{"id":4894,"date":"2023-07-16T14:28:59","date_gmt":"2023-07-16T14:28:59","guid":{"rendered":"https:\/\/notaiobissi.eu\/?p=4894"},"modified":"2023-07-16T14:40:28","modified_gmt":"2023-07-16T14:40:28","slug":"trasferimento-a-seguito-di-separazione-non-comporta-decadenza-agevolazioni-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2023\/07\/16\/trasferimento-a-seguito-di-separazione-non-comporta-decadenza-agevolazioni-prima-casa\/","title":{"rendered":"TRASFERIMENTO A SEGUITO DI SEPARAZIONE NON COMPORTA DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/imposta-registro-e1447671292992.jpg\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/imposta-registro-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4414\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n<div class=\"taxonomy-category wp-block-post-terms\"><a href=\"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/category\/uncategorized\/\" rel=\"tag\">Uncategorized<\/a><\/div>\n\n\n<p>La risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 9  settembre 2019 n.80 dell&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce un principio importante .<\/p>\n\n\n\n<p>Allo scopo di favorire il trasferimenti tra coniugi finalizzato alla risoluzione delle crisi coniugali l&#8217;Agenzia afferma che l&#8217;alienazione a terzi effettuata a seguito di accordo di separazione tra coniugi omologato dal giudice , anche se effettuato nei cinque anni dall&#8217;acquisto con agevolazioni prima casa non comporta decadenza <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto la finalit\u00e0 della risoluzione della crisi coniugale supera il divieto di alienazione infraquinquennale e non fa scattare n\u00e8 l&#8217;obbligo di riacquisto nell&#8217;anno n\u00e8 in assenza di esso le sanzioni previste dalla legge<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 il testo del documento di prassi<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>QUESITO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;istante fa presente di aver acquistato insieme al coniuge, in data 25 giugno 2015, un immobile abitativo sito in XXX, usufruendo dell&#8217;agevolazione &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216;, prevista dall&#8217;articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-<em>bis<\/em>, allegata al&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-04-26;131\">d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>In data 7 marzo 2018, l&#8217;istante si \u00e8 separata consensualmente dal coniuge, come da verbale di separazione, omologato dal Tribunale di XXX. Tra le clausole dell&#8217;accordo di separazione \u00e8 compresa la messa in vendita, prima della decorrenza dei 5 anni dall&#8217;acquisto, della suddetta abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50 per cento ciascuno.<\/p>\n\n\n\n<p>Premesso che l&#8217;abitazione in questione \u00e8 stata ceduta a terzi, con atto di compravendita del 5 giugno 2018 (registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216;) e che l&#8217;interpellante non \u00e8 nella possibilit\u00e0 economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, l&#8217;istante\u00a0chiede di conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell&#8217;accordo di separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216; fruite per l&#8217;acquisto del 2015<\/p>\n\n\n\n<p>.<strong>SOLUZIONE\u00a0INTERPRETATIVA\u00a0PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;interpellante ritiene di non decadere dalle agevolazioni &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216; fruite, nella fattispecie rappresentata.<\/p>\n\n\n\n<p>A sostegno della propria tesi, richiama le disposizioni contenute nell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987-03-06;74_art19\">articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74<\/a>, concernenti il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, la cui&nbsp;<em>ratio&nbsp;<\/em>sarebbe di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio, nonch\u00e9 il recente orientamento della Corte di Cassazione contenuta nell&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:ORD:2019-03-21;7966\">ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base di tali argomentazioni, l&#8217;istante sostiene la non decadenza dal beneficio fiscale anche nelle ipotesi di cessione a terzi dell&#8217;immobile con ripartizione del ricavato tra i coniugi.<strong>PARERE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le agevolazioni &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216; sono disciplinate dalla Nota II-<em>bis<\/em>, posta in calce all&#8217;articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-04-26;131\">d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131<\/a>&nbsp;(TUR).<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini in esame, appare opportuno richiamare le disposizioni contenute nel punto 4) della citata Nota II<em>-bis<\/em><em>,<\/em>&nbsp;secondo cui &#8220;<em>4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con<\/em><em>i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono<\/em><em>dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonch<\/em><em>\u00e9<\/em><em>&#8216; una sovrattassa pari al 30 per<\/em><em>cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto, l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle<\/em><em>entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra<\/em><em>l&#8217;imposta calcolata in base all&#8217;aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall&#8217;applicazione<\/em><em>dell&#8217;aliquota agevolata, nonch<\/em><em>\u00e9<\/em><em>&nbsp;irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.<\/em><em>Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell&#8217;articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni<\/em><em>non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall&#8217;alienazione dell&#8217;immobile acquistato con i benefici di<\/em><em>cui al presente articolo, proceda all&#8217;acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale<\/em><em>&#8220;<\/em><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l&#8217;immobile acquistato con le agevolazioni &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216; e non si proceda all&#8217;acquisto entro l&#8217;anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall&#8217;agevolazione fruita.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione, l&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987-03-06;74_art19\">articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74<\/a>&nbsp;(&#8216;<em>Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio<\/em>&#8216;)&nbsp;prevede che &#8220;<em>T<\/em><em>utti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonch\u00e9 ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1970-12-01;898\">legge 1\u00b0 dicembre 1970, n. 898<\/a>, sono esenti dall&#8217;imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le agevolazioni di cui alla citata&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987;74\">legge n. 74 del 1987<\/a>&nbsp;sono applicabili anche nell&#8217;ambito dei procedimenti di separazione, come sancito dalla Corte Costituzionale con&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CCO:SEN:1999-05-10;154\">sentenza del 10 maggio 1999, n. 154.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Con l&#8217;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:ORD:2017-09-21;22023\">ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023,<\/a>&nbsp;la Corte di Cassazione ha affermato che, con l&#8217;esenzione in parola il legislatore ha inteso favorire gli<em>&#8220;<\/em><em>atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell&#8217;intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali<\/em><em>&nbsp;conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della propriet\u00e0 esclusiva di beni immobili all&#8217;uno o all&#8217;altro coniuge<\/em>.&#8221; Ci\u00f2, al fine &#8220;<em>di favorire e promuovere, nel pi\u00f9 breve tempo, una soluzione idonea a garantire l&#8217;adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi<\/em>&#8221; (<em>ex plurimis<\/em>&nbsp;Corte di Cassazione 22 maggio 2002, n. 7493 e Cassazione 17 febbraio 2001, n. 2347).<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda, inoltre, il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216; fruite per l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, trasferito nel quinquennio all&#8217;altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Corte di Cassazione, con&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:SEN:2017-03-29;8104\">sentenza 29 marzo 2017, n. 8104<\/a>, stante la<em>&nbsp;ratio&nbsp;<\/em>della norma di cui al citato&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987;74_art19\">articolo 19 della legge n. 74 del 1987<\/a>, ha stabilito che&nbsp;<em>&#8220;<\/em><em>non pu\u00f2 farsi derivare la decadenza del<\/em><em>l<\/em><em>&#8216;agevolazione connessa all&#8217;acquisto di un immobile dalla cessione di esso al&nbsp;<\/em><em>coniuge in sede di separazione&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso, inoltre, la Corte di Cassazione con&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:ORD:2014-02-18;3753\">ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753<\/a>&nbsp;ha chiarito che &#8220;<em>L&#8217;attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell&#8217;atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell&#8217;immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bens\u00ec una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, con la recente&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:CAS:ORD:2019-03-21;7966\">ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966,&nbsp;<\/a>la medesima Corte ha ulteriormente chiarito che&nbsp;<em>&#8220;4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all&#8217;interno del nucleo familiare \u00e8 di portata assolutamente generale e, dunque, non pu\u00f2 non estendersi anche all&#8217;ipotesi per cui \u00e8 causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l&#8217;immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>4.2.1. ed, infatti: a) la&nbsp;<\/em><em><a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1987;74\">legge n. 74 del 1987<\/a>, articolo 19<\/em><em>, dispone in via assolutamente generale l&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all&#8217;interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della menzionata disposizione \u00e8 senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l&#8217;imposta in conseguenza della inapplicabilit\u00e0 dell&#8217;agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell&#8217;Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell&#8217;accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, cos\u00ec come definita sub b)<\/em><em>&#8220;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto precede, in linea con la ratio dell&#8217;art. 19 (volto a favorire gli atti e le convenzioni &#8220;<em>che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell&#8217;intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio<\/em>&#8220;), si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216;, in virt\u00f9 di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso, si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la&nbsp;<a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/decodeurn?urn=urn:doctrib:AEN:CIR:2012-06-21;27\">circolare 21 giugno 2012, n. 27\/E<\/a>&nbsp;(par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell&#8217;agevolazione &#8216;<em>prima casa<\/em>&#8216;, nell&#8217;ipotesi di cessione dell&#8217;immobile a terzi.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-4894\" data-postid=\"4894\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-4894 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019 n.80 dell&#8217;Agenzia delle Entrate chiarisce un principio importante . 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