la suddetta durata di 20 anni; detta durata \u00e8 da computarsi diminuendo del tempo<br \/>\ntrascorso fra la data di stipulazione della convenzione per la concessione del diritto di<br \/>\nsuperficie e quella di stipulazione della nuova convenzione di trasformazione;<br \/>\ndi stabilire che, in tali casi, nessun procedimento di affrancazione e nessun relativo atto notarilenegoziale<br \/>\nin qualunque forma sono necessari ave sia gi\u00e0 trascorsa la scadenza specificata nella<br \/>\nconvenzione; in tali casi tutti i vincoli si intendono gi\u00e0 cessati per effetto del decorso del tempo e,<br \/>\nquindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli<br \/>\nsoggettivi o oggettivi ave derivanti da Convenzione;<br \/>\ndi adeguare in tali parti gli schemi convenzionali tuttora in uso in tale senso ed in particolare<br \/>\ninserendo una clausola, a sostituzione di quelle precedentemente in essere, del seguente tenore e<br \/>\nprecisamente attestante che allo scadere della convenzione tutti vincoli convenzionali si intendono<br \/>\ncessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o<br \/>\naltri vincoli soggettivi o oggettivi derivanti dalla Convenzione stessa;<br \/>\ndi conferire espresso mandato agli uffici del Dipartimento Programmazione ed Attuazione<br \/>\nUrbanistica affinch\u00e9 possano modificare ed adeguare di volta in volta gli schemi convenzionali in<br \/>\nuso in caso di sopravvenute modificazioni normative che non comportino la spendita di<br \/>\ndiscrezionalit\u00e0 amministrativa di competenza degli Organi deliberanti;<br \/>\ndi stabilire che, poich\u00e9 il presente provvedimento modifica\/integra schemi di convenzione a<br \/>\ncarattere generale e quindi costituisce atto di indirizzo di natura regolamentare, \u00e8 pienamente<br \/>\ncompatibile con le previsioni di entrata del Bilancio 2022 ai canoni di affrancazione dai<br \/>\nprezzi massimi di cessione nei Piani di Zona.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4828\" data-postid=\"4828\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4828 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato il 20 dicembre 2021 una importante delibera in materia di edilizia residenziale pubblica e nello specifico, dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione degli immobili realizzati su aree concesse in diritto di propriet\u00e0 o di superficie. 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