{"id":4862,"date":"2022-04-03T15:00:47","date_gmt":"2022-04-03T15:00:47","guid":{"rendered":"http:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4862"},"modified":"2022-04-03T15:05:23","modified_gmt":"2022-04-03T15:05:23","slug":"agevolazioni-prima-casa-imposta-di-donazione-e-successione-e-prepossidenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2022\/04\/03\/agevolazioni-prima-casa-imposta-di-donazione-e-successione-e-prepossidenza\/","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PRIMA CASA  NELL&#8217;IMPOSTA DI DONAZIONE E SUCCESSIONE E PREPOSSIDENZA"},"content":{"rendered":"<p>La circo lare n.12 \/E del 2016 prevede che<\/p>\n<p>&#8221;\u00a0L\u2019estensione dell\u2019agevolazione \u2018prima casa\u2019 di cui all\u2019art. 1, comma 55, della Legge di Stabilit\u00e0, spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con impegno dell\u2019acquirente di alienare la casa preposseduta entro un anno)?<\/p>\n<p>Risposta<\/p>\n<p>L\u2019acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l\u2019impegno a rivendere quello preposseduto, pu\u00f2 essere effettuato anche a titolo gratuito. La disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova, infatti, trova\u00a0 applicazione, in via generale, anche con riferimento agli atti a titolo gratuito, in virt\u00f9 di quanto disposto dall\u2019art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Tali disposizioni rinviano, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota IIbis) all&#8217;art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l&#8217;imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell\u2019applicazione delle agevolazioni \u2018prima casa\u2019 in sede di successione o donazione. Resta inteso che, nell\u2019atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovr\u00e0 risultare l\u2019impegno a vendere entro l\u2019anno l\u2019immobile preposseduto.<\/p>\n<p>In base al principio affermato nella circolare \u00e8 da considerare la risposta all&#8217;interpello n.123 del 21 dicembre 2018.<\/p>\n<p>Il quesito era il seguente<\/p>\n<p>Nel 1971, la contribuente istante ha acquistato il suo primo ed unico appartamento in Roma (..), richiedendo, nell\u2019atto di acquisto, di avvalersi delle agevolazioni previste dalla Legge 2 luglio 1949 n. 408 (\u201cLegge Tupini\u201d) e successive modifiche, ricorrendone le condizioni, tra le quali, il fatto che l\u2019immobile acquistato non poteva qualificarsi come \u201ccasa di abitazione di lusso\u201d. Inoltre, secondo l\u2019istante, ove l\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d fosse gi\u00e0 stata introdotta all\u2019epoca dell\u2019acquisto dell\u2019immobile, quest\u2019ultimo avrebbe certamente consentito di soddisfare le condizioni richieste per usufruire dei benefici previsti dall&#8217;art.1, nota II-bis, della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, TUR). L\u2019istante dichiara di aver trasferito e mantenuto la propria residenza nell\u2019immobile acquistato, che, tra l\u2019altro, costituisce, da allora, l\u2019unico e primo immobile\u00a0 acquistato su tutto il territorio nazionale e l\u2019unico immobile posseduto nel Comune di residenza (Roma). In data 19 dicembre 2017, \u00e8 deceduto il padre dell&#8217;istante, che aveva la propria residenza in Roma (..). L&#8217;istante precisa che anche questo immobile, per le sue caratteristiche, \u00e8 considerato &#8220;non di lusso&#8221;. E\u2019 intenzione dell&#8217;istante, erede del defunto, trasferirsi nella casa paterna, cedendo il proprio appartamento acquistato nel 1971. L&#8217;istante chiede di conoscere se possa richiedere le agevolazioni \u201cprima casa\u201d in sede di acquisto per successione dell\u2019appartamento ereditato dal padre<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia risponde che<\/p>\n<p>In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l\u2019applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis, dell\u2019articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, permette al contribuente di derogare temporaneamente (entro l\u2019anno dalla data del secondo acquisto) alla condizione di cui alla lettera b) della citata Nota II-bis, ovvero della prepossidenza di un solo altro immobile \u201cagevolato\u201d nello stesso Comune di residenza. Invero, scopo della norma di cui al citato comma 4-bis \u00e8 quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell\u2019abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, pi\u00f9 lungo, per l\u2019alienazione dell\u2019immobile da sostituire. La norma, dunque, non deroga alla condizione prevista dalla lettera b), ma semplicemente ne posticipa la sua sussistenza entro l\u2019anno dalla data del secondo acquisto, sicch\u00e9, entro tale termine, l\u2019acquirente deve, comunque, possedere, nel Comune di residenza, un solo immobile acquistato con le agevolazioni \u201cprima casa\u201d. Ci\u00f2 premesso, si ritiene che tale condizione risulti soddisfatta anche nel caso prospettato dal contribuente, sebbene il primo ed unico immobile preposseduto nel Comune di residenza \u2013 in cui si trova anche l\u2019immobile che gli perverr\u00e0 per successione \u2013 non abbia goduto delle agevolazioni prima casa. Nel caso in esame, infatti, l\u2019istante dichiara che: \u2013 l\u2019immobile preposseduto \u00e8 stato acquistato nel 1971 e, sin da allora, \u00e8 stato il suo primo ed unico appartamento posseduto nel Comune di residenza, non avendo, altres\u00ec, acquistato altri immobili su tutto il territorio nazionale; \u2013 l\u2019immobile ereditato si trova nello stesso Comune di residenza; \u2013 entrambi gli immobili sono classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.<\/p>\n<p>Al verificarsi di tali condizioni, l\u2019istante pu\u00f2 godere immediatamente \u2013 ovvero, senza procedere alla cessione dell\u2019immobile preposseduto \u2013 delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d sull\u2019immobile ereditato, in quanto la sostituzione, consentita dal comma 4-bis della Nota II-bis, della tariffa, \u00e8 limitata, anche in questo caso, all\u2019unico immobile preposseduto nel Comune di residenza e, per effetto della stessa, l\u2019acquirente \u00e8 in grado di soddisfare, entro l\u2019anno dalla data del secondo acquisto, la condizione di cui alla lettera b) della Nota II-bis citata. In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, dunque, che, nel caso rappresentato, l\u2019istante possa richiedere le agevolazioni &#8216;prima casa&#8217;, ai sensi della novellata Nota II-bis, per l\u2019acquisto dell\u2019immobile pervenuto per successione, ancorch\u00e9 l\u2019unico immobile preposseduto, ubicato nello stesso Comune di residenza, non sia stato acquistato con le medesime agevolazioni. Resta fermo che, per poter godere delle agevolazioni in argomento, l\u2019istante dovr\u00e0 procedere alla vendita della casa preposseduta entro un anno dalla data del secondo acquisto, che, nel caso di specie, coincide con la data di apertura della successione.<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4862\" data-postid=\"4862\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4862 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La circo lare n.12 \/E del 2016 prevede che &#8221;\u00a0L\u2019estensione dell\u2019agevolazione \u2018prima casa\u2019 di cui all\u2019art. 1, comma 55, della Legge di Stabilit\u00e0, spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con impegno dell\u2019acquirente di alienare la casa preposseduta entro un anno)? 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