{"id":513,"date":"2012-11-12T18:31:26","date_gmt":"2012-11-12T18:31:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=513"},"modified":"2015-11-16T10:34:08","modified_gmt":"2015-11-16T10:34:08","slug":"la-condizione-di-adempimento-nella-compravendita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2012\/11\/12\/la-condizione-di-adempimento-nella-compravendita\/","title":{"rendered":"La condizione di adempimento nella compravendita"},"content":{"rendered":"<p>Problema di particolare rilievo, non solo teorico, ma anche pratico, \u00e8 se possa essere dedotta in condizione sospensiva o risolutiva l\u2019 adempimento o, rispettivamente, l\u2019 inadempimento della prestazione relativa al pagamento del prezzo nella compravendita.<!--more--><\/p>\n<p>Si tratta di uno strumento che si rende molto utile, nelle ipotesi di vendita con pagamento dilazionato del prezzo, al fine di tutelare e garantire il contraente tenuto al trasferimento della propriet\u00e0 o di altro diritto, dal rischio di inadempimento alla prestazione del corrispettivo pattuito a fronte del trasferimento del bene.<\/p>\n<p>La condizione apposta all\u2019intero negozio di compravendita potrebbe infatti offrire una tutela di natura reale al cedente;<\/p>\n<p>infatti il meccanismo condizionale (art. 1357), \u00a0grazie alla sua retroattivit\u00e0 permetterebbe al venditore di mantenere o riacquistare la propriet\u00e0 del bene venduto, con efficacia <em>erga omnes<\/em>, in caso di inadempimento della controparte.<\/p>\n<p>La particolarit\u00e0 della condizione di adempimento, che ha generato perplessit\u00e0 soprattutto in dottrina, si basa prevalentemente sul rilievo che l\u2019adempimento della prestazione del prezzo nella compravendita non possa essere oggetto di vera e propria condizione, divenendo un elemento\u00a0 accidentale , quindi, estraneo alla struttura tipica del negozio.<\/p>\n<p>Il pagamento del prezzo nella compravendita attiene invece alla realizzazione del negozio stesso\u00a0 del quale ne costituisce la causa in senso tecnico-giuridico. Un simile evento, cio\u00e8, non potrebbe essere oggetto di una vera e propria condizione venendo\u00a0considerato come elemento accidentale ed estrinseco perch\u00e9\u00a0 elemento causale tipico del negozio .<\/p>\n<p>Inoltre si \u00e8 detto che in una simile condizione difetterebbe anche l\u2019 elemento dell\u2019 incertezza, in quanto il pagamento del prezzo, oggetto di specifica obbligazione, \u00e8 sempre certo sotto il profilo della coercibilit\u00e0.<a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn1\">[1]<\/a><\/p>\n<p>Recentemente \u00e8 stata rilevata <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn2\">[2]<\/a> la contraddizione tra obbligo negoziale e libert\u00e0 di comportamento, tipico della condizione potestativa (tale natura ha, evidentemente, la condizione in esame)<a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn3\">[3]<\/a> e, conseguentemente, l\u2019 impossibilit\u00e0 per il creditore di chiedere l\u2019 adempimento e il risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Si afferma cio\u00e8 che, verificatosi l\u2019 inadempimento, il contratto rimarrebbe definitivamente inefficace (se condizione sospensiva) o lo diventerebbe (se condizione risolutiva) e, pertanto, mancando il vincolo obbligatorio, il creditore vedrebbe peggiorata la sua situazione, non potendo chiedere il risarcimento dei danni.<\/p>\n<p>Non esiste, per finire, alcuna inconciliabilit\u00e0 logica tra deduzione in condizione dell\u2019 adempimento, e qualificazione dello stesso come comportamento obbligatorio <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn4\">[4]<\/a> ; la condizione, infatti, sospendendo l\u2019 efficacia del negozio, farebbe nascere l\u2019 obbligo solo in seguito all\u2019 avveramento dell\u2019 evento. Si verifica una strana inversione cronologica in quanto il momento dell\u2019 esecuzione (l\u2019 adempimento) precederebbe il momento dell\u2019 efficacia, mentre dovrebbe accadere esattamente il contrario <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn5\">[5]<\/a> ; tale ordine cronologico non deve sconvolgere, dal momento che \u00e8 presente in altre fattispecie espressamente previste dal nostro ordinamento: si pensi alla costituzione di societ\u00e0 di capitali, in cui il versamento del 25 % dei conferimenti in denaro si pone come condizione per la costituzione, o ai contratti reali, in cui il momento esecutivo (la consegna), precede addirittura lo stesso perfezionamento del contratto <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn6\">[6]<\/a><\/p>\n<p>Si \u00e8 rilevato, per converso, che non esistono disposizioni di legge dalle quali possa desumersi un divieto di dedurre in condizione l\u2019 adempimento <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn7\">[7]<\/a> , e che &#8211; come dimostra il congegno dell\u2019 art 1460 c.c. \u2013 l\u2019 operazione risponde ad interessi apprezzabili e meritevoli di tutela.<\/p>\n<p>La prevalente dottrina e la pi\u00f9 recente giurisprudenza della Cassazione, ammettono la possibilit\u00e0 di dedurre in condizione sospensiva o risolutiva rispettivamente l\u2019 adempimento o l\u2019 inadempimento <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn8\">[8]<\/a> .<\/p>\n<p>Viene\u00a0affermato, infatti, che l\u2019 adempimento pu\u00f2 venire considerato\u00a0in modi diversi: da un lato come oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto, dall\u2019 altro come evento che, a garanzia delle parti, condiziona l\u2019 efficacia del negozio.<\/p>\n<p>A tal fine si \u00e8 soliti distinguere tra momento programmatico e momento esecutivo nella dinamica del contratto.<\/p>\n<p>Il primo sta a significare che il soggetto, con la dichiarazione negoziale, si prospetta il raggiungimento di un determinato risultato; il secondo, conseguente e perci\u00f2 successivo ed autonomo rispetto al primo, sta a significare il concreto raggiungimento del risultato al quale ciascuna delle parti tende.<\/p>\n<p>Da questa distinzione deriva che soltanto il momento esecutivo presenta, come ogni attuazione di un programma, i caratteri dell\u2019 accidentalit\u00e0, dell\u2019 estrinsecit\u00e0 e della futurit\u00e0, tipici della condizione (art. 1353), la quale pu\u00f2 pertanto avere ad oggetto l\u2019 adempimento o l\u2019 inadempimento. Quindi, ci\u00f2 che viene dedotto in condizione \u00e8 il fatto, non l\u2019 obbligo.<\/p>\n<p>Quanto al carattere dell\u2019 incertezza, come precedentemente accennato,<\/p>\n<p>anch\u2019 esso \u00e8 presente nella fattispecie in esame, poich\u00e9 l\u2019 esecuzione forzata (che, secondo la teoria contestata, dovrebbe sempre assicurare l\u2019 adempimento, rendendolo certo), in realt\u00e0, pu\u00f2 non raggiungere il risultato sperato per incapienza del patrimonio del debitore.<\/p>\n<p>Per\u00a0 ci\u00f2 che riguarda l\u2019 obiezione secondo la quale il creditore vedrebbe peggiorata la sua situazione non potendo chiedere il risarcimento dei danni in caso di inadempimento <a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn9\">[9]<\/a>, pu\u00f2 invocarsi la c.d. condizione unilaterale; le parti possono legittimamente inserire nel contratto una condizione, sospensiva (di adempimento) o risolutiva (di inadempimento), nell\u2019 interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, con la conseguenza che costui avr\u00e0 la facolt\u00e0 di rinunziare, sia prima che dopo l\u2019 avveramento o il non avveramento, ad avvalersi del meccanismo condizionale.<\/p>\n<p>In definitiva, il creditore, in caso di inadempimento, potr\u00e0 a sua volta giovarsi dell\u2019 effetto sospensivo o risolutivo della condizione (di adempimento o di inadempimento), cos\u00ec mantenendo o riottenendo la propriet\u00e0 del bene alienato, ovvero potr\u00e0 rinunciare alla condizione e chiedere l\u2019 adempimento e il risarcimento del danno.<\/p>\n<hr size=\"1\" \/>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref1\">[1]<\/a> Cass. 5 gennaio 1983, n. 9.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref2\">[2]<\/a> Da C. M. Bianca, <em>Il contratto, <\/em>cit., pag. 544-545.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref3\">[3]<\/a> Occorre rilevare\u00a0 che la condizione sospensiva di adempimento non \u00e8 una condizione meramente potestativa, che rende nullo il contratto, ai sensi dell\u2019 art. 1355 c.c., perch\u00e9 la scelta fra l\u2019 adempimento e l\u2019 inadempimento non dipende da un mero capriccio, bens\u00ec da una valutazione di convenienza della parte obbligata che mira a soddisfare suoi diversi interessi.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref4\">[4]<\/a> Petrelli, <em>La condizione \u201celemento essenziale\u201d del negozio giuridico, <\/em>cit., p. 203 ss.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref5\">[5]<\/a> A. Falzea, <em>La condizione e gli elementi dell\u2019 atto giuridico, <\/em>cit., p.315<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref6\">[6]<\/a> Petrelli, <em>ult. op. cit., <\/em>p. 447 ss.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref7\">[7]<\/a> Lenzi, <em>In tema di adempimento come condizione: ammissibilit\u00e0, qualificazione e disciplina, <\/em>cit., p. 93<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref8\">[8]<\/a> Cfr. per tutti, in dottrina G. Mirabelli, <em>Dei contratti in generale, <\/em>cit., p. 235, nota 35; A. di Majo Giaquinto, <em>L\u2019 esecuzione del contratto, <\/em>Milano, 1967, p. 177 ss.; R. Lenzi, <em>In tema di adempimento come condizione: ammissibilit\u00e0, qualificazione e disciplina, <\/em>in <em>Riv. Not., XL, p. 87 ss.; <\/em>G. Petrelli, <em>La condizione \u201celemento essenziale\u201d del negozio giuridico, <\/em>cit., p. 431 ss.;<\/p>\n<p>G. Amadio, <em>La condizione di inadempimento, <\/em>cit., p. 124 ss.; E. Marmocchi, <em>Della condizione di adempimento della prestazione, <\/em>in <em>Riv. Not.,<\/em> 1983, p. 482 ss.; A. Iannaccone, <em>L\u2019 adempimento dedotto in condizione, <\/em>nota a Cass. 24 giugno 1993, n. 7007, cit., in <em>Giur. It., <\/em>1995, I, 1, col. 329 ss.; S. Maiorca, voce <em>Condizione<\/em>, in <em>Dig. Disc. priv., <\/em>sez. civile, Torino, 1998, vol. III, p. 281 ss.<\/p>\n<p>In giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. 21 aprile 2010, n 9504, sez. II; Cass. 24 novembre 2003, n. 17859; Cass. 3 marzo 1997, n. 1842, in <em>Corr. Giur.,<\/em> 1997,p.\u00a0 1102; Cass. 12 ottobre 1993, n. 10074, in <em>Mass. Giust. Civ., <\/em>1993, p. 1461; Cass. 8 agosto 1990, n. 8051, in <em>Mass. Giust. Civ.,<\/em> 1990, p. 1492.<\/p>\n<p>Singolare ricostruzione della fattispecie della vendita sottoposta a condizione sospensiva di adempimento \u00e8 stata fatta da Cass. 8 aprile 1999, n 3415, in <em>Notariato, <\/em>1999, p. 407, secondo la quale \u201c La compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di propriet\u00e0, nella quale il trasferimento di tale diritto si realizza <em> \u201cex nunc\u201d <\/em>con il pagamento dell\u2019 ultima rata del prezzo: infatti la regola generale della retroattivit\u00e0 della condizione, sancita dall\u2019 art 1360 c.c., non opera tutte le volte che, per volont\u00e0 delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati ad un momento diverso da quello della conclusione del contratto\u201d.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/wp-includes\/js\/tinymce\/plugins\/paste\/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref9\">[9]<\/a> Cfr. in tal senso, Cass. 21 aprile 2010 n. 9504 e Cass. 24 novembre 2003 n. 17859, secondo le quali una volta verificatosi l\u2019 inadempimento, lo stesso non pu\u00f2 essere invocato dalla controparte quale illecito contrattuale e fonte di obbligazione risarcitoria ai sensi dell\u2019 art. 1223 c.c., trattandosi del legittimo esercizio di una potest\u00e0 convenzionalmente attribuita, in quanto costituente l\u2019 evento espressamente dedotto in condizione per volont\u00e0 concorde dei contraenti (ci\u00f2 che, sotto altro aspetto, corrisponde alla comune affermazione secondo la quale la condizione non obbliga la parte al comportamento in essa dedotto).<\/p>\n<p>Luigi Filice<\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-513\" data-postid=\"513\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-513 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Problema di particolare rilievo, non solo teorico, ma anche pratico, \u00e8 se possa essere dedotta in condizione sospensiva o risolutiva l\u2019 adempimento o, rispettivamente, l\u2019 inadempimento della prestazione relativa al pagamento del prezzo nella compravendita.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4383,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=513"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4504,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/513\/revisions\/4504"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4383"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}