{"id":573,"date":"2013-06-28T12:06:05","date_gmt":"2013-06-28T11:06:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notaiobissi.eu\/?p=573"},"modified":"2016-07-22T17:38:17","modified_gmt":"2016-07-22T17:38:17","slug":"lacquisto-per-donazione-evita-la-decadenza-dalle-agevolazioni-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/2013\/06\/28\/lacquisto-per-donazione-evita-la-decadenza-dalle-agevolazioni-prima-casa\/","title":{"rendered":"L&#8217;acquisto per donazione evita la decadenza dalle agevolazioni prima casa"},"content":{"rendered":"<p>Il 26 giugno 2013 \u00e8 stata depositata la sentenza n.16079 della Corte di Cassazione nella quale si afferma un principio innovativo.<!--more--><\/p>\n<p><strong>Si afferma che colui che acquista un immobile o meglio un diritto reale immobiliare per donazione entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con i benefici previsti dal testo unico dell&#8217;imposta di registro per la prima casa evita la decadenza dall&#8217;agevolazione con le relative conseguenze circa sanzioni , interessi e\u00a0maggiore imposta da versare.<\/strong><\/p>\n<p>Tale orientamento \u00e8 stato poi ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17151\/2014<\/p>\n<p>Per chiarire la fattispecie, vediamo come opera in concreto.<\/p>\n<p>Colui che acquista un immobile con i benefici concessi tanto \u00a0dal d.p.r. n.131\/1986\u00a0in tema d&#8217; imposta di registro\u00a0che dall&#8217;analoga norma in materia di Iva,\u00a0per l&#8217;acquisto della prima casa\u00a0ha un divieto legislativo di alienare a qualsiasi titolo l&#8217;immobile acquistato per cinque anni dall&#8217;acquisto\u00a0pena la perdita delle agevolazioni.<\/p>\n<p>Le agevolazioni consistono nell&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro del 3%,\u00a0in luogo di quella ordinaria del 7% , dell&#8217;imposta ipotecaria fissa di euro 168 in luogo di quella ordinaria del 2% e dell&#8217;imposta catastale di euro 168 in luogo di quella dell&#8217;1%.<\/p>\n<p>In materia di Iva l&#8217;aliquota con agevolazioni \u00a0prima casa \u00e8 del 4% , altrimenti l&#8217;aliquota \u00e8 del 10%<\/p>\n<p>A partire dal 1\u00b0 gennaio 2014 l&#8217;imposta di registro\u00a0del 3% \u00e8 divenuta del 2% , quella ordinaria del 7% ora \u00e8 del 9% e le imposte ipotecarie e catastali ora sono di euro 50 ciascuna sia nell&#8217;ipotesi di prima casa o meno<\/p>\n<p>In caso di decadenza viene recuperata la differenza tra quanto pagato e l&#8217;imposta intera oltre che una sanzione del 30% e gli interessi legali<\/p>\n<p>La decadenza pu\u00f2 essere evitata da colui che aliena\u00a0 nel quinquennio l&#8217;immobile acquistato con\u00a0\u00a0la imposta agevolata\u00a0per la prima casa qualora come recita la norma &#8221; <em><strong>entro un anno dall&#8217;alienazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.proceda all&#8217;acquisto di altro immobile da adibire a propria abiatzione principale&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Qui in tema di acquisto nulla dice la norma :<\/p>\n<p>se debba trattarsi di acquisto soltanto con una compravendita ( o comunque a titolo oneroso) o possa trattarsi anche di donazione ( o comunque a titolo gratuito).<\/p>\n<p>L&#8217;orientamento dell&#8217;agenzia delle entrate\u00a0 precedentemente precedentemente era per la prima soluzione.<\/p>\n<p>Ora a seguito di questa sentenza come sopra ribadita,\u00a0l&#8217;agenzia delle entrate ha provveduto ad uniformarsi a tale linea interpretativa .<\/p>\n<p>La risoluzione 49\/E reca nel suo titolo gi\u00e0 la nuova interpretazione:<\/p>\n<p><strong>&#8220;Permanenza dell\u2019agevolazione \u201cprima casa\u201d in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell\u2019anno anche a titolo gratuito (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, DPR n. 131 del 1986) &#8220;<\/strong><\/p>\n<p>Il passaggio chiave di tale risoluzione \u00e8 il seguente:<\/p>\n<p>&#8220;Con diversi documenti di prassi (v. circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125\/E del 3 aprile 2008 e circolare n. 18 del 29 maggio 20131 ) \u00e8 stato precisato che la decadenza dal beneficio \u00e8 impedita dal solo acquisto \u201ca titolo oneroso\u201d di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell\u2019immobile acquistato con le agevolazioni.<\/p>\n<p>Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza 26 giugno 2013, n.16077, ha chiarito che \u201c\u2026 il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986\u2026espressamente riconosce l\u2019agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4&#8230;, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell\u2019agevolazione debba procedersi all\u2019acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale\u2019 non dice diversamente, giacch\u00e9, come noto, \u2018acquisto\u2019 \u00e8 sia quello oneroso che quello gratuito\u201d. Del resto, affermano ancora i giudici, \u201cl\u2019art. 7 L. 448 del 1998, cit. che riconosce un credito d\u2019imposta in caso di trasferimento infraquinquennale con successivo acquisto entro l\u2019anno sia quando il nuovo acquisto \u00e8 oneroso sia quando \u00e8 gratuito, ha senso soltanto se il beneficio &#8220;prima casa&#8221; pu\u00f2 mantenersi anche in caso l&#8217;acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall&#8217;alienazione della prima, possa esser gratuito\u201d (in senso conforme anche Cass. sent. 12 marzo 2014, n. 5689).<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<\/p>\n<p>Da ultimo, con ordinanza del 29 luglio 2014, n. 17151, i giudici di legittimit\u00e0, affermando che per impedire la decadenza dell\u2019agevolazione sul primo acquisto occorre effettivamente stipulare entro un anno un nuovo acquisto e non semplicemente dar corso ad un contratto preliminare, hanno evidenziato come la stessa Corte \u201cha chiarito che l\u2019acquisto rilevante ai fini dell\u2019ultima parte del quarto comma della nota II bis all\u2019articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T. U. Registro pu\u00f2 anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077\/13) (\u2026); ma non \u00e8 dubitabile che per &lt;&gt; si deve intendere l\u2019acquisizione del diritto di propriet\u00e0, e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita\u201d.<\/p>\n<p><strong>In conclusione, alla luce dei principi affermati pi\u00f9 volte di recente dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, si deve ritenere che in caso di rivendita dell\u2019immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile \u2013 entro un anno dall\u2019alienazione \u2013 \u00e8 idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Qui sotto si pu\u00f2 leggere il testo completo della risoluzione<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id={1CD7A943-080E-41DE-A7E2-450EBCBEB5F9}\">http:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getContent.do?id={1CD7A943-080E-41DE-A7E2-450EBCBEB5F9}<\/a><\/p>\n<div id=\"themify_builder_content-573\" data-postid=\"573\" class=\"themify_builder_content themify_builder_content-573 themify_builder themify_builder_front\">\n\t<\/div>\n<!-- \/themify_builder_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 26 giugno 2013 \u00e8 stata depositata la sentenza n.16079 della Corte di Cassazione nella quale si afferma un principio innovativo.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4370,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/573"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=573"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/573\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4900,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/573\/revisions\/4900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4370"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notaiobissi.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}